venerdì 20 novembre 2020

Stazioni radio base non possono contrastare con il Codice dei Beni Culturali

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 6840 del 2020 è intervenuto in relazione all’appello presentato da un gestore di telefonia per chiedere l’annullamento di una sentenza del TAR competente che aveva confermato la legittimità del parere negativo della Soprintendenza e relativo diniego di rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della Commissione edilizia integrata del Comune territorialmente interessato.


QUALE ISTRUTTORIA PER IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA E QUALE RAPPORTO DI QUESTO CON QUELLO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Secondo la società appellante la Soprintendenza non avrebbe svolto una completa ed adeguata istruttoria rifacendosi al presupposto adottato dalla Commissione edilizia integrata secondo cui gli impianti della stazione radio base sarebbero posizionati in un punto ben visibile dell’edificio alterandone la bellezza e la regolarità architettonica delle facciate visibili da punti panoramici della città e quindi in contrasto con i valori paesaggistici dell’area.

Secondo il Consiglio di Stato invece “Il parere impugnato afferma che la richiesta relativa all’accertamento di conformità per la realizzazione della stazione radio base “è in forte contrasto con i valori paesaggistici dell’area”, tenuto conto del vincolo presente nella zona in cui ricade l’intervento (Castel Sant’Elmo, sulla collina del Vomero). Il parere espone quindi in modo sufficiente le ragioni del disvalore paesaggistico dell’opera e l’aver posto a fondamento di tale orientamento il parere della commissione edilizia integrata non è motivo di illegittimità (cfr. Cons. St.. sez. VI, n.4163/2018; sez. V, n. 3000/2016).”

 

LA PRESENZA DI STAZIONE RADIO BASE ESISTENTI NON PUÒ GIUSTIFICARE LA AUTORIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI NELLO STESSO SITO E/O IMMOBILE

La società appellante contesta che nella relazione tecnico-illustrativa predisposta dal Comune territorialmente competente concernente la proposta di diniego si sottolinei come, considerata la presenza sul fabbricato di altri impianti occorra tener “… in conto anche l’impatto sul paesaggio dato dal proliferare di tali istallazioni”.

Secondo il Consiglio di Stato: “Anche su questo punto non appare irragionevole e contraddittorio che ad un parere positivo espresso su un primo impianto possano seguire avvisi contrari su richieste di ulteriori installazioni proprio in ragione dell’effetto complessivo che ne deriverebbe.”

 

LE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE NON POSSONO CONTRASTARE CON IL VALORE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Secondo la società appellante sussisterebbe l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza alla luce di quanto disposto dalla disciplina legislativa vigente sulla funzione svolta dalle stazioni radio base, considerate opere di interesse nazionale equiparate alle opere di urbanizzazione primaria. Il Tar sul punto si sarebbe limitato a segnalare la rilevanza del valore costituzionalmente tutelato del paesaggio, senza considerare la finalità perseguita anche dalla normativa europea in relazione alla garanzia dei diritti inderogabili, e parimenti costituzionalmente tutelati, di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e di iniziativa economica in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Secondo il Consiglio di Stato invece: “il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NDR), pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli ( legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009). Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che essere svolto in concreto, considerando la possibile utilizzazione di alternative che consentano una soluzione di ragionevole contemperamento degli stesso interessi.

Non solo ma aggiunge il Consiglio di Stato che il gestore nella controversia oggetto della sentenza non ha dimostrato la mancanza di alternative, anzi, come riferito dal Comune nella sua memoria di replica, ha comunicato con pec dell’11 dicembre 2019 che “sta verificando la possibilità di una realizzazione alternativa alla predetta stazione radio base”.

 

 

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