Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 6840 del 2020 è intervenuto in relazione all’appello presentato da
un gestore di telefonia per chiedere l’annullamento di una sentenza del TAR
competente che aveva confermato la legittimità del parere negativo della Soprintendenza
e relativo diniego di rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte
della Commissione edilizia integrata del Comune territorialmente interessato.
QUALE
ISTRUTTORIA PER IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA E QUALE RAPPORTO DI QUESTO CON
QUELLO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Secondo la società
appellante la Soprintendenza non avrebbe
svolto una completa ed adeguata istruttoria rifacendosi al presupposto adottato
dalla Commissione edilizia integrata secondo cui gli impianti della stazione
radio base sarebbero posizionati in un punto ben visibile dell’edificio
alterandone la bellezza e la regolarità architettonica delle facciate visibili
da punti panoramici della città e quindi in contrasto con i valori
paesaggistici dell’area.
Secondo il Consiglio di Stato invece “Il parere impugnato afferma che la richiesta relativa all’accertamento di conformità per la realizzazione della stazione radio base “è in forte contrasto con i valori paesaggistici dell’area”, tenuto conto del vincolo presente nella zona in cui ricade l’intervento (Castel Sant’Elmo, sulla collina del Vomero). Il parere espone quindi in modo sufficiente le ragioni del disvalore paesaggistico dell’opera e l’aver posto a fondamento di tale orientamento il parere della commissione edilizia integrata non è motivo di illegittimità (cfr. Cons. St.. sez. VI, n.4163/2018; sez. V, n. 3000/2016).”
LA PRESENZA
DI STAZIONE RADIO BASE ESISTENTI NON PUÒ GIUSTIFICARE LA AUTORIZZAZIONE DI
NUOVI IMPIANTI NELLO STESSO SITO E/O IMMOBILE
La società appellante contesta che nella relazione tecnico-illustrativa predisposta dal Comune
territorialmente competente concernente la proposta di diniego si sottolinei come,
considerata la presenza sul fabbricato di altri impianti occorra tener “… in
conto anche l’impatto sul paesaggio dato dal proliferare di tali istallazioni”.
Secondo il Consiglio di Stato: “Anche su questo punto non appare irragionevole e contraddittorio che ad un parere positivo espresso su un primo impianto possano seguire avvisi contrari su richieste di ulteriori installazioni proprio in ragione dell’effetto complessivo che ne deriverebbe.”
LE ANTENNE DI
TELEFONIA MOBILE NON POSSONO CONTRASTARE CON IL VALORE COSTITUZIONALE DELLA TUTELA
DEL PAESAGGIO
Secondo la società
appellante sussisterebbe l’illegittimità
del provvedimento adottato dalla Soprintendenza alla luce di quanto disposto
dalla disciplina legislativa vigente sulla funzione svolta dalle stazioni radio
base, considerate opere di interesse nazionale equiparate alle opere di
urbanizzazione primaria. Il Tar sul punto si sarebbe limitato a segnalare la
rilevanza del valore costituzionalmente tutelato del paesaggio, senza
considerare la finalità perseguita anche dalla normativa europea in relazione
alla garanzia dei diritti inderogabili, e parimenti costituzionalmente
tutelati, di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione
elettronica e di iniziativa economica in regime di concorrenza nel settore
delle comunicazioni elettroniche.
Secondo il Consiglio di Stato invece: “il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NDR), pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli ( legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009). Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che essere svolto in concreto, considerando la possibile utilizzazione di alternative che consentano una soluzione di ragionevole contemperamento degli stesso interessi.
Non
solo ma aggiunge il Consiglio di Stato che il gestore nella controversia
oggetto della sentenza non ha dimostrato la mancanza di alternative, anzi, come
riferito dal Comune nella sua memoria di replica, ha comunicato con pec dell’11
dicembre 2019 che “sta verificando la possibilità di una realizzazione
alternativa alla predetta stazione radio base”.
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