giovedì 26 maggio 2022

Nuove procedure semplificate per la elettrificazione delle banchine portuali

Il Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022 all’articolo 33 (QUI) prevede procedure autorizzatorie accelerate per i progetti di elettrificazione delle banchine nei porti di interesse nazionale

Gli interventi sono quelli finanziati dalla Missione 3 del PNRR sulla mobilità sostenibile relativamente al punto di riforma 1.3: “Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing nei porti italiani”.

Che questa sia la soluzione dei problemi di emissioni delle navi nei porti è tutto da dimostrare sia per i tempi (QUI) che per la tecnologia, comunque in questo post mi limito a spiegare come funziona la nuova procedure di legge per autorizzazione questo progetti.

 

 

COSA DICE IL PNRR SUL PUNTO

Secondo il PNRR ci si aspetta che questa misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (cold ironing). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulerà una proposta per snellire il processo di autorizzazione. In particolare, si propone di far valutare i progetti di cold ironing dagli uffici territoriali che riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali potrebbero, in tempi più brevi, studiare i progetti e, di conseguenza, autorizzarli. Inoltre, in termini di regolamentazione, è previsto un intervento normativo per individuare un processo unico di autorizzazione per i progetti che comportano una tensione superiore a 132 kV e per il resto, al fine di sfruttare le sinergie di processo.

In particolare con la misura M3C2-4 si prevede entro il 2022 l’entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. L’obiettivo è quello di razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).

 

 

COSA DICE IL NUOVO DECRETO LEGGE 36/2022


Dichiarazione di pubblica utilità

I progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti  nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili  alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, sono  da  considerarsi  di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12  del  DPR 8 giugno 2001, n. 327 ai fini della procedura espropriativa (QUI), e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

 

Autorizzazione unica regionale

La costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale e riattivazione di detti  impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili    alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela dell'ambiente,   di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove  occorra, variante allo strumento urbanistico.  

 

Procedura per il rilascio della autorizzazione unica

L'autorizzazione é rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa   dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI) Quindi si tratta della conferenza dei servizi semplificata che prevede una modalità di conduzione con l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web quindi modalità asincrona. Aggiungo che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:

a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata;

b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore;

c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza.

Sulla differenza tra la conferenza dei servizi semplificata rispetto a quella sincrona si è pronunciata proprio la Corte Costituzionale (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 - QUI) che ha chiarito come la conferenza sincrona (non semplificata): “si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”

 

Chi partecipa alla conferenza dei servizi

Alla Conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.327 [NOTA 1], di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni  (quindi di competenza Ministeriale) e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della    navigazione, in particolare secondo questo comma: “nelle concessioni a enti  pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono  fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.”

 

Effetti della autorizzazione unica

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a   centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico -economica (comunque di competenza regionale).

I termini del procedimento di autorizzazione unica comprensiva della VIA di competenza regionale (ex articolo 27-bis DLgs 152/2006) sono tutti dimezzati compresi quelli per le osservazioni del pubblico ridotti a soli 15 giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[NOTA 1]L'amministrazione marittima, compatibilmente con  le  esigenze  del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche  esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per  un  determinato periodo di tempo.”

 

 

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