lunedì 2 maggio 2022

VIA postuma il Ministero della Transizione Ecologica chiarisce natura e contenuto

Rispondendo (QUI) ad un Interpello ambientale della Provincia di Cremona ha chiarito come la VIA ex post se relativa a progetti che non hanno avuto la VIA al momento in cui sono stati realizzati  e questa procedura era prevista dalla vigente legge, devono essere sottoposti a VIA come se fossero impianti nuovi, quindi la VIA non può essere limitata alle solo modifiche apportate all’impianto e/o attività.

Se invece al momento in cui è stato realizzato il progetto la disciplina della VIA non era in vigore, in caso di modifica, significativa per l’ambiente, dello stesso occorre comunque applicare la VIA tenendo conto dell’impatto anche delle parti esistenti del progetto.



OGGETTO DELL’INTERPELLO

Il Direttore Generale settore Valutazioni Ambientali ha trattato tre ipotesi:

a) L’avvenuta realizzazione di un progetto senza una previa valutazione ambientale, pur essendo vigenti delle disposizioni che ne imponevano lo svolgimento.

b) L’avvenuta realizzazione di un progetto senza una previa valutazione ambientale perché antecedente all’entrata in vigore delle relative disposizioni, e dunque, prima dell’entrata in vigore e recepimento della prima direttiva in materia di VIA, la direttiva 85/335/CE, corrispondente al 3 luglio 1988

c) realizzazione di progetto senza valutazione ambientale perché antecedente alla entrata in vigore delle relative disposizioni ma che successivamente ha avuto modificazioni.

Vediamo come ha risposto il Ministero.

 

IPOTESI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO SENZA RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA VIA: LA VIA POSTUMA PATOLOGICA

l’ipotesi di più pronta soluzione, in quanto è espressamente normata nell’ordinamento italiano (art. 29, comma 3, D.lgs. 152/2006) ed è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Corte di Giustizia, in particolare il comma 3 prevede che:

1. venga assegnato un termine al gestore dell’impianto/attività entro il quale avviare la procedura di VIA

2. nel frattempo consentire la continuazione dell’esercizio in condizione però di sicurezza ambientale e di salute pubblica.

È chiaro che la VIA avviata sarà una VIA postuma. Tale VIA postuma non potrà svolgere una funzione di “sanatoria” dell’illecito perpetrato dal proponente. Al contrario, al fine di preservare la piena efficacia della disciplina delle valutazioni ambientali e di recuperare la relativa natura preventiva, la valutazione non andrà condotta con riferimento ai soli impatti ambientali futuri, bensì dovrà tener conto di quelli prodotti fin dalla realizzazione dell’opera, dovrà, cioè, consistere in un giudizio “ora per allora”.

La valutazione, pertanto, dovrà essere del tutto indifferente all’avvenuta realizzazione dell’opera considerando anche un possibile esito negativo.

Non casualmente il comma 3 articolo 29 sopra citato prosegue affermando che in caso di esisto negativo della VIA l’impianto andrà demolito e dovrà essere realizzato il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.

 

 

IPOTESI AUTORIZZAZIONE PROGETTO SENZA VIA IN QUANTO ALL’EPOCA LA DISCIPLINA DI TALE PROCEDURE VALUTATIVA NON ERA ANCORA IN VIGORE E IL PROGETTO INIZIALE NON È MAI STATO MODIFICATO

La risposta del Ministero in questo caso afferma prima di tutto che in linea di principio che non sembra rinvenibile alcuna disposizione, nazionale o europea, che consenta di applicare la disciplina in materia di valutazioni ambientali ove tale progetto, realizzato prima dell’entrata in vigore della disciplina, rimanga successivamente invariato sia in termini fisici che autorizzativo.

Ciò poiché vige nel nostro ordinamento il principio di irretroattività delle norme giuridiche (art. 11, disp. Prel. c.c.)

 

 

IPOTESI DI REALIZZAZIONE DI PROGETTO SENZA VALUTAZIONE AMBIENTALE PERCHÉ ANTECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI MA CHE SUCCESSIVAMENTE HA AVUTO MODIFICAZIONI O RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

Affinché si possa parlare di applicabilità della VIA ex post bisogna prima di tutto verificare senza la modifica da autorizzare o il rinnova della autorizzazione rientrano nella nozione di progetto come stabilita dalla disciplina della VIA:

Secondo la lettera g) comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 per progetto ai fini della applicazione della VIA si intende: “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle   risorse del suolo.”

Quindi in termini generali sembra dover essere esclusa l’applicabilità della disciplina VIA ad ipotesi in cui l’attività compiuta non sia in nessun modo riconducibile a tale ampia definizione.

Però è necessario compiere tale analisi caso per caso, poiché il contenuto della nozione di progetto deve essere inteso in senso estensivo (CGUE sentenza 28 febbraio 2008, causa C 2/07, punto 32 - QUI).

Quindi se siamo di fronte ad una modifica rientrante nella suddetta definizione di progetto si applica la VIA sicuramente alle modifiche.

Successivamente la risposta del Ministero pone una ulteriore questione: “Cosa accade tuttavia alle parti dell’opera che non sono interessate dalle modifiche”.

Il Ministero anche citando la giurisprudenza amministrativa afferma un principio importante: “Appare pertanto possibile – nell’ottica di consentire una piena valutazione degli effetti, anche cumulativi, dell’opera – prendere in considerazione anche la parte non modificata”.

La risposta del Ministero cita l’esempio di una sentenza della Corte di Giustizia con riferimento alle modifiche apportate alle strutture aeroportuali ritenute idonee ad aumentarne l’attività e il traffico aereo, la valutazione deve tener conto anche dell’aumento dell’attività: “Le autorità̀ competenti devono tener conto del progettato aumento dell’attività̀ di un aeroporto in sede di esame dell’effetto sull’ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività” (QUI).

Affermato questo la risposta del Ministero chiarisce i limiti delle conseguenze giuridiche della applicazione della VIA in questa terza ipotesi.

Secondo il Ministero si esclude la possibilità di demolire l’opera, così come la necessità di compiere una valutazione “ora per allora” per recuperare la mancata applicazione della disciplina VIA.


 

ESEMPI DI IMPIANTI CHE NON HANNO RISPETTATO I PRINCIPI ORA RIAFFERMATI DAL MINISTERO MA OGGETTO ANCHE DI SENTENZE EUROPEE E NAZIONALI RICHIAMATA DALLA RISPOSTA DEL MINISTERO STESSO

Questa nota di chiarimento dimostra come in molte Regioni la VIA ex post o postuma viene applicata in modo non corretto come dimostrano alcune esempi di vertenze che sto seguendo da tempo:
Italiana coke di Cairo Montenotte (SV)  QUI);

Impianto CostaMauro di Albiano Magra  in provincia di Massa Carrara? (vedi QUI)

Impianto LaminaM di BorgoValdiTaro in provincia di Parma (vedi QUI);

Discarica ex cava Fornace in provincia di Massa Carrara e Lucca (vedi QUI);

Impianto rifiuti in località Volpara Comune di Genova (vedi QUI).

Impianto gestione rifiuti industriali IREOS Comune di Livorno.

Centrale a carbone La Spezia quando venne modificata nel 1996 e nel 2013 (vedi ultima parte di questo post QUI).

Impianto trattamento rifiuti industrialie Ferdeghini di Follo provincia Spezia (QUI)

 

 

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