venerdì 6 maggio 2022

Come controllare gli impianti ad Autorizzazione Integrata Ambientale: le nuove linee guida

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con Delibera del Consiglio del 18 maggio 2021n° 109 ha approvato nuove Linee Guida (QUI) allo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni regolamentate da Autorizzazione Integrata Ambientale regionale per la verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti, fornendo procedure, format ed esemplificazione dei flussi comunicativi tra le istituzioni coinvolte. Tali indicazioni potranno rappresentare una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali facenti parte del SNPA, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di AIA.

Si veda anche la Delibera del 15 marzo 2016 – “Doc 63: SSPC Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli AIA” (QUI).

Analizziamo di seguito i principali contenuti delle Linee Guida

 

DEFINIZIONE EX LEGE DI ISPEZIONE

Si ricorda che ex lettera v-quinquies) articolo 5 DLgs 152/2006 per ispezione ambientale si intende: “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di   autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”.

 

 

OGGETTO LINEE GUIDA: ISPEZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le linee guida si riferiscono:

1. alle ispezioni ordinaria comma 3 articolo 29-decies del DLgs 152/2006, effettuata nell’ambito di un programma di ispezione definito all’interno del piano dei controlli di cui all’art. 29-decies comma 11-bis del D.lgs.152/2006 s.m.i. o, ove il suddetto piano dei controlli non sia previsto, comunque svolte nell’ambito della programmazione annuale interna dell’Agenzia

2. alle ispezioni straordinarie comma 4 articolo 29-decies del DLgs 152/2006. Secondo le linee guida tra queste ispezioni rientra anche la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite con diffida richieste dall’Autorità Competente. L'ispezione straordinaria può riguardare l’intera installazione, singoli aspetti o ben definite parti dell'installazione.

3. ispezioni non programmate

Si distinguono pertanto le ispezioni ordinarie, definite attraverso una specifica programmazione, da quelle straordinarie. Le ispezioni straordinarie possono essere disposte dall’Autorità Competente, ma anche dall’Autorità Giudiziaria, qualora nell’ambito di un procedimento a carico di un’installazione tale Autorità ritenga necessario una verifica in loco da parte degli enti di controllo per specifiche questioni. Visite ispettive straordinarie possono anche essere necessarie per accertare l’ottemperanza a specifiche prescrizioni impartite dall’Autorità di controllo e anche a seguito di segnalazioni da parte del pubblico cittadino o da parte di enti terzi.

La verifica ordinaria è di norma preceduta da comunicazione al Gestore dell’impianto della data di effettuazione della visita e dell’elenco della documentazione che deve essere messa a disposizione dallo stesso

Quella straordinaria no ovviamente anche se la prima rientrando nella pianificazione del monitoraggio allegato all’AIA vedi i costi a carico della impresa, quella straordinaria invece sono a carico della P.A.


 

ISPEZIONI NON PROGRAMMATE

L'ispezione non programmata presso un’installazione AIA è effettuata quando i dati disponibili dell’autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:

1. esposti ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;

2. specifiche problematiche locali;

3. particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto;

4. necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali;

5. gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;

6. necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a regime di un impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento);

7. richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Tali tipologie di ispezione non sono soggette agli obblighi discendenti dall’applicazione della Direttiva IED (QUI) in relazione, ad esempio, alla messa a disposizione del pubblico degli esiti dell’attività. L'ispezione non programmata può riguardare singoli aspetti o ben definite parti dell'installazione. Si precisa che, ad eccezione del caso di cui al punto 7 del precedente elenco, nelle altre condizioni l’Ispezione può essere avviata di iniziativa dall’Agenzia. I costi dell’attività non programmata rimangono in capo alle Agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.


 

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEL GESTORE

Ex comma 5 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

Le attività di controllo nell’ambito dei controlli previsti dal comma 6 articolo 29-sexies che prevede, a carico del gestore come costi, l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.

I controlli ordinari e straordinari devono svolgersi così (comma 11-bis articolo 29-deciesun piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: 

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; 

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; 
c) un registro delle installazioni coperte dal piano; 
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; 
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; 
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione
.”


 

INTERVALLI TEMPORALI PER LE ISPEZIONI

Comma 11-ter articolo 29-deciesIl periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

 

Tale periodo è determinato, tenendo conto:

1. delle procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; 

2. e sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: 
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; 
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Quindi la programmazione delle ispezioni deve quindi derivare da una attenta valutazione compiuta non solo a livello centrale statale ma anche a livello regionale.

 

 

RAPPORTO DI ISPEZIONE

Le linee guida definiscono il rapporto di ispezione come l’atto redatto dal gruppo ispettivo a conclusione dell’ispezione ambientale. Il rapporto comprende la valutazione sulla conformità e le proposte di eventuali provvedimenti da adottare.


 

EFFETTI RAPPORTO DI ISPEZIONE

Secondo il comma 5 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 il rapporto ispettivo é notificato al gestore interessato e all'autorità competente al rilascio dell’AIA (e quindi anche alla sua revisione rinnovo sospensione) entro due mesi dalla visita in loco ed é resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita in loco [NOTA 1]. L’autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare   considerazione quelle proposte nella relazione.


 

GESTIONE DEGLI ESITI DELL’ISPEZIONE

Qualora gli operatori delle Agenzie accertino situazioni di non conformità alle prescrizioni dell’autorizzazione AIA o alla normativa ambientale in generale dovranno procedere, qualora si tratti di fattispecie penalmente rilevanti, notiziando, senza ritardo, l’Autorità Giudiziaria e applicando, laddove previsto e possibile, anche le procedure di cui all’art. 1 comma 9 della Legge 68/2015 che prevede di aggiungere, dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale." A tal fine è necessario fare riferimento al doc n°82/16-CF del Consiglio Federale SNPA del 29.11.2016 recante “Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D. Lgs.152/2006” (QUI).

Nel caso in cui dalle attività risulti una non conformità soggetta a sanzione amministrativa, è necessario far riferimento al D.M. 17 ottobre 2016, n. 228Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (QUI).

 

 



[NOTA 1]  Secondo il comma 8 articolo 29-decies DLgs 152/2006: “I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata  ambientale  e  in  possesso dell'autorità competente, devono essere  messi  a  disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3 (ufficio individuato dalla autorità competente che detiene gli atti del procedimento di AIA), nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (disciplina accesso alle informazioni ambientali).

 

 

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