mercoledì 25 maggio 2022

La UE propone deroghe alle emissioni e alla VIA per le centrali a carbone, I'Italia fa peggio

Con un Summary Responses contenuto in una lettera firmata dal direttore generale della dg ambiente della Commissione europea e inviata alle rappresentanze permanenti dei 27 stati membri dell'Unione il 13 aprile scorso, si concede agli stati membri, a causa della emergenza Ucraina, di predisporre deroghe in materia di biossido di zolfo, polveri e gli ossidi di azoto accompagnate da monitoraggi (peraltro comunque obbligatori per legge (vedi Direttiva 2010/75/Ue).

Vediamo cosa dice in sintesi questo documento comunitario

 

 


DEROGHE ALLE EMISSIONI IN ARIA

Per gli impianti industriali la deroga prevista potrà avere anche una durata fino a 6 mesi per i combustibili a basso tenore di zolfo. Il Decreto legge 50/2022 che ha modificato la legge 28/2022 (quella che all’articolo 5-bis disciplina le condizioni per riaprire le centrali a carbone) prevede anch’essa il termine di 6 mesi per le deroghe ai limiti di emissione ma non con il riferimento ai combustibili a basso tenore di zolfo come invece richiesto dalla UE, il che comporterà limiti di emissione ben più alti alle centrali a carbone italiane (QUI) di quelli previsti dal documento della UE qui esaminato.

 


DEROGHE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Non si applica la VIA al cambio di combustibile anche se trattasi di fonte fossile più inquinante di quello utilizzato nell’impianto. Secondo la UE il cambio di combustibile non costituisce né nuovo progetto né modifica sostanziale dell’impianto esistente. In realtà ciò appare in contraddizione con la lettera b) punto 1 allegato IV alla Direttiva sulla VIA secondo il quale nello studio di impatto ambientale deve essere presa in considerazione: “b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;”. Ma sussiste anche una contraddizione con il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva sulla VIA secondo il quale gli Stati membri possono escludere la VIA ma solo su progetti specifici e non per categorie generali come nel caso del documento UE. Poco serve la precisazione del documento della UE chiarire che in casi eccezionali l'uso di una forma alternativa di valutazione d'impatto è consentita. Infatti qui si fa riferimento proprio al sopra citato paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva sulla VIA che appunto richiede una istruttoria specifica per escludere la VIA e per ogni singolo impianto, istruttoria che in qualche modo prevede una forma di valutazione preventiva dell’impatto ambientale dovuto all’aumento delle emissioni dovuto all’uso di combustibili meno puliti.



L’ITALIA SI È PORTATA OLTRE ALLE DEROGHE PROPOSTE DALLA UE

Come ho già detto sopra la legge 28/2022 come modificata dal Decreto Legge 50/2022 permette deroghe alle emissioni anche con combustibili ad altro tenore di zolfo.

Ma il Governo Draghi ha fatto di meglio estendo le deroghe alla VIA e alla Direttiva Seveso III sul rischio incidenti rilevanti per opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture, vedi QUI.

 

 

 

 

 

 

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