Il Decreto Legge N° 50 del 17 maggio
2022 (QUI) introduce nuove semplificazioni per realizzare impianti
anche mobili di rigassificazione e riaprire le centrali a carbone.
Entrambe le
semplificazioni riguardano anche il territorio spezzino visto che:
1. è previsto il potenziamento del rigassificatore di
Panigaglia (Portovenere) attraverso sia delle bettoline che porteranno il GNL
attraverso il golfo per ricaricare le navi come pure delle nuove navi gasiere
(si parla di 90 unità) che porteranno gnl da Barcellona al rigassificatore (articolo 5 del Decreto Legge 50/2022)
2. è
prevista la riapertura delle centrali a carbone compresa, per ora solo potenzialmente,
quella spezzina peraltro in deroga alla più rigorosa e recente normativa
ambientale (articolo 12 Decreto Legge 50/2022). Di questa seconda norma tratterò in un successivo post per ragioni
di spazio.
Ma vediamo intanto in questo primo post nel merito il testo dell'articolo 5 del nuovo Decreto Legge relativamente al potenziamento del sistema di rigassificazione del GNL in Italia...
DISPOSIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE
L’articolo 5 del Decreto Legge prevede una procedura accelerate per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture.
Quindi le
tipologie di opere disciplinate da questo articolo 5 del nuovo Decreto Legge
riguardano anche il caso del progetto di potenziamento dell’uso del
rigassificatore di Panigaglia relativamente alla tipologia: unità galleggianti
di stoccaggio ma non in quella di rigassificazione a bordo.
LA PROCEDURA
PER QUESTE NUOVE INSTALLAZIONI
1. vengono dichiarati interventi di pubblica utilità indifferibili
e urgenti;
2. l’autorizzazione a queste installazioni è di un Commissario speciale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è come se decidesse Draghi stesso;
3. il Commissario per l’istruttoria userà
strutture tecniche esistenti nazionali, regionali e locali per ragioni di
risparmio di soldi pubblici. Questo creerà solo confusione visto che dette
strutture fanno riferimento ad enti pubblici su base elettiva quindi favorendo
una rimozione del ruolo di indirizzo politico di questi enti: pianificazione,
programmazione, esigenze locali, gestione conflitti possibili totalmente rimossi
dall’accentramento della decisione in mano al Commissario;
4. la decisione del Commissario deve avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non sono poi così diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano 200 giorni ex comma 1 articolo 46 legge 222/2007 – QUI) da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi decide ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina;
5. la autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi inclusa la concessione demaniale se necessaria.
6. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.
LA QUESTIONE
DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Secondo l’articolo 5 del
nuovo Decreto Legge si applica la esenzione della
Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto
questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione
dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati
a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007 già citata.
L’esenzione si fonda sul comma
11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa norma non preveda la
possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli
progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo del Decreto Legge di
cui stiamo trattando.
Non solo sempre il sopra citato
comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano
rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale” e che
comunque occorre valutare, da parte del Ministero della Transizione Ecologica,
se non occorra un'altra valutazione. Domanda come si concilia questo obbligo di
verifica con il fatto che tutti i poteri di decisioni sono dati al Commissario?
Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della
VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del 2009 ha chiarito che: “la
dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere
per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora
con la nuova versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa più il
termine caso per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la stessa
cosa quindi quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido; ma sul
punto c’è di più.
Nel caso di esclusione
della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2 della
Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che
recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati
membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto
specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione
di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a
condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”.
Questo significa che
almeno:
a) devono essere valutati
gli impatti del progetto,
b) deve essere svolta una
minima procedura di coinvolgimento del pubblico,
c) devono poter essere
imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.
Tutto quanto sopra
descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo Decreto Legge e quindi a mio parere
si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo quella sulla VIA.
LA QUESTIONE
DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III (RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE
RILEVANTE)
Secondo l’articolo 5 del
nuovo Decreto Legge l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai
fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione
della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo
al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di un progetto come quello
in esame che costituisce:
1. un
aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio
2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma che
devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai
terminali esistenti (rigassificatori o condotte).
Ora sia nella ipotesi 1
che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d Seveso III) si applica ad entrambi e
compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione
limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto Legge. Che questa
supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di
autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole
autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del gnl
rigassificato senza applicazione della Seveso.
In realtà questi nuovi
interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di seguito spiegato
perché.
1. sulla base della normativa Seveso relativa a
definizione di stabilimento di impianto e di incidente rilevante
nonché ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.
Secondo la lettera
a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della
disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno
di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività
comuni o connesse;”.
Quindi anche le
infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio
di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione letterale
della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente
rilevante compreso il piano e programma ispezioni.
Si veda anche le definizioni di:
impianto ai sensi della lettera
h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:
“h) «impianto»:
un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori
terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte,
utilizzate, maneggiate o immagazzinate
le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le
strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili,
le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che
servono l'impianto, i moli, i magazzini e le
strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
impianto;"
di incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo
3 del DLgs 105/2015: “incidente rilevante: un evento quale
un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto
a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di
uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un
pericolo grave, immediato o differito, per la
salute umana o l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o più sostanze pericolose;”
Non solo ma come si ricava dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante come pure sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonché di siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;”
2. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata
Il Consiglio di Stato
sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario
valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell'impianto Seveso.
3. i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la
valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per
l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013.
Questi criteri confermano
la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i
rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso.
Secondo il Rapporto Arpa e
Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta che tre elementi devono
essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:
a) una sorgente di
pericolo;
b) una via di migrazione/trasporto;
4. documento proveniente dalla Commissione UE
contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione
della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle
autorità nazionali degli Stati Membri.
Essi riguardano questioni
tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE Seveso III e di
quelle precedenti.
La Commissione ha così
risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti
la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con
quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della
direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri
estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della
propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti
provvedimenti.”
Appare chiarissima la
dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere
l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque
condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con
tali impianti.
LA QUESTIONE
DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’AIA
Rispetto a quanto affermato
dall’articolo 5 del nuovo Decreto Legge non si capisce se questi interventi sia
quelli di stoccaggio che quelli di rigassificazione su nave vadano considerati
assoggettabili ad AIA.
Come è noto i
rigassificatori sono assoggettati ad AIA ex punto 1.4-bis allegato VIII alla
Parte II del DLgs 152/2006: attività svolte su terminali di rigassificazione e altre
installazioni localizzate
in mare su piattaforme off-shore. Quindi è chiaro che anche una nave che
rigassifica a bordo il GNL rientra nella suddetta categoria soprattutto se al
largo delle coste italiane. La competenza a rilasciare l’AIA è, per questo tipo
di impianti, della Regione che spesso l’ha decentrata alle Province (come in
Liguria), ma qui occorre precisare che secondo il punto 6) allegato XII alla
parte II del DLgs 152/2006 sono assoggettati alla competenza statale: “6) Altri impianti rientranti
nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati
interamente in mare.” Qui quanto meno per le navi rigassificatrici la competenza al rilascio
dell’AIA sembra passi allo Stato cioè secondo l’articolo 5 del nuovo Decreto
Legge al Commissario nominato dal Capo del Governo.
Quindi al di la della competenza è indiscutibile che la nave rigassificatrice sia assoggettabile ad AIA per cui l’autorizzazione del Commissario deve permettere lo svolgimento anche della istruttoria richiesta dalla disciplina di questa autorizzazione (Titolo III-bis Parte II DLgs 152/2006).
Per quanto riguarda il caso dello stoccaggio galleggiante relativamente al caso spezzino (90 bettoline che trasportano il gnl al rigassificatore) ma non solo, occorre che venga applicata l’AIA in questo caso di competenza regionale (o Provinciale se questa competenza è stata delegata dalla Regione) perché trattasi di attività non interamente localizzata in mare.
In
particolare le navi che stoccano e trasportano il gnl al rigassificatore
esistente costituiscono una modifica significativa dell’attuale
gestione dell’impianto di Panigaglia che rientra nella definizione di cui
alla lettera l) comma 1 articolo 5 del DLgs
152/2006: “la variazione di un piano,
programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e
dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro
funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti
sull'ambiente;”. È chiaro che siamo di fronte ad un potenziamento
consistente dell’impianto prima di tutto e comunque ad un intervento che può
avere effetti significativi sull’ambiente come dice la norma citata. Attenzione
quando affermo che c’è un potenziamento non mi riferisco tanto o solo alla
quantità di gnl trattabile nell’impianto ma proprio all’aumento del traffico
marittimo da e per il rigassificatore infatti la norma sopra citata è chiara:
c’è modifica se viene modificato il funzionamento dell’impianto le sue
caratteristiche in modo potenziato e con possibili effetti sull’ambiente,
questo riguarda sicuramente anche le navi che fanno parte del funzionamento
dell’impianto perché senza le quali l’impianto non potrebbe esistere. Non a
caso la lettera i-quater comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006 definisce la installazione da
assoggettare ad AIA (come l’impianto in questione) in questi termini: “'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono
svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e
qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore;”
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