giovedì 19 maggio 2022

Nuovo Decreto Legge, tanto gas con Commissari e deroghe all'ambiente: il caso Panigaglia e non solo

Il Decreto Legge N° 50 del 17 maggio 2022 (QUI) introduce nuove semplificazioni per realizzare impianti anche mobili di rigassificazione e riaprire le centrali a carbone.

Entrambe le semplificazioni riguardano anche il territorio spezzino visto che:

1. è previsto il potenziamento del rigassificatore di Panigaglia (Portovenere) attraverso sia delle bettoline che porteranno il GNL attraverso il golfo per ricaricare le navi come pure delle nuove navi gasiere (si parla di 90 unità) che porteranno gnl da Barcellona al rigassificatore (articolo 5 del Decreto Legge 50/2022)

2. è prevista la riapertura delle centrali a carbone compresa, per ora solo potenzialmente, quella spezzina peraltro in deroga alla più rigorosa e recente normativa ambientale (articolo 12 Decreto Legge 50/2022). Di questa seconda norma tratterò in un successivo post per ragioni di spazio.

Ma vediamo intanto in questo primo post nel merito il testo dell'articolo 5 del nuovo Decreto Legge relativamente al potenziamento del sistema di rigassificazione del GNL in Italia... 


 

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE  

L’articolo 5 del Decreto Legge prevede una procedura accelerate per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture.

Quindi le tipologie di opere disciplinate da questo articolo 5 del nuovo Decreto Legge riguardano anche il caso del progetto di potenziamento dell’uso del rigassificatore di Panigaglia relativamente alla tipologia: unità galleggianti di stoccaggio ma non in quella di rigassificazione a bordo.

 

 

LA PROCEDURA PER QUESTE NUOVE INSTALLAZIONI

1. vengono dichiarati interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti;

2. l’autorizzazione a queste installazioni è di un Commissario speciale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è come se decidesse Draghi stesso;

3. il Commissario per l’istruttoria userà strutture tecniche esistenti nazionali, regionali e locali per ragioni di risparmio di soldi pubblici. Questo creerà solo confusione visto che dette strutture fanno riferimento ad enti pubblici su base elettiva quindi favorendo una rimozione del ruolo di indirizzo politico di questi enti: pianificazione, programmazione, esigenze locali, gestione conflitti possibili totalmente rimossi dall’accentramento della decisione in mano al Commissario;

4. la decisione del Commissario deve avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non sono poi così diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano 200 giorni ex comma 1 articolo 46 legge 222/2007 – QUI) da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi decide ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina;

5. la autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi inclusa la concessione demaniale se necessaria.

6. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

 

 

LA QUESTIONE DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Secondo l’articolo 5 del nuovo Decreto Legge si applica la esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007 già citata.

L’esenzione si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo del Decreto Legge di cui stiamo trattando.

Non solo sempre il sopra citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale” e che comunque occorre valutare, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, se non occorra un'altra valutazione. Domanda come si concilia questo obbligo di verifica con il fatto che tutti i poteri di decisioni sono dati al Commissario? Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del 2009 ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora con la nuova versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa più il termine caso per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la stessa cosa quindi quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido; ma sul punto c’è di più.

Nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”.

Questo significa che almeno:

a) devono essere valutati gli impatti del progetto,

b) deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico,

c) devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.

Tutto quanto sopra descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo Decreto Legge e quindi a mio parere si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo quella sulla VIA.

 

 

LA QUESTIONE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III (RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE)

Secondo l’articolo 5 del nuovo Decreto Legge l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di un progetto come quello in esame che costituisce:

1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio

2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).


Ora sia nella ipotesi 1 che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d Seveso III) si applica ad entrambi e compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto Legge. Che questa supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del gnl rigassificato senza applicazione della Seveso.

In realtà questi nuovi interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di seguito spiegato perché.

 

1. sulla base della normativa Seveso relativa a definizione di stabilimento  di impianto e di incidente rilevante nonché  ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.

Secondo la lettera a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;”. 

Quindi anche le infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione letterale della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni.

Si veda anche le definizioni di:

impianto ai sensi della lettera h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:

h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento  e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte,  utilizzate,  maneggiate  o   immagazzinate   le   sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono  l'impianto,  i  moli,  i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;"  

di incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:  “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto  a  sviluppi  incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno  stabilimento  soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o differito,  per  la  salute  umana  o   l'ambiente,   all'interno   o all'esterno dello stabilimento, e in  cui  intervengano  una  o  più sostanze pericolose;”

Non solo ma come si ricava dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante come pure  sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti  adiacenti,  nonché  di  siti  di  attività  che   non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti  e  di effetti domino;”

 

2. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata

Il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell'impianto Seveso.

 

3. i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013.

Questi criteri confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso. 

Secondo il Rapporto Arpa e Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta che tre elementi devono essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:

a) una sorgente di pericolo;

b) una via di migrazione/trasporto;

 

4. documento proveniente dalla Commissione UE contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri.

Essi riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE Seveso III e di quelle precedenti.

La Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.”

Appare chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.

 

 

LA QUESTIONE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’AIA

Rispetto a quanto affermato dall’articolo 5 del nuovo Decreto Legge non si capisce se questi interventi sia quelli di stoccaggio che quelli di rigassificazione su nave vadano considerati assoggettabili ad AIA.

Come è noto i rigassificatori sono assoggettati ad AIA ex punto 1.4-bis allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006: attività svolte su terminali di rigassificazione e altre

installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore. Quindi è chiaro che anche una nave che rigassifica a bordo il GNL rientra nella suddetta categoria soprattutto se al largo delle coste italiane. La competenza a rilasciare l’AIA è, per questo tipo di impianti, della Regione che spesso l’ha decentrata alle Province (come in Liguria), ma qui occorre precisare che secondo il punto 6) allegato XII alla parte II del DLgs 152/2006 sono assoggettati alla competenza statale: “6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.” Qui quanto meno per le navi rigassificatrici la competenza al rilascio dell’AIA sembra passi allo Stato cioè secondo l’articolo 5 del nuovo Decreto Legge al Commissario nominato dal Capo del Governo.

Quindi al di la della competenza è indiscutibile che la nave rigassificatrice sia assoggettabile ad AIA per cui l’autorizzazione del Commissario deve permettere lo svolgimento anche della istruttoria richiesta dalla disciplina di questa autorizzazione (Titolo III-bis Parte II DLgs 152/2006).

Per quanto riguarda il caso dello stoccaggio galleggiante relativamente al caso spezzino (90 bettoline che trasportano il gnl al rigassificatore) ma non solo, occorre che venga applicata l’AIA in questo caso di competenza regionale (o Provinciale se questa competenza è stata delegata dalla Regione) perché trattasi di attività non interamente localizzata in mare.

In particolare le navi che stoccano e trasportano il gnl al rigassificatore esistente costituiscono una modifica significativa dell’attuale gestione dell’impianto di Panigaglia che rientra nella definizione di cui alla lettera l) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;”. È chiaro che siamo di fronte ad un potenziamento consistente dell’impianto prima di tutto e comunque ad un intervento che può avere effetti significativi sull’ambiente come dice la norma citata. Attenzione quando affermo che c’è un potenziamento non mi riferisco tanto o solo alla quantità di gnl trattabile nell’impianto ma proprio all’aumento del traffico marittimo da e per il rigassificatore infatti la norma sopra citata è chiara: c’è modifica se viene modificato il funzionamento dell’impianto le sue caratteristiche in modo potenziato e con possibili effetti sull’ambiente, questo riguarda sicuramente anche le navi che fanno parte del funzionamento dell’impianto perché senza le quali l’impianto non potrebbe esistere. Non a caso la lettera i-quater comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 definisce la installazione da assoggettare ad AIA (come l’impianto in questione) in questi termini: “'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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