OGGETTO
DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA
La
disposizione impugnata stabilisce che “nell'ambito del demanio marittimo
regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla
balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza
scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi
depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15
ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La
raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo
tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia
ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce
dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi
entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla
raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le
operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e
trasporto del materiale legnoso”.
LA
SENTENZA DICHIARA LA COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE
Secondo
la Corte la materia rientra nella materia ambiente di competenza esclusiva
dello Stato ma le Regioni possono disciplinare la materia a condizione che lo
facciano in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente (sentenze
n. 227, n. 214 - QUI,
n. 88 del 2020 - QUI,
e n. 289 del 2019 - QUI).
Il
ricorrente ritiene che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 1,
lettera b-ter), numero 4), cod. ambiente, secondo cui i rifiuti «di qualunque
natura o provenienza, giacenti [...] sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua» costituiscono «rifiuti urbani», anche il materiale
legnoso spiaggiato debba essere, senz'altro, annoverato tra di essi e
disciplinato conseguentemente.
Tuttavia
rileva, in particolare, l'art. 14, comma 8, lettera b-bis), del d.l. n. 91 del
2014, come convertito, che ha modificato l'art. 183, comma 1, lettera n), cod.
ambiente, in riferimento alla definizione delle attività non costituenti
«gestione dei rifiuti» ai fini della applicazione della Parte IV del medesimo
codice.
La
nuova disposizione ha aggiunto, infatti, nella lettera n) dell'art. 183, comma
1, cod. ambiente, un ulteriore periodo, ai sensi del quale «[n]on costituiscono
attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita
e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti
da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene,
anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel
tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti
eventi li hanno depositati».
Alla
luce del combinato disposto di tali norme, i materiali presenti sulle spiagge,
al di là della loro qualificazione, al fine della disciplina della relativa raccolta,
possono dividersi, pertanto, in due categorie: quella dei rifiuti urbani
giacenti sulla spiaggia (ad esempio plastiche, lattine, rottami e carta) e
quella dei materiali o sostanze di origine naturale, come il legname
spiaggiato, trasportati sulle spiagge dalle mareggiate, per i quali il
legislatore statale si è preoccupato, al fine di consentirne una più spedita
rimozione, di prevedere una specifica disciplina delle operazioni di prelievo,
raggruppamento, cernita e deposito, escludendoli dall'ambito delle attività di
gestione dei rifiuti (per le cui attività di raccolta e di trasporto l'art. 212
cod. ambiente impone, tra l'altro, l'iscrizione dei soggetti operanti in uno
specifico Albo nazionale gestori ambientali).
Nell'ambito di questo complessivo quadro normativo, la disposizione impugnata prevede, in totale conformità alla disciplina statale dettata dall'te, che le operazioni di raccolta del legname vengano poste in essere l'art. 183, comma 1, lettera n), cod. ambiente nel medesimo sito nel quale questo si è depositato e secondo un preciso calendario ed orario.
Pertanto,
la norma oggetto di censura, nel consentire la raccolta del materiale legnoso
spiaggiato per un determinato e limitato periodo di tempo, per uso
esclusivamente personale o domestico e senza fine di lucro, intende consentire
una forma di gestione di tali materiali sul presupposto, stabilito proprio dal
codice dell'ambiente, che a questi non si applichino le disposizioni relative
alla raccolta dei rifiuti urbani.
La
norma impugnata, intervenendo nella prospettiva dell'economia circolare, in
modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità
finale di rifiuti da smaltire, va perciò considerata non solo conforme alla
disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggiore tutela
dell'ambiente, come tale consentita al legislatore regionale.
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