Il
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con Delibera del Consiglio
del 18 maggio 2021n° 109 ha approvato nuove Linee Guida (QUI) allo
scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo
svolte presso installazioni regolamentate da Autorizzazione Integrata
Ambientale regionale per la verifica del rispetto delle prescrizioni presenti
nei relativi atti, fornendo procedure, format ed esemplificazione dei flussi
comunicativi tra le istituzioni coinvolte. Tali indicazioni potranno
rappresentare una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali
facenti parte del SNPA, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della
qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo
in materia di AIA.
Si
veda anche la Delibera del 15 marzo 2016 – “Doc 63: SSPC Sistema di Supporto
alla Programmazione dei Controlli AIA” (QUI).
Analizziamo di seguito i principali contenuti delle Linee Guida
DEFINIZIONE
EX LEGE DI ISPEZIONE
Si
ricorda che ex lettera v-quinquies) articolo 5 DLgs 152/2006 per ispezione
ambientale si intende: “tutte le azioni, ivi compresi visite in loco,
controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti
di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate
e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese
dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di
autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso,
monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”.
OGGETTO
LINEE GUIDA: ISPEZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Le
linee guida si riferiscono:
1. alle ispezioni ordinaria comma 3 articolo 29-decies del DLgs
152/2006, effettuata nell’ambito di un programma di ispezione definito
all’interno del piano dei controlli di cui all’art. 29-decies comma 11-bis del
D.lgs.152/2006 s.m.i. o, ove il suddetto piano dei controlli non sia previsto,
comunque svolte nell’ambito della programmazione annuale interna dell’Agenzia
2. alle ispezioni straordinarie comma 4 articolo 29-decies del DLgs
152/2006. Secondo le linee guida tra queste ispezioni rientra anche la
verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite con diffida richieste
dall’Autorità Competente. L'ispezione straordinaria può riguardare l’intera
installazione, singoli aspetti o ben definite parti dell'installazione.
3. ispezioni non programmate
Si distinguono pertanto le ispezioni ordinarie, definite attraverso una specifica programmazione, da quelle straordinarie. Le ispezioni straordinarie possono essere disposte dall’Autorità Competente, ma anche dall’Autorità Giudiziaria, qualora nell’ambito di un procedimento a carico di un’installazione tale Autorità ritenga necessario una verifica in loco da parte degli enti di controllo per specifiche questioni. Visite ispettive straordinarie possono anche essere necessarie per accertare l’ottemperanza a specifiche prescrizioni impartite dall’Autorità di controllo e anche a seguito di segnalazioni da parte del pubblico cittadino o da parte di enti terzi.
La verifica ordinaria è di norma preceduta da comunicazione al Gestore dell’impianto della data di effettuazione della visita e dell’elenco della documentazione che deve essere messa a disposizione dallo stesso
Quella
straordinaria no ovviamente anche se la prima rientrando nella pianificazione
del monitoraggio allegato all’AIA vedi i costi a carico della impresa, quella
straordinaria invece sono a carico della P.A.
ISPEZIONI
NON PROGRAMMATE
L'ispezione
non programmata presso un’installazione AIA è effettuata quando i dati
disponibili dell’autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono
sufficienti a dare risposte in caso di:
1.
esposti ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente
documentati;
2.
specifiche problematiche locali;
3.
particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto;
4.
necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali;
5.
gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
6.
necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a
regime di un impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento);
7.
richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Tali
tipologie di ispezione non sono soggette agli obblighi discendenti
dall’applicazione della Direttiva IED (QUI) in
relazione, ad esempio, alla messa a disposizione del pubblico degli esiti
dell’attività. L'ispezione non programmata può riguardare singoli aspetti o ben
definite parti dell'installazione. Si precisa che, ad eccezione del caso di cui
al punto 7 del precedente elenco, nelle altre condizioni l’Ispezione può essere
avviata di iniziativa dall’Agenzia. I costi dell’attività non programmata
rimangono in capo alle Agenzie, qualora eseguiti d’iniziativa.
OBBLIGHI
DI COLLABORAZIONE DEL GESTORE
Ex
comma 5 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 il gestore deve fornire tutta
l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi
informazione necessaria.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI
Le
attività di controllo nell’ambito dei controlli previsti dal comma 6 articolo
29-sexies che prevede, a carico del gestore come costi, l'esame di tutta la
gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.
I controlli ordinari e straordinari devono svolgersi così (comma 11-bis articolo 29-decies: “un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:
a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano
d'ispezione;
c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali
ordinarie;
e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più
breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di
incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie
autorità d'ispezione.”
INTERVALLI TEMPORALI PER LE ISPEZIONI
Comma 11-ter articolo 29-decies: Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Tale
periodo è determinato, tenendo conto:
1. delle
procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve
tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o
dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di
incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
2. e sulla base
di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia
autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera
almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute
umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit
(EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).
Quindi la programmazione delle ispezioni deve quindi derivare da una attenta valutazione compiuta non solo a livello centrale statale ma anche a livello regionale.
RAPPORTO
DI ISPEZIONE
Le
linee guida definiscono il rapporto di ispezione come l’atto redatto dal
gruppo ispettivo a conclusione dell’ispezione ambientale. Il rapporto comprende
la valutazione sulla conformità e le proposte di eventuali provvedimenti da
adottare.
EFFETTI
RAPPORTO DI ISPEZIONE
Secondo
il comma 5 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 il rapporto ispettivo é
notificato al gestore interessato e all'autorità competente al rilascio
dell’AIA (e quindi anche alla sua revisione rinnovo sospensione) entro due mesi
dalla visita in loco ed é resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla
visita in loco [NOTA 1].
L’autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine
ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo
in particolare considerazione quelle
proposte nella relazione.
GESTIONE
DEGLI ESITI DELL’ISPEZIONE
Qualora
gli operatori delle Agenzie accertino situazioni di non conformità alle
prescrizioni dell’autorizzazione AIA o alla normativa ambientale in generale
dovranno procedere, qualora si tratti di fattispecie penalmente rilevanti,
notiziando, senza ritardo, l’Autorità Giudiziaria e applicando, laddove
previsto e possibile, anche le procedure di cui all’art. 1 comma 9 della Legge
68/2015 che prevede di aggiungere, dopo la parte sesta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, la seguente: «Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli
illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale." A tal fine è
necessario fare riferimento al doc n°82/16-CF del Consiglio Federale SNPA del
29.11.2016 recante “Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione
delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D. Lgs.152/2006” (QUI).
Nel
caso in cui dalle attività risulti una non conformità soggetta a sanzione
amministrativa, è necessario far riferimento al D.M. 17 ottobre 2016, n. 228 “Regolamento
recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di
accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui
all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
(QUI).
[NOTA 1] Secondo il comma 8 articolo 29-decies DLgs 152/2006: “I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3 (ufficio individuato dalla autorità competente che detiene gli atti del procedimento di AIA), nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (disciplina accesso alle informazioni ambientali).
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