Ma come funziona la
modalità di campionamento della qualità di combustibile delle navi? Si tratta
di una domanda a cui è fondamentale rispondere visto che attualmente la legge
non prevede formalmente l’obbligo di controlli alle emissioni ma solo
indirettamente controlli sull’inquinamento della qualità dell’aria prodotto
anche dalle navi in porto, peraltro sul punto QUI ho spiegato come si potrebbe colmare
questa lacuna legislativa anche da subito.
Ma torniamo alla questione
dei controlli a campione e vediamo cosa dice la normativa in materia
LA PRIMA
NORMATIVA SUI CONTROLLI A CAMPIONI
Tale normativa prevede
controlli a campione ma fissando tetti percentuali precise per evitare un
eccesso di discrezionalità da parte delle autorità preposte:
Secondo il paragrafo 3
articolo 3 della Decisione attuata con il Decreto nazionale sopra riportato:
L’EVOLUZIONE
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLA QUALITÀ DEL COMBUSTIBILE DELLE
NAVI CHE ATTRACCANO IN PORTO
A conferma di questa
ultima possibilità che dimostra come il numero dei campionamenti può essere
discrezionalmente aumentato a discrezione della autorità competente nazionale
(Capitaneria di Porto con protocolli da approvare con l’Autorità di Sistema
Portuale) l’articolo 13 della nuova Direttiva (UE) 2016/802 lascia un ampio margine agli stati membri nel definire estensioni di campionamento e analisi superiori a quanto sopra riportato dalla Decisione del 2015.
Recita detto articolo 13: “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo.”
LE CRITICITÀ
DEGLI INADEGUATI CONTROLLI NEL PORTO DI SPEZIA
Da quanto sopra riportato risultano
due dati di fatto:
1. i campionamenti svolti
nel porto di Spezia per quanto comunicato dalla autorità competente non
raggiungono neppure le percentuali minime previste dalla normativa citata
(Decisione UE 2015/253 e Decreto 22/3/2017)
2. i controlli possono
essere ben superiori ai limiti minimi stabiliti dalla legge senza incorrere in
violazioni della stessa, dipende solo dalla volontà e dalla organizzazione
delle autorità competenti
D’altronde una visione formalistica e minimalista dei controlli a campione, come quella attuata nel porto di Spezia, non servirebbe a garantire il rispetto di quelli che sono i limiti di legge in materia per le emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non solo ma essendo il controllo prevalentemente documentale (come dimostrato in questo post QUI) i controlli devono essere sistematici, nel senso che copie dei documenti sopra elencati devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e della Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
I CONTROLLI SECONDO
LA NORMATIVA INTERNAZIONALE
Ad ulteriore conferma la
norma internazionale che disciplina le modalità di controllo (allegato VI convenzione
Marpol) da cui discende la normativa europea e nazionale di cui stiamo
trattando.
La Convenzione, come
dimostrano questi passaggi dell’allegato VI relativo alle emissioni inquinanti
delle navi e relative ispezioni, non parlano esplicitamente di controlli a
campione ma di controlli periodici.
Il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla Risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO (QUI) in attuazione della regola 18.5 dell’allegato VI Convenzione di Marpol sulla nota di consegna delle caratteristiche dei carburanti usati dalla nave. Detta risoluzione riguarda il modo in cui il campione deve essere prelavato e conservato da parte del conduttore della nave.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
CONCLUDENDO:
TRE DOMANDE
Insomma anche sui
controlli si può fare molto di più per cui cosa aspettano Autorità di Sistema
Portuale e Capitaneria di Porto a darsi una mossa? Perché il Sindaco come
massima autorità sanitaria, vista la situazione di criticità della qualità dell’aria
nei quartieri prospicenti la zona portuale, non impegna dette autorità a darsi
quella mossa? Perché nessun candidato a Sindaco alle prossime elezioni spezzine
ha fino ad oggi evitato di chiedere con precisione quanto sopra esposto?
Domande che richiederebbero
risposte immediate.
[1]
SECA sta per Area di controllo
emissioni di zolfo. limiti tenore di zolfo combustibili
marittimi per le aree SECA:
a)1,00% fino al 31/12/2014
b) 0,10% a partire dal 1° gennaio 2015
(0,50 nelle altre aree)
Dal 2025 anche i Paesi che si affacciano nel
Mediterraneo entreranno in area SECA
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