Il Decreto Legge n° 36 del
30 aprile 2022 all’articolo 33 (QUI) prevede
procedure autorizzatorie accelerate per i progetti di elettrificazione delle
banchine nei porti di interesse nazionale
Gli interventi sono quelli
finanziati dalla Missione 3 del PNRR sulla mobilità sostenibile relativamente
al punto di riforma 1.3: “Semplificazione delle procedure di autorizzazione
per gli impianti di cold ironing nei porti italiani”.
Che questa sia la soluzione
dei problemi di emissioni delle navi nei porti è tutto da dimostrare sia per i
tempi (QUI) che per
la tecnologia, comunque in questo post mi limito a spiegare come funziona la
nuova procedure di legge per autorizzazione questo progetti.
COSA DICE IL
PNRR SUL PUNTO
Secondo il PNRR ci si aspetta che questa misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (cold ironing). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulerà una proposta per snellire il processo di autorizzazione. In particolare, si propone di far valutare i progetti di cold ironing dagli uffici territoriali che riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali potrebbero, in tempi più brevi, studiare i progetti e, di conseguenza, autorizzarli. Inoltre, in termini di regolamentazione, è previsto un intervento normativo per individuare un processo unico di autorizzazione per i progetti che comportano una tensione superiore a 132 kV e per il resto, al fine di sfruttare le sinergie di processo.
In particolare con la misura M3C2-4 si prevede entro il 2022 l’entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. L’obiettivo è quello di razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).
COSA DICE IL
NUOVO DECRETO LEGGE 36/2022
Dichiarazione di pubblica utilità
I progetti destinati alla realizzazione di opere
e impianti di elettrificazione dei porti
nonché le opere e le infrastrutture
connesse, necessarie o comunque indispensabili
alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi,
sono da
considerarsi di pubblica utilità,
anche ai sensi dell'articolo 12 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 ai fini della
procedura espropriativa (QUI), e caratterizzati
da indifferibilità ed urgenza.
Autorizzazione unica
regionale
La costruzione e l'esercizio
degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o
parziale e riattivazione di detti
impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio
degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione
di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dalla Regione competente nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico.
Procedura per il
rilascio della autorizzazione unica
L'autorizzazione é rilasciata
all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità
di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui
all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI) Quindi
si tratta della conferenza dei servizi semplificata che prevede una modalità di
conduzione con l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta
delle riunioni sempre su piattaforma web quindi modalità asincrona. Aggiungo
che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:
a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve
essere convocata;
b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le
amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può
stabilire anche un termine inferiore;
c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per
chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni
che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza.
Sulla differenza tra la conferenza dei servizi semplificata rispetto a quella sincrona si è pronunciata proprio la Corte Costituzionale (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 - QUI) che ha chiarito come la conferenza sincrona (non semplificata): “si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”
Chi partecipa alla
conferenza dei servizi
Alla Conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.327 [NOTA 1], di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni (quindi di competenza Ministeriale) e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione, in particolare secondo questo comma: “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.”
Effetti della
autorizzazione unica
Il rilascio dell'autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al
progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta
nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto
ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico
-economica (comunque di competenza regionale).
I termini del procedimento
di autorizzazione unica comprensiva della VIA di competenza regionale (ex
articolo 27-bis DLgs 152/2006) sono tutti dimezzati compresi quelli per le osservazioni
del pubblico ridotti a soli 15 giorni.
[NOTA 1] “L'amministrazione marittima, compatibilmente con le
esigenze del pubblico uso, può
concedere l'occupazione e l'uso, anche
esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.”
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