Con le leggi 79/2022 (QUI) e 91/2022 (QUI) arrivano ulteriori semplificazioni e deroghe alle
norme ambientali in questo caso per la installazione degli impianti di
telefonia mobile. Tutto questo va ad aggiungersi alle precedenti
semplificazioni e deroghe: QUI, QUI, QUI.
In sintesi le ultime
novità:
1. Si prevede una procedura espropriativa ex post anche
in caso di antenne già installate su accordi tra gestori e privati.
2. Viene esclusa l’autorizzazione paesaggistica per gli
impianti di telefonia mobile temporanei lasciando troppi margini interpretativi
su quanto duri questa temporaneità in palese contrasto con gli indirizzi
giurisprudenziali su installazioni temporanee simili in aree vincolate.
3. si accelerano i tempi (solo 15 giorni) per imporre
servitù per installare antenne telefonia mobile in aree autostradali
4. si escludono oneri ulteriori a quelli del Codice
delle Comunicazioni Elettroniche per i gestori ai fini della installazione
degli impianti in questione
5. si esclude la Valutazione di Incidenza per gli scavi,
in aree tutelate dalla normativa sulla biodiversità, finalizzati a realizzare
la banda larga, il tutto con una semplice autodichiarazione inesistenti nella
vigente normativa in materia.
Di fronte a questo scempio di diritto ambientale giunge un po contraddittoria la ricerca svolta da ISPRA (istituto di ricerche con compiti istituzionali del Ministero della Transizione) che dimostra come emerga dai cittadini e dagli amministratori locali la necessità di informazioni più trasparenti sul rischio salute pubblica da campi elettromagnetici, di maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle procedure di autorizzazione delle antenne, di maggiore partecipazione dei cittadini.
Esattamente l’opposto
dell’indirizzo del legislatore come vedremo nel post che segue, il che dimostra
come dietro queste deroghe e “semplificazioni” ci sia solo la volontà di
affermare un modello neocentralista punitivo verso le comunità locali che con
la transizione ecologica non c’entra nulla!
Andiamo ad esaminare le
novità semplificatorie e derogatorie per concludere con la ricerca di ISPRA ...
ESPROPRI PER REALIZZARE ANTENNE TELEFONIA MOBILE
L’articolo 30-bis della
legge 91/2022 che ha convertito il
Decreto Legge 50/2022 prevede di applicare la procedura espropriativa
dell’articolo 51 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (QUI) anche nei casi in cui gli impianti e le opere stazioni radio
base ed altro [NOTA 1] che risultino già realizzate su beni immobili
detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica.
In particolare sulle
procedure espropriative si applica quanto previsto dal comma 3 articolo 51 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche: “Per l'acquisizione
patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore
può esperire la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI). Tale procedura può essere esperita dopo che
siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di
bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto,
da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.”
ESCLUSIONE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IMPIANTI TELEFONIA MOBILE TEMPORANEI
L’articolo 30-bis della
legge 91/2022 ha modificato
l’articolo 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedendo che gli
impianti temporanei di telefonia mobile rientrano tra gli interventi non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
L’esclusione lascia troppi
margini interpretativi ponendosi in potenziale contrasto con un indirizzo della
giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rapporto tra opere temporanee e
autorizzazione paesaggistica. Infatti andava chiarito meglio cosa si intende
per impianti di telefonia mobile temporanei se riferiti ad un uso molto
limitato nel tempo e non reiterabile. Il Consiglio di Stato con sentenza
4096/2021 ha avuto modo di affermare che i manufatti non precari, ma
funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei
ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico
urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la
rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto
non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato
ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto
stagionale.
ACCELERAZIONE
TERMINI PER EMANARE DECRETO DI SERVITÙ
L’articolo 55 del Codice
della Comunicazione Elettronica prevede che per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il
percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del
concessionario, all'interno delle reti di recinzione. La servitù é imposta con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’articolo 30-bis della legge 91/2022
modifica detto articolo 55 prevedendo che il decreto di imposizione della
servitù sia emanato entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di
installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica.
ONERI PER
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
L’articolo 32 della
legge 79/2022 che ha convertito il
Decreto Legge 36/2022 ha modificato il comma 1 articolo 54 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (QUI) per cui le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli
enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni
pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per
l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la
modifica o lo spostamento di opere o
impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere
pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel Codice (vedi
contributo per il rilascio del Parere Arpa).
ESCLUSIONE
VALUTAZIONE INCIDENZA PER SCAVI PER POSA INFRASTRUTTURA BANDA LARGA
L’articolo 32 della legge 79/2022 che ha convertito il Decreto Legge 36/2022 prevede che per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza per i siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità (articolo 5 DPR 357/1997). L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.
Ovviamente questa
autodichiarazione non esiste nella norma speciale sulla tutela della
biodiversità per cui appare in netto contrasto non solo con l’articolo 5 DPR
357/1997 ma anche con la Direttiva UE da cui promana. Non a caso le Linee Guida
per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza (Comunicazione della
Commissione 2021/C 437/01 - QUI) nel caso di deroga a
valutazione di incidenza perché il piano o progetto pur riguardando un sito
habitat o producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di
rilevante interesse pubblico, è comunque richiesta la adozione di misure compensative
per tutelare il sito habitat che richiedono una istruttoria da valutare
preventivamente da parte della autorità competente non certo una
autodichiarazione.
INDAGINE SU
PERCEZIONE 5G IN DUE QUARTIERI DI ROMA
Ispra ha prodotto un
report (QUI) sulla indagine in oggetto. Nelle sue conclusioni si
afferma che i cittadini coinvolti nella indagine manifestano la carenza di non
adeguate informazioni sull’impatto alla salute pubblica delle antenne 5G ma
anche di quelle di generazione precedente oltre al fatto che le antenne sono spesso
installate vicino a siti sensibili aumentando la percezione di rischio da parte
delle comunità locali.
L’assenza di informazione
risulta anche in riferimento al procedimento autorizzativo per l’installazione
delle antenne di telefonia mobile. L’iter, tra l’altro prevalentemente
burocratico, risulta da alcuni amministratori locali poco conosciuto, da altri
un po’ confuso, e soltanto pochi lo conoscono dettagliatamente in tutte le sue
fasi.
Un’altra esigenza dei
residenti è quella di voler essere coinvolti nell’iter per l’installazione
delle antenne. Le comunità locali chiedono esplicitamente di voler “partecipare”
al procedimento amministrativo per poter esprimere le loro idee e opinioni
sulle proposte di installazioni.
Il documento dell’ISPRA
riconosce la necessità:
1.di effettuare studi e
ricerche approfondite da Enti con competenze tecnico- scientifiche
relativamente al rischio salute pubblica legato alle antenne di telefonia
mobile.
2. che un Ente con
competenze tecnico- scientifiche informi e comunichi ai cittadini i vantaggi e
gli svantaggi della nuova tecnologia.
3. di un maggiore coinvolgimento
dei cittadini e degli amministratori locali nelle procedure di localizzazione e
autorizzazione di questi impianti.
In tal senso ISPRA riconosce, anche attraverso l’esperienza di “Citizen Science” (Trad. letterale: La Scienza dei cittadini - QUI) in cui i cittadini hanno la possibilità di partecipare volontariamente nella ricerca e nello sviluppo di politiche ambientali a supporto dei decisori pubblici. Con riferimento al 5G e in generale alla problematica delle antenne ISPRA evidenzia l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza attraverso la raccolta di dati e di informazioni utili per le amministrazioni locali. Infatti, per i cittadini, la raccolta di dati, relativi alla presenza di antenne 5G sul territorio, è a supporto di eventuali istanze da presentare all’amministrazione locale in riferimento a situazione di criticità nell’area di residenza. Per le amministrazioni locali, la possibilità di avere a disposizione informazioni relative all’esatta collocazione delle antenne consente di decidere siti alternativi per gli impianti e allo stesso tempo di avviare un percorso di condivisione con la cittadinanza.
[NOTA 1] L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione.
Nessun commento:
Posta un commento