Le linee Guida assumono
maggior rilievo anche giuridico dopo che l’articolo 34 del Decreto Legge
77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha modificato l’articolo 184-ter
DLgs 152/2006 che disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di
rifiuto, in particolare il comma 3 di detto articolo 184-ter viene
integrato nel senso che se il governo non emana i criteri per escludere dalla
qualifica di rifiuti singole tipologie i criteri possono essere individuati nei
provvedimenti che autorizzano gli impianti che trattano dette tipologie ma,
aggiunge la nuova norma introdotta dall’articolo 34 citato, previo parere obbligatorio
e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente
competente.
Le Linee guida definiscono
le modalità di rilascio di detto Parere e quindi hanno un rilievo non solo
tecnico ma anche giuridico amministrativo come di seguito illustrato
PARERE ISPRA
ARPA E RIPARTIZIONE COMPETENZE
Nell’ambito
dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte di ISPRA o
ARPA/APPA, di cui al comma 3 dell’art. 184-ter, è stata individuata la
ripartizione delle competenze come di seguito indicata:
1. Per la definizione di sottoprodotto si rimanda all'art.184-bis Dlgs 152/2006 (NOTA 1) e al comma 1 articolo 6 del DM 264/2016 (QUI). ARPA/APPA esprime parere nei casi previsti al comma 3 articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 previa richiesta formale da parte dell’Autorità Competente per territorio. Inoltre, ai sensi dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/06, nell’ambito dell’iter istruttorio degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 213 del D.lgs. 152/06 (NOTA 2), le Agenzie sono chiamate ad esprimere parere anche con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.
2. ISPRA,
previa richiesta formale da parte delle ARPA/APPA, fornisce il proprio supporto
alle stesse laddove siano chiamate ad esprimere il parere vincolante in casi
particolarmente complessi e innovativi. Inoltre, è competenza di ISPRA
l’espressione del parere nell’ambito dei procedimenti autorizzativi delle AIA
di competenza statale.
3. Il parere di Ispra e delle ARPA/APPA è finalizzato
alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.
184-ter al DLgs 152/2006 e ai criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (si veda il capitolo IV delle Linee Guida). Il parere inoltre valuta gli aspetti ambientali e non
contiene valutazioni rispetto agli impatti sulla salute legati all’utilizzo
della sostanza o dell’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, né
sull’applicazione di standard sanitari, non di competenza di SNPA. Qui potrebbe esserci un ruolo per il nuovo Sistema Nazionale prevenzione e salute dai rischi ambientali e climatici (QUI).
MODALITÀ
RILASCIO PARERE ISPRA ARPA
Il parere si configura
come un endoprocedimento del procedimento autorizzatorio in questione. La
procedura individuata dal SNPA, di seguito decritta, prevede modalità e tempi
che si prefiggono di consentire alle Autorità competenti il rispetto delle
tempistiche previste per i procedimenti autorizzativi (ex artt.27, 27 bis, 29
quater, 208, 209, 211 del d.lgs.152/2006).
a. Fase
preliminare L’art. 184 ter, comma 3, prevede che l’istanza di
autorizzazione sia presentata all’Autorità Competente che quindi, come di
prassi, verifica la completezza formale e tecnica al fine della procedibilità
dell’istanza.
b. Richiesta
di parere L’ Autorità Competente richiede esplicitamente parere
ai sensi dell’art. 184 ter comma 3. L’ Autorità Competente avvia il
procedimento secondo le disposizioni legislative del caso. Affinché i termini
temporali per la conclusione del procedimento siano rispettati dalle Agenzie è
necessario che contestualmente siano messi a disposizione i documenti
istruttori utili all’espressione del parere stesso.
c. Richiesta
di integrazioni all’istanza
ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine non
superiore a 15 giorni dalla richiesta di parere da parte della Autorità
Competente, può richiedere alla stessa, qualora necessario, integrazioni
documentali o chiarimenti rispetto ai documenti già in possesso.
d.
Espressione del parere ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine di 90 giorni dalla
richiesta formale dell’Autorità Competente, esprime il parere finalizzato
esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali.
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(NOTA 1)
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