martedì 16 agosto 2022

Linee Guida per il rilascio del Parere Ispra nella procedura di cessazione della qualifica di rifiuti

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha approvato le Nuove Linee Guida (QUI) che interpretano l’attuazione dell’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (QUI) sulle condizioni per far cessare la qualifica di rifiuto. Le nuove Linee Guida superano le precedenti del 2020 (QUI).

Le linee Guida assumono maggior rilievo anche giuridico dopo che l’articolo 34 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha modificato l’articolo 184-ter DLgs 152/2006 che disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, in particolare il comma 3 di detto articolo 184-ter viene integrato nel senso che se il governo non emana i criteri per escludere dalla qualifica di rifiuti singole tipologie i criteri possono essere individuati nei provvedimenti che autorizzano gli impianti che trattano dette tipologie ma, aggiunge la nuova norma introdotta dall’articolo 34 citato, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Le Linee guida definiscono le modalità di rilascio di detto Parere e quindi hanno un rilievo non solo tecnico ma anche giuridico amministrativo come di seguito illustrato

 

 

PARERE ISPRA ARPA E RIPARTIZIONE COMPETENZE

Nell’ambito dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte di ISPRA o ARPA/APPA, di cui al comma 3 dell’art. 184-ter, è stata individuata la ripartizione delle competenze come di seguito indicata:

1. Per la definizione di sottoprodotto si rimanda all'art.184-bis Dlgs 152/2006 (NOTA 1) e al comma 1 articolo 6 del DM 264/2016 (QUI). ARPA/APPA esprime parere nei casi previsti al comma 3 articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 previa richiesta formale da parte dell’Autorità Competente per territorio. Inoltre, ai sensi dell’art. 29-quater del d.lgs. 152/06, nell’ambito dell’iter istruttorio degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 213 del D.lgs. 152/06 (NOTA 2), le Agenzie sono chiamate ad esprimere parere anche con riferimento alla modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.

2. ISPRA, previa richiesta formale da parte delle ARPA/APPA, fornisce il proprio supporto alle stesse laddove siano chiamate ad esprimere il parere vincolante in casi particolarmente complessi e innovativi. Inoltre, è competenza di ISPRA l’espressione del parere nell’ambito dei procedimenti autorizzativi delle AIA di competenza statale.

3. Il parere di Ispra e delle ARPA/APPA è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter al DLgs 152/2006 e ai criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (si veda il capitolo IV delle Linee Guida). Il parere inoltre valuta gli aspetti ambientali e non contiene valutazioni rispetto agli impatti sulla salute legati all’utilizzo della sostanza o dell’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, né sull’applicazione di standard sanitari, non di competenza di SNPA. Qui potrebbe esserci un ruolo per il nuovo Sistema Nazionale prevenzione e salute dai rischi ambientali e climatici (QUI).

 

 

MODALITÀ RILASCIO PARERE ISPRA ARPA

Il parere si configura come un endoprocedimento del procedimento autorizzatorio in questione. La procedura individuata dal SNPA, di seguito decritta, prevede modalità e tempi che si prefiggono di consentire alle Autorità competenti il rispetto delle tempistiche previste per i procedimenti autorizzativi (ex artt.27, 27 bis, 29 quater, 208, 209, 211 del d.lgs.152/2006).

a. Fase preliminare L’art. 184 ter, comma 3, prevede che l’istanza di autorizzazione sia presentata all’Autorità Competente che quindi, come di prassi, verifica la completezza formale e tecnica al fine della procedibilità dell’istanza.

b. Richiesta di parere L’ Autorità Competente richiede esplicitamente parere ai sensi dell’art. 184 ter comma 3. L’ Autorità Competente avvia il procedimento secondo le disposizioni legislative del caso. Affinché i termini temporali per la conclusione del procedimento siano rispettati dalle Agenzie è necessario che contestualmente siano messi a disposizione i documenti istruttori utili all’espressione del parere stesso.

c. Richiesta di integrazioni all’istanza ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta di parere da parte della Autorità Competente, può richiedere alla stessa, qualora necessario, integrazioni documentali o chiarimenti rispetto ai documenti già in possesso.

d. Espressione del parere ISPRA/ARPA/APPA, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta formale dell’Autorità Competente, esprime il parere finalizzato esclusivamente alla verifica degli aspetti ambientali.

 


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(NOTA 1)

"1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana."


(NOTA 2)
"1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V."

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