Convertito
in legge Il Decreto Sblocca Italia. Su
questa conversione ho già trattato relativamente al Paesaggio, vedi QUI.
In
questo post tratto le novità in materia di bonifiche
che troviamo ai seguenti articoli della legge 164/2014:
articolo 33 (vedi QUI)
articolo 34 (vedi QUI)
BONIFICHE: LE AREE DI RILEVANTE INTERESSE
NAZIONALE
Il Decreto Sblocca Italia ha introdotto una nuova categoria di siti da bonificare: Le
aree di rilevante interesse nazionale. La legge di conversione del
Decreto non ha apportato modifiche significative a livello nazionale, se non
per la Regione Campania (sito di Bagnoli).
Con queste aree di interesse nazionale ora
abbiamo le seguenti tipologie di siti di bonifica:
1. i siti di
bonifica di interesse nazionale
2. i siti di
bonifica di interesse nazionale interessati da aree industriali da riconvertire
3. le aree di
rilevante interesse nazionale
4. i siti di
bonifica in aree militari
5. i siti di
bonifica regionali
6. i siti di
bonifica nazionali o regionali ma riguardanti aree da bonificare non superiori
ai 1.000 metri quadri
Ognuna di queste
categorie di siti ha una sua particolare procedura alla faccia della
semplificazione. Non solo ma con quella ora introdotta siamo alla nona
procedura di semplificazione dal 2005 ad oggi, senza considerare la riforma
generale delle procedure bonifica ex DLgs 152/2006. Insomma possiamo dire: SEMPLIFICARE
COMPLICANDO.
Tutto il potere, per queste nuove
aree di bonifica di interesse nazionale, viene dato nelle mani di due persone:
un Commissario straordinario del
Governo e un Soggetto Attuatore(anche privato),
anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie
di salvaguardia e tutela ambientale ma pure a progetti di “rigenerazione
urbana”, i quali per ora restano un oggetto sconosciuto ma hanno una
denominazione sinistra nel Paese dei record nel consumo di suolo con la scusa
del recupero di aree dismesse.
Il Soggetto Attuatore opera
come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di
bonifica ambientale e di realizzazione delle opere
infrastrutturali: alla faccia della strombazzata necessità di ridurre le
stazioni appaltanti!
Al Soggetto Attuatore le aree individuate come di interesse
rilevante nazionale sono trasferite, secondo le modalità
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo nomina.
La pianificazione urbanistica in chiave
di sostenibilità? Non pervenuta. Anche perché la approvazione di questi
Programmi di “rigenerazione urbana” costituisce altresì variante
urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere
e di urgenza e indifferibilità dei lavori.
Per
una analisi approfondita di questa normativa sopra sintetizzata vedi QUI.
PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER I SITI DI BONIFICA NAZIONALE E REGIONALE ESISTENTI
La
legge di conversione del Decreto Sblocca Italia va a modificare l’articolo
242bis del DLgs 152/2006 (che era stato introdotto in precedenza dalla legge 116/2014).
L'articolo 242bis al DLgs
152/2006 prevede che chi è interessato ad effettuare a
proprie spese la bonifica può presentare un progetto di bonifica che
garantisca, sotto la sua responsabilità, il non superamento delle
concentrazioni di soglia di contaminazione degli inquinati. Al fine di
verificare, dopo gli interventi di bonifica, se il superamento di dette concentrazioni c’è
ancora oppure no verrà presentato il piano di caratterizzazione la cui
esecuzione sarà svolta in collaborazione con Arpa che procede
alla validazione dei relativi dati.
Ho trattato diffusamente di questa nuova procedura di
bonifica semplificata QUI.
La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia ha precisato ulteriormente che
la caratterizzazione e il relativo
progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione
di cui agli articoli 242 (autorizzazione ordinaria disciplinata dalla
Regione) e 252 (autorizzazione per i siti di interesse
nazionale), bensì a controllo dell’Arpat
per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di
contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.
Dopodiché il tutto verrà trasmesso alla autorità
competente a certificare la avvenuta bonifica: Provincia (siti
regionali) Ministero Ambiente (siti nazionali).
Voglio
ricordare che la caratterizzazione ambientale di un sito inquinato (ex allegato 2 alla
Parte IV del DLgs 152/2006): “è
identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i
fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da
ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o
bonifica del sito. Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in
modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle
Pubbliche Autorità in un quadro
realistico e condiviso delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse”.
Si
tratta quindi di una attività molto delicata che con questa nuova normativa
viene esclusa da procedure trasparenti di autorizzazione, lasciando tutto al
“contraddittorio” tra soggetto che bonifica e Arpa. Non solo ma prevedere come
fa questa legge di presentare la caratterizzazione dopo la avvenuta bonifica,
depotenzia le finalità della caratterizzazione che dovrebbe come dalla
definizione sopra riportata avere la
finalità di definire la diffusione dell’inquinamento per poi capire quale
strategia bonifica e soprattutto tecnica di bonifica sia più adeguata. Invece
questa fase delicata viene solo verificata ex post e solo con il confronto con le Arpa delle varie Regioni. L'Arpa è un ente sicuramente
competente sotto il profilo tecnico, ma certamente non sottoponibile a
procedure trasparenti di autorizzazione come invece avveniva nella procedura
precedente dove la caratterizzazione veniva approvata in una conferenza dei
servizi a cui partecipavano tutti gli enti interessati e di cui veniva messo a
conoscenza il pubblico che poteva presentare osservazioni e chiedere anche
audizioni.
Per
una analisi approfondita di questa normativa sopra sintetizzata vedi QUI.
PROCEDURE DI
CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN AREE DA BONIFICARE
La
legge di conversione del Decreto Sblocca Italia prevede che nei siti inquinati nei quali sono in corso o non sono ancora avviate
attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati:
1.
interventi e opere di bonifica,
2.
interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
di
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,
3.
opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi
4.
altre opere lineari
.... a
condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico
interesse e non pregiudichino il
completamento e l'esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né
determinino rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
Il Decreto Legge 165/2014 ha cancellato – per motivi di copertura - la norma della legge “Sblocca Italia”, appena entrata in vigore, che esclude(va) dal patto di stabilità le spese relative agli interventi di bonifica.
Successivamente
questa nuova legge precisa come attuare gli interventi sopra elencati
arrivando a a
semplificare il riutilizzo in situ dei materiali scavati in dette aree
inquinate. In particolare:
1. si
crea un piano di caratterizzazione preliminare non previsto dalla vigente
normativa e i cui contenuti tecnici restano indefiniti;
2. in
presenza di attività di messa in sicurezza operativa[1] già in essere, il proponente, in alternativa alla
caratterizzazione preliminare di cui al punto 1, previa comunicazione
all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può
avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori,
l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza
operativa. Questa novità appare pericolosa perché in contrasto almeno parziale
con quanto previsto dalla definizione di messa in sicurezza operativa del DLgs
152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra) infatti non è chiaro se
l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla nuova norma preveda o
meno interventi che evitino, come afferma la legge attuale, “la
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici
differenti”;
3. si
permette di riutilizzare in situ cioè nell’area da bonificare il materiale
scavato non solo nel caso che non superi concentrazioni soglia di
contaminazione (quelle che fanno scattare l’obbligo di bonifica) ma anche nel
caso che li superino sia pure a certe condizioni elencate dalla nuova legge che
però dipendono dalla interpretazione della autorità competente (per i SIR:
Comune, Arpa, Provincia).
APPALTI PUBBLICI E BONIFICHE
La legge di conversione del Decreto Sblocca Italia conferma la versione iniziale dell'articolo 34 secondo il quale si applicano ai lavori di bonifica da appaltare (tutti sia quelli nei SIN che nei SIR) le procedure semplificate per lo svolgimento delle gare previste dal Codice degli Appalti e cioè:
1. quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare;
2. procedura negoziata nella scelta dell’appaltatore senza pubblicazione del bando di gara. Ricordo che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni appaltanti il massimo di discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei concorrenti da invitare alla gara. La applicazione generalizzata della procedura negoziata ai lavori di bonifica appare in contrasto con le direttive europee passate e presente in materia di appalti pubblici e anche con la giurisprudenza comunitaria (come spiego nel commento completo a questa nuova normativa nazionale che linko alla fine di questo post);
3. riduzione termini della ricezione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte nelle procedure ristrette o negoziate:
4. ammissibilità varianti in corso d’opera.
Anche qui la semplificazione rischia, in un settore delicatissimo, di favorire la carenza di trasparenza nelle procedura di assegnazione dei lavori, con tutte le possibili conseguenze che possiamo immaginare!
[1] l'insieme degli interventi eseguiti in
un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di
sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di
messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione
dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della
contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della
bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la
diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici
differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio
e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate
(lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
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