Ennesima bocciatura da
parte della Corte Costituzionale di una legge regionale della Liguria in
materia ambientale. Non è una novità vedi QUI e più recentemente QUI e QUI.
Ma vediamo cosa afferma
questa nuova sentenza della Corte costituzionale.
Si tratta della sentenza sentenza
6 luglio 2021, n. 138 (QUI) ha giudicato la legittimità costituzionale delle
seguenti norme regionali:
1. “anche gli
appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del
fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino
modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti palchi per la caccia in forma
tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve
rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno
del consenso del proprietario o conduttore del fondo», aggiungendo nella parte
finale un ulteriore periodo, ai sensi del quale il consenso si intende
validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego”.
2. durante il mese di
gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) l'esercizio della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia agli
ungulati, possa svolgersi per due giornate settimanali a scelta del cacciatore.
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA
NORMA REGIONALE CONTESTATA
La Corte costituzionale
dichiara la illegittimità della prima norma regionale sopra riportata in quanto
introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al
mantenimento su di esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti
temporanei, che eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore
regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella materia
«ordinamento civile». La norma regionale comprime, infatti, le facoltà
assicurate dal codice civile al proprietario del terreno, presumendo il suo
consenso a mantenere su di esso i materiali utilizzati per l'installazione
degli appostamenti temporanei, e, inoltre, impone a questo uno specifico onere
formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale
della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito
dall'ordinamento civile.
Ora, mentre il consenso
del proprietario o del conduttore del fondo all'installazione degli
appostamenti temporanei potrebbe essere manifestato senza alcun onere di forma
e, quindi, anche oralmente, il diniego al mantenimento dei materiali utilizzati
per la costruzione di tali appostamenti richiederebbe, ai sensi della
disposizione impugnata, un atto formale.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA
NORMA REGIONALE CONTESTATA
La Corte costituzionale
ricorda in premessa il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 (QUI) che fissa Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS). In particolare la lettera a) comma 1 articolo 5 di
detto Decreto Ministeriale stabilisce il divieto dell'«esercizio
dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate
dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia
agli ungulati».
La Corte Costituzionale
sulla base di detta norma nazionale dichiara la illegittimità costituzionale
della seconda norma regionale sopra citata in quanto, assegnando ai cacciatori
la scelta, durante il mese di gennaio, delle due giornate a settimana in cui è
consentita l'attività venatoria nelle ZPS si pone in palese contrasto con la
richiamata disposizione, funzionale alle esigenze di tutela dell'ambiente e non
derogabile dal legislatore regionale. Né, alla luce di quanto evidenziato,
alcun rilievo potrebbe essere attribuito alle tesi difensive della Regione,
imperniate sulla considerazione che le giornate di caccia assegnate a ciascun
cacciatore durante la settimana rimarrebbero, comunque, due, e che l'attività
venatoria, venendo svolta in un arco temporale più ampio, comporterebbe una
minore pressione sul territorio.
È, infatti, di tutta
evidenza che la funzione dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre
2007 è proprio quella di assicurare, durante il mese di gennaio, il tendenziale
silenzio venatorio nelle ZPS, con l'unica eccezione delle due giornate
predefinite settimanalmente dal calendario venatorio, esigenza che verrebbe
irrimediabilmente compromessa, ove consentisse, invece, ai cacciatori di
svolgere l'attività venatoria in giornate da loro discrezionalmente scelte
nell'arco temporale dell'intera settimana.
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