Come ho già avuto modo di intervenire (QUI) il recente
progetto di ammodernamento del rigassificatore di Panigaglia non ha avuto la
VIA ordinaria con motivazioni di merito contestabili in particolare la questione del
dragaggio e gli impatti non rilevati sulle aree protette naturali contermini al
sito in cui è collocato il suddetto impianto.
In questo post voglio aggiungere un ulteriore e più
specifico motivo procedurale (prima ancora che di merito) per cui non solo il progetto di ammodernamento del
rigassificatore ma l’intero impianto esistente dal 1971 doveva andare a VIA
ordinaria e non ad una semplice verifica di assoggettabilità.
Vediamo perché pur essendo entrato in funzione nel lontano
1971 (quando la disciplina della VIA non era in vigore) le modifiche dell’impianto
andavano assoggettate a questa procedura di valutazione insieme con le parti storiche dell'impianto.
Le ragioni non le affermo per mia interpretazione ma
derivano dai chiarimenti dello stesso Ministero Ambiente che evidentemente si
ricorda dei corretti principi della normativa sulla VIA e relativa giurisprudenza
comunitaria solo quando non deve autorizzare i progetti come nel caso qui
trattato dell’ammodernamento del rigassificatore spezzino.
Rispondendo (QUI) ad un Interpello ambientale della Provincia di Cremona ha chiarito i principi giuridici ed istruttori generali applicabili nel caso in cui è stato realizzato un progetto mentre la disciplina della VIA non era in vigore. In particolare il Ministero ha affermato che in caso di modifica, significativa per l’ambiente, dell'impianto esistente occorre comunque applicare la VIA tenendo conto dell’impatto anche delle parti esistenti del progetto anche non interessate dalle modifiche.
Affinché si possa parlare di applicabilità della VIA nel senso sopra sintetizzato bisogna prima di tutto verificare se la modifica da autorizzare o il rinnovo della autorizzazione rientrino nella nozione di progetto come stabilita dalla
disciplina della VIA.
Secondo la lettera g) comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006 per progetto ai fini della applicazione della VIA si intende:
“la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di
altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.”
Ora come si può sostenere che il recente ammodernamento del
rigassificatore non rientri nella suddetta definizione di progetto come
richiesto dalla risposta all’interpello da parte degli uffici del Ministero
dell’Ambiente?
Infatti, come risulta dai documenti della stessa GNL Italia depositati in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità si prevede:
1. un aumento del 30% della capacità di rigassificazione che consentirà di giungere dagli attuali circa 3,5 miliardi Sm3 /anno a circa 4,6 miliardi Sm3 /anno;
2. un aumento di oltre il 100% della capacità di scarico, trasferimento e stoccaggio del GNL con arrivo e quindi un aumento delle navi gasiere in arrivo al rigassificatore;
3. navi con portata maggiore rispetto al passato fino alla dimensione di 145.000 m3.
4. A queste modifiche se ne aggiungono
altre finalizzate all’efficientamento dell’impianto bene elencate nello stesso
decreto ministeriale che ha dato il via libera senza applicare la VIA ordinaria.
Siamo chiaramente di fronte ad una modifica di progetto molto significativa che richiederebbe l’applicazione della VIA ordinaria come afferma la
risposta del Ministero Ambiente all’Interpello sopra citata.
Ma soprattutto, afferma il Ministero, in un caso come quello
di cui stiamo trattando, nella VIA: “Appare pertanto possibile – nell’ottica di
consentire una piena valutazione degli effetti, anche cumulativi, dell’opera –
prendere in considerazione anche la parte non modificata”.
Questo non è stato fatto nel procedimento che ha portato ad
escludere la VIA ordinaria all'ampliamento del rigassificatore di Panigaglia, applicando la verifica di assoggettabilità solo
alle modifiche ultime peraltro comunque impropriamente come dimostrato nel post 10 aprile su questo blog.
Invece considerando la mancata applicazione della VIA al
momento della realizzazione del rigassificatore e ora non considerando gli effetti
cumulativi tra attività esistente e modifiche attuali si è di fatto violato
quanto affermato dal Ministero dell’Ambiente nella risposta sopra citata che si
fonda su varia giurisprudenza amministrativa (Tar Campania 3086/2020 – 2254/2019)
e comunitaria (CGUE 28 febbraio 2008,
C-02/07 e causa C-275/09).
Cosa poteva succedere se fossero stati applicati, nel caso del rigassificatore, i principi espressi dal Ministero dell’Ambiente?
Non la demolizione immediata dell’impianto ovviamente visto che è stato costruito prima della entrata in vigore della normativa sulla VIA. Si sarebbe, invece, ottenuto qualcosa di altrettanto importante come spiega la giustizia amministrativa citata dal Ministero Ambiente: <<.il punto di equilibrio fra la tutela delle contrapposte situazioni in conflitto (prosecuzione dell'attività d’impresa v/s tutela ambientale) avrebbe dovuto essere necessariamente rinvenuto nell'individuazione delle migliori "soluzioni" disponibili per la mitigazione dell'impatto ambientale da parte dell'amministrazione procedente, le quali avrebbero dovuto essere doverosamente adottate dall'impresa per poter continuare lo svolgimento della sua attività produttiva>> (Tar Campania 3086/2020)
Insomma, una VIA ordinaria applicata al progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia nel senso sopra analizzato avrebbe permesso di valutare tutte le carenze:
- progettuali: QUI
- prescrittive: QUI - QUI - QUI
- preventive dei rischi incidentali: QUI - QUI - QUI - QUI - QUI
- procedurali: QUI - QUI - QUI - QUI - QUI
denunciate da anni dalle associazioni ambientaliste, comitati e probabilmente poteva portare quanto meno a negare il potenziamento dell’impianto.
Impendendo in tal modo un ulteriore consolidamento della presenza dell’impianto favorendo il suo dimissionamento o quanto meno rendendolo più programmabile nel prossimo futuro e non in tempi indefiniti.
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