venerdì 20 marzo 2026

Analisi della legislazione sulla elettrificazione delle banchine portuali

Il post che segue analizza tutta la normativa in materia di elettrificazione delle banchine portuali (COLD IRONING) comprensiva del nuovo regolamento ministeriale in corso di pubblicazione.

Prima una sintesi di quanto espresso nell'insieme del post seguita da una PREMESSA sulle criticità gestionale e tecniche fino ad ora emerse, anche da documenti ufficiali, della attuazione dei progetti cold ironing nel nostro Paese:

 

PARTE I: La normativa europea sulla elettrificazione delle banchine portuali che vincolano gli stati membri a rispettare l'obbligo di alimentazione elettrica per le navi (portacontainer e passeggeri) nei porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non facenti parte della rete Ten-T UE.

PARTE II: La legge 214/2023 che ha modificato l’articolo 34-bis della legge 8/2020 fornendo una definizione di cold ironing e dei gestori degli impianti per l’elettrificazione delle banchine.

PARTE III: la legge 214/2023 che prevede le agevolazioni (definite con provvedimenti di ARERA) previste sulle componenti tariffarie al fine di favorire l’utilizzo degli impianti di cold ironing da parte degli operatori marittimi. Agevolazioni da trasferire agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing.

PARTE IV: La legge 79/2022 che disciplina le procedure semplificate per autorizzare gli impianti per il cold ironing.

PARTE V: Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per il testo in attesa di pubblicazione: QUI) che disciplina:

1. Modalità di affidamento della gestione degli impianti di cold ironing

2. Requisiti dei gestori) degli impianti di cold ironing

3. Obblighi dei gestori

4. Monitoraggi sul funzionamento efficiente e trasparente del servizio.

 

 

PREMESSA: RISCHI DELLA TECNOLOGIA DEL COLD IRONING E LE CRITICHE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE DEI FONTI PER IL COLD IRONING

Che IL COLD IRONING sia la soluzione dei problemi di emissioni delle navi nei porti è tutto da dimostrare sia per i tempi (QUI) che per la tecnologia. Non dimenticando quanto emerge da studi come quello di DBA Group (che dal 2022 ha progettato in Italia venti sistemi di Cold Ironing) nei Porti vi è la necessità di un “sistema di alimentazione nave” in grado di garantire anche fino a 20 MW di potenza per ogni singolo accosto per grandi navi da crociera e con tensioni di alimentazione sino a 11x kV, ma, soprattutto, con frequenze di rete variabili per potersi adattare a tutte le “famiglie” di Navi presenti nel mercato. Gli ampi range di potenze e di caratteristiche della rete, unitamente all’eterogeneità dei sistemi a bordo nave, impongono di adottare una grande flessibilità progettuale. Per progettare un sistema di elettrificazione efficace, che raggiunga in maniera adeguata e in posizione diversa ogni possibile punto di alimentazione a bordo nave, è necessario eseguire uno studio approfondito del contesto portuale, dei suoi vincoli strutturali e delle sue regole operative, nonché estendere le valutazioni progettuali anche ad eventuali soluzioni flessibili come quelle “mobili”.

La maggior parte delle navi da crociera utilizza a bordo una tensione e una frequenza elettriche differenti rispetto a quelle usate a terra nella normale rete elettrica. Quasi tutte tendono ad avere a bordo sistemi elettrici a 60 Hz. Altri sistemi a terra richiedono costosi convertitori per adattarsi alle navi che operano a 50 Hz. La tecnologia che va bene sia a bordo che a terra è costosa. Grazie al finanziamento dell’UE al progetto LoCOPS (QUI), PowerCon ha superato con successo questa barriera. «Il sistema LoCOPS può essere visto come una grande e avanzata presa di corrente in grado di convertire la frequenza e la tensione al fine di adattarsi alle caratteristiche presenti a bordo dell’imbarcazione», spiega Knudsen. Il sistema OPS appena sviluppato soddisfa i necessari standard internazionali IEC/ISO/IEEE 80005-1 (connessione via cavo tra terra e nave in media tensione). Le tensioni di 6,6 e 11 kV sono entrambe fornite nelle frequenze di 50 e 60 Hertz. La novità di questo nuovo sistema compatto è rappresentata dal fatto che è stato adattato a partire da un sistema a energia rinnovabile delle turbine eoliche. Questo lo rende estremamente efficace in termini di costi rispetto alle soluzioni concorrenti

 

La Corte dei conti con apposita Delibera 26 luglio 2024 (come analizzato QUI) rileva una carenza di trasparenza nella gestione dei fondi per la elettrificazione delle banchine nei porti (cold iron). Secondo la Corte dei Conti non si capisce se i finanziamenti del PNRR siano sostitutivi o integrativi di quelli del Piano Complementare (PNC), infatti il sito internet istituzionale del MIT non riporta alcuna informazione sulla correlazione finanziaria tra PNC e PNRR e sull’attuazione del progetto “cold iron”, né lo stesso sito contiene una sezione specifica dedicata al PNRR in relazione al cold iron.

Senza dimenticare che già nel 2022 (QUI) aveva raccomandato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di valutare l’adozione di “atti di indirizzo”, “decreti”, “linee guida” e “circolari” (art. 4 co. 1 lett. b) D.M. 15.07.2021), di guisa tale che, sia sotto il profilo procedurale che sotto quello tecnico e tecnologico (es., definizione di standards), l’attività amministrativa ed esecutiva di competenza dei soggetti attuatori non subisca rallentamenti o regressioni procedurali.

Come vedremo sotto il profilo degli standards il nuovo Regolamento in fase di pubblicazione appare incompleto.

 


 

PARTE I: LE NORME EUROPEE SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI

L’articolo 6 (QUI) del Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, stabilisce l'obbligo di alimentazione elettrica per le navi (portacontainer e passeggeri) nei porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non facenti parte della rete Ten-T UE.

Le esenzioni in sintesi riguardano:

a) all'ormeggio per meno di due ore, calcolate sulla base dell'ora di partenza e di arrivo;

b) navi che utilizzano tecnologie a zero emissioni, come specificato nell'allegato III;

c) che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra a causa dell'indisponibilità di punti di connessione in un porto;

d) che non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra.

Nella approvazione finale del Regolamento è stato aggiunto, su iniziativa del Parlamento UE, un emendamento secondo il quale gli operatori navali comunicano in anticipo ai porti in cui fanno scalo la loro intenzione di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra o di utilizzare una tecnologia a zero emissioni quale definita nell'allegato III del presente regolamento (vedi figura riprodotta sotto) Gli operatori navali comunicano altresì, se del caso, la quantità di energia elettrica che prevedono di richiedere durante lo scalo e forniscono informazioni in merito alle apparecchiature disponibili a bordo per l'alimentazione elettrica.



 

PARTE II: LA LEGISLAZIONE NAZIONALE QUADRO

L’articolo 3 della legge 214/2023 modifica l’articolo 34-bis della legge 8/2020 (QUI) sostituendolo quasi del tutto.

La nuova norma prevede una definizione di cold ironing per cui per tale infrastruttura si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.

L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente ora definite dal nuovo Regolamento descritto nella seconda parte di questo commento.

 

Per gestore della suddetta infrastruttura si intende

a) un cliente finale (cliente che acquista energia elettrica per uso proprio) ai sensi del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (QUI) , ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (QUI).

Oltre a quanto già riportato sopra secondo la legge 214/2023 l’articolo 3 del nuovo Regolamento italiano prevede che il gestore degli impianti può essere un’impresa o un RTI costituito o costituendo che dimostri di possedere comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture energetiche complesse, reti di distribuzione elettrica, impianti di cold ironing ovvero stazioni di ricarica ad alta potenza ovvero stazioni di ricarica analoghe o simili, operativi sul territorio dell’Unione europea ovvero anche al di fuori del territorio dell’Unione europea, purché operanti nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza equivalenti

 


 

PARTE III: AGEVOLAZIONI DI ARERA PER SULLE COMPONENTI TARIFFARIE E TRASFERIMENTO A FAVORE DEGLI UTILIZZATORI PER GLI IMPIANTI DI COLD IRONING

Le norme UE sulle agevolazioni tariffarie per la elettrificazione delle banchine portuali.

La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (QUI) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.

 

La normativa nazionale

L’articolo 3 della legge 214/2023 prevede che al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto (agevolazioni secondo il nuovo Regolamento come vedremo nella seconda parte di questo commento), per un periodo di  tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema

N.B. Gli oneri di sistema rappresentano una delle voci presenti nelle bollette dell’energia elettrica e del gas. Questi rappresentano dei costi fissi stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica – non variano in base al fornitore – che vanno a coprire delle attività d’interesse generale. dal 2018, anno in cui è stata introdotta la Tariffa TD, gli oneri di sistema non vengono più descritti nel dettaglio in bolletta, ma viene indicato solo il totale che dovrà essere corrisposto

di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture in questione.

11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori”.

I soggetti gestori delle infrastrutture trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di agevolazione tariffaria agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

 

 


PARTE IV: LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER AUTORIZZARE ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI

Il Decreto-legge n° 36 del 30 aprile 2022 convertito nella legge 79/2022 all’articolo 33 (QUI) prevede procedure autorizzatorie accelerate per i progetti di elettrificazione delle banchine nei porti di interesse nazionale.

Gli interventi sono quelli finanziati dalla Missione 3 del PNRR sulla mobilità sostenibile relativamente al punto di riforma 1.3: “Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing nei porti italiani”.

Sotto il profilo dell’uso dei fondi del Pnrr della Missione 3 si veda anche Decreto ministeriale 241 del 02.10.2025 - PNRR Misura M3C2 – Investimento 2.3 “Cold ironing” - revisione del Decreto ministeriale n. 321 del 13.12.2024 (QUI). Nell’allegato sono elencate le somme stanziate per i vari porti di interesse nazionale sedi di Autorità di sistema portuale.

 

Cosa dice il PNRR sul punto

Secondo il PNRR ci si aspetta che questa misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (cold ironing). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulerà una proposta per snellire il processo di autorizzazione. In particolare, si propone di far valutare i progetti di cold ironing dagli uffici territoriali che riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali potrebbero, in tempi più brevi, studiare i progetti e, di conseguenza, autorizzarli. Inoltre, in termini di regolamentazione, è previsto un intervento normativo per individuare un processo unico di autorizzazione per i progetti che comportano una tensione superiore a 132 kV e per il resto, al fine di sfruttare le sinergie di processo.

In particolare, con la misura M3C2-4 si prevede entro il 2022 l’entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. L’obiettivo è quello di razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale).

 

Dichiarazione di pubblica utilità

I progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 ai fini della procedura espropriativa (QUI), e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

 

Autorizzazione unica regionale

La costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale e riattivazione di detti  impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili  alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli  impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di  tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove  occorra, variante allo strumento urbanistico.  

 

Procedura per il rilascio della autorizzazione unica

L'autorizzazione é rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa  dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI) Quindi si tratta della conferenza dei servizi semplificata che prevede una modalità di conduzione con l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web quindi modalità asincrona. Aggiungo che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:

a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata;

b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore;

c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza.

Sulla differenza tra la conferenza dei servizi semplificata rispetto a quella sincrona si è pronunciata proprio la Corte Costituzionale (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 - QUI) che ha chiarito come la conferenza sincrona (non semplificata): “si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”


Chi partecipa alla conferenza dei servizi

Alla Conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.327 che recita: ““L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.”

La concessione è di durata non inferiore a quindici anni (quindi di competenza Ministeriale) e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione, in particolare secondo questo comma recita: “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.”

 

Effetti della autorizzazione unica

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico - economica (comunque di competenza regionale).

I termini del procedimento di autorizzazione unica comprensiva della VIA di competenza regionale (ex articolo 27-bis DLgs 152/2006) sono tutti dimezzati compresi quelli per le osservazioni del pubblico ridotti a soli 15 giorni.

 

 

 

PARTE V: IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE SULLA GESTIONE DEL COLD IRONING

Natura del servizio di cold ironing (articolo 2)

L’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto, ai sensi dell’articolo 34 bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, costituisce un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della legge n. 84/1994 che definisce tra i compiti delle Autorità di sistema portuale: “c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1”. Secondo detta norma: “1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità di sistema portuale, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”.


Modalità di affidamento della gestione degli impianti di cold ironing (articolo 2)

Nel rispetto del comma 10 articolo 6 legge 84/1994 l'esecuzione delle attività di cold ironing è affidata in concessione dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in particolare parte IV (QUI).

Prima di tutto gli ambiti ottimali (cluster) sono individuati dalla Direzione Generale competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che individua anche l’Autorità competente deputata all’affidamento al servizio.

Secondo il punto 2 articolo 1 del nuovo regolamento italiano per Autorità competente si intende l’Autorità di Sistema Portuale in relazione all’ambito ottimale (cluster), comprensivo dei porti di rilevanza regionale, individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è affidato il compito di individuare il gestore degli impianti di cold ironing.

La Direzione Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti, che individua anche l’Autorità competente deputata all’affidamento al servizio. Nell’ipotesi in cui il cluster sia costituito da più di un’Autorità di Sistema Portuale, queste ultime possono regolare l’organizzazione dell’affidamento del servizio stipulando accordi di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 (QUI) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Concessione (articolo 2)

L'affidamento del servizio comporta il rilascio al gestore da parte dell’Autorità di sistema portuale territorialmente competente di una concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 36 (QUI) del codice della navigazione.

Qualora gli impianti di cold ironing insistano su aree già oggetto di concessione, ove necessario, l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente disciplina, negli atti di gara, le previsioni che assicurino la disponibilità di adeguati spazi operativi a beneficio del gestore degli impianti di cold ironing nel rispetto del principio di non discriminazione. Allo stesso modo, la stessa Autorità di Sistema Portuale garantisce il riequilibrio economico del rapporto concessorio esistente, a compensazione della eventuale riduzione di capacità operativa derivante dalle attività nelle aree interessate dalla gestione degli impianti di cold ironing, previa istanza documentata dell’interessato.

 

Requisiti tecnici del gestore (articolo3)

Il Gestore degli impianti di cold ironing garantisce l’ottemperanza alle norme CEI EN 50110-1 e 2 (QUI) “Esercizio degli impianti elettrici” e la norma CEI 11-27 (QUI), oltre a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che include disposizioni relative alla sicurezza degli impianti elettrici. Il gestore degli impianti di cold ironing, inoltre, gestisce le relazioni funzionali con il gestore della rete di trasmissione tramite un regolamento di esercizio che è conforme alla normativa vigente in materia di connessione alla rete elettrica e di sicurezza degli impianti e definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, le modalità di connessione alla rete, le procedure di avvio e spegnimento, i parametri di funzionamento ammessi, le responsabilità e i doveri delle parti, specificando anche le modalità di comunicazione, le procedure per la manutenzione, le eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole.


Richiesta di accreditamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (QUI).

Il gestore degli impianti di cold ironing, al fine di beneficiare delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 34 bis comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (N.B. articolo Completamente sostituito dalla legge 214/2023 come analizzato nella prima parte del presente commento) deve presentare richiesta di accreditamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA, secondo le modalità da questa definite, a partire dal 1° marzo 2025 (QUI), tramite compilazione di dichiarazioni in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (QUI) contenenti almeno le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici e di contatto dell’impresa richiedente;

b) elementi utili all’identificazione degli impianti gestiti;

c) caratteristiche tecniche di ogni impianto; d) estremi del titolo abilitativo all’esercizio della gestione dell’impianto; e) dichiarazione (eventualmente corredata da schemi d’impianto o altri elementi utili) che indichi se il POD (punto di connessione alla rete elettrica (point of delivery)

indicato è dedicato ad alimentare esclusivamente impianti di cold ironing e, in caso contrario, definisca la procedura di calcolo che si ritiene possa essere applicata per delimitare i soli volumi di energia dedicati ad alimentare gli impianti di cold ironing, sulla base di una relazione tecnica asseverata.

N.B. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti nel bando di gara per l’affidamento della gestione degli impianti di cold ironing, sempre nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza nazionali ed europee.

 

Obblighi dei gestori degli impianti: Piano economico finanziario (articolo 4).

Il gestore degli impianti di cold ironing deve presentare un piano economico-finanziario in condizioni di equilibrio da cui risulti la capacità finanziaria di realizzare le attività connesse alla gestione, secondo criteri di efficienza, volti a promuovere il progressivo miglioramento dello stato degli impianti e della qualità delle prestazioni erogate nonché la massima diffusione ed utilizzo di tale modalità di alimentazione anche in riferimento al piano tariffario proposto. I ricavi derivanti dalle tariffe applicate agli utenti dei servizi di cold ironing devono consentire la copertura dei costi del servizio, compreso un margine di utile ragionevole tendente al costo medio ponderato del capitale investito.

 

Obblighi dei gestori degli impianti: determinazione tariffa (articolo 4).

Il piano economico-finanziario non tiene conto delle agevolazioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 34-bis, come modificato dalla legge 214/2023 (come analizzato nella parte II del presente commento) che devono essere trasferite integralmente ai clienti armatori ovvero utilizzatori delle navi. A tal fine il gestore degli impianti di cold ironing definisce la tariffa del servizio tenendo conto della riduzione dei costi derivante dall’applicazione dell’articolo 34-bis, sulla base di stime ottenute con metodologie ispirate alle migliori best practice nazionali e internazionali. Sulla base delle agevolazioni effettivamente riconosciute a consuntivo dalla CSEA, a fronte dei volumi di energia e potenza effettivamente prelevati, il gestore dell’impianto di cold ironing riconosce all’armatore ovvero utilizzatore delle navi i crediti relativi alle eventuali quote di agevolazione non corrisposte in tariffa, sotto forma di conguaglio o di sconto sulle forniture successive dei servizi di cold ironing.

 

Obblighi informativi del gestore (articolo 4)

Il gestore degli impianti di cold ironing comunica semestralmente alle Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente i dati relativi alle agevolazioni riconosciute a consuntivo dalla CSEA a fronte dei volumi di energia e potenza prelevati, nonché i dati relativi all’energia fornita ai clienti finali in volume e valore, disaggregati per singola fornitura, ed il piano tariffario applicato con indicazione delle diverse componenti tariffarie. Le informazioni serviranno per il Monitoraggio sulle attività del gestore e relativo impianto.

 

Obblighi del gestore di non trasferire le agevolazioni ad utilizzatori in difficoltà (articolo 4)

In nessun caso le agevolazioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 34-bis possono essere trasferite o riconosciute delle imprese versanti in situazione di difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto di Stato illegale e/o incompatibile con il mercato interno. A tal fine, il gestore degli impianti di cold ironing acquisisce dall’armatore ovvero utilizzatore della nave un’autocertificazione da cui risulti che l’impresa non versa in situazione di difficoltà e non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto di Stato illegale ovvero incompatibile con il mercato interno.

 

Porti e navi che avranno ancora le agevolazioni dopo il 1/1/2030 (articolo 4)

A decorrere dal 1° gennaio 2030, le agevolazioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 34-bis sopra citato più volte, saranno riconosciute solo:

1. nei porti non interessati dagli obblighi di cui all’articolo 9 (QUI) del Regolamento UE 2023/1804. Si tratta dei porti della rete TEN-T (QUI);

2. alle navi alle quali non si applicano gli obblighi scaturenti dal Regolamento UE 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 individuate all’articolo 6, par. 5, di detto Regolamento:

a) sono ormeggiate alla banchina per meno di due ore, calcolate sulla base dell'ora di arrivo e di partenza monitorate e registrate conformemente all'articolo 15;

b) mentre sono ormeggiate sulla banchina, utilizzano tecnologie a zero emissioni conformi ai requisiti generali per tali tecnologie di cui all'allegato III ed elencati e specificati negli atti delegati e di esecuzione adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, per soddisfare la loro intera domanda di energia elettrica all'ormeggio alla banchina;

c) a causa di circostanze impreviste che sfuggono al controllo della nave, devono fare uno scalo in porto non programmato, non effettuato sistematicamente, per motivi di sicurezza o di salvataggio di vite in mare, diversi da quelli già esclusi a norma dell'articolo 3, punto 10);

d) non sono in grado di collegarsi all'OPS a causa dell'indisponibilità di punti di connessione OPS in un porto;

e) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché, in via eccezionale, la stabilità della rete elettrica è a rischio, a causa dell'indisponibilità di energia elettrica da terra sufficiente per soddisfare la domanda di energia elettrica necessaria alla nave all'ormeggio;

f) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra, a condizione che l'impianto per il collegamento a terra a bordo della nave sia certificato conformemente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 per i sistemi di collegamento a terra delle navi adibite alla navigazione marittima;

g) per un periodo di tempo limitato, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo, in situazioni di emergenza che rappresentano un rischio immediato per la vita, la nave o l'ambiente o per altri motivi di forza maggiore;

h) pur restando collegate all'OPS per un periodo di tempo limitato allo stretto necessario, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo per prove di manutenzione o per prove funzionali effettuate su richiesta di un funzionario di un'autorità competente o del rappresentante di un organo riconosciuto che effettua una visita di controllo o un'ispezione.

 

Condivisione condizioni accesso tra Gestore e Autorità di sistema portuale (articolo 4)

Il gestore degli impianti di cold ironing garantisce ai clienti del servizio condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. A tal fine le condizioni di accesso agli impianti sono preventivamente condivise con l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente che provvederà a pubblicarle sul proprio sito istituzionale una volta approvate. Nei porti di origine e destinazione delle rotte, l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente può disciplinare un criterio di priorità per le navi che svolgono servizi di continuità territoriale con le isole maggiori e minori, nei limiti in cui tale agevolazione sia necessaria a garantire la puntualità del servizio.

 

Vigilanza Autorità di sistema portuale su obblighi del gestore in materia di limiti delle agevolazioni (articolo 4).

In caso di presunta violazione degli obblighi su esclusioni delle agevolazioni, l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente informa tempestivamente il Ministero vigilante per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e, nel caso in cui le condotte dei gestori siano suscettibili di integrare anche possibili violazioni dell’articolo 3 (ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE QUI) della Legge n. 287/1990 o dell’articolo 102 (QUI) del Trattato di funzionamento UE (TFUE), trasmette una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed all’Autorità di regolazione dei trasporti.

 

Monitoraggio del servizio e rivalutazione delle misure di agevolazione (articolo 5).

Le Autorità di Sistema Portuale territorialmente competenti trasmettono semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati forniti dal gestore degli impianti riguardanti:

1. i volumi di energia e potenza prelevati

2. le agevolazioni riconosciute dalla CSEA,

3. le tariffe corrisposte ai fornitori di energia,

4. i volumi di energia forniti ai clienti finali e il relativo piano tariffario applicato, disaggregati per singola fornitura, ai fini dell’implementazione del meccanismo di monitoraggio.


Superamento delle agevolazioni sulla base delle informazioni inviate dalle Autorità di Sistema Portuale (articolo 5)

Sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Sistema Portuale, la Direzione Generale competente provvede annualmente a confrontare il prezzo medio dei servizi di cold ironing su base nazionale con i costi dell’autoproduzione di energia a bordo valutando la necessità di procedere all’eventuale soppressione dell’agevolazione tariffaria di cui all’articolo 34-bis sopra esaminato ovvero ad una sua riduzione, al fine di garantire la proporzionalità della misura di agevolazione rispetto agli obiettivi prefissati.

 

Ruolo di Arera sulle informazioni fornite dalle Autorità di Sistema Portuale (articolo 5)

Nelle ipotesi previste al comma precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà gli esiti delle valutazioni effettuate all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine alla misura dell’agevolazione di cui all’articolo 34 bis.

 

 


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