martedì 15 febbraio 2022

Applicabile la norma europea che valuta gli impatti sulla salute dal rumore nell’ambiente anche nei porti liguri

In vigore in Italia dalla fine di questo mese la normativa europea che valuta gli impatti sulla salute delle emissioni rumorose da attività diverse comprese quelle da infrastrutture per la mobilità terrestre e marittima.

In questo post (QUI) dello scorso agosto 2021 chiedevo al Presidente della Autorità di Sistema Portuale Spezia/Carrara di anticipare la applicazione di questa normativa con apposito Protocollo tecnico da sottoscrivere anche da parte di Comune di Spezia Arpal Asl e Regione Liguria.

Ovviamente non hanno fatto nulla se non inventarsi un sistema di monitoraggio del rumore dal porto incompleto e comunicato in modo poco trasparente.

Ora questa nuova normativa dalla fine del mese è vincolante e deve essere applicata anche ai porti liguri. MI auguro che ciò avvenga al più presto ma vigileremo su questa applicazione.

Il Decreto Ministeriale che recepisce la nuova Direttiva europea sull’impatto sanitario da rumore recepisce anche le nuova versione dell’allegato sui metodi di determinazione dei descrittori acustici.

 

Vediamo in particolare questa nuova normativa

 

 

VALUTAZIONE IMPATTO SULLA SALUTE DA EMISSIONI RUMOROSE NELL’AMBIENTE

La Direttiva (UE) n° 367 del 2020 (QUI - rettificata QUI) della Commissione del 4 marzo 2020 modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (testo aggiornato QUI)

Trattasi dell’allegato che definisce i metodi per determinare gli effetti nocivi del rumore nell’ambiente esterno. Uno strumento utile, ora normato da una direttiva comunitaria che dovrà essere recepita entro il 31/12/2021, per imporre prescrizioni alle emissioni rumorose una volta dimostrato specificamente il danno alla salute anche solo potenziale delle stesse.  

Rispetto al testo precedente dell’allegato III sono valutati: la cardiopatia ischemica, il fastidio [NOTA 1] forte, il disturbo del sonno.

L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati ma possono essere confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante formule riportate nella nuova versione dell’allegato distinguendo:
1. rischio relativo: che consiste nella probabilità che un effetto per la salute si verifichi in date condizioni;
2. rischio assoluto: è la probabilità che si verifichi un evento in un gruppo di persone rispetto ad un altro gruppo in condizioni o ambienti diversi

La nuova versione dell’allegato III alla Direttiva 2002/49/CE è stata recepita in Italia con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 14 gennaio 2022 (QUI)


 

NUOVI METODI MISURAZIONE DEL RUMORE PER LA INFORMAZIONE DEL PUBBLICO  

L’allegato II della Direttiva 2002/49/CE (testo aggiornato QUIdefinisce metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare ai fini dell’informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura acustica. In particolare l’allegato II definisce i metodi per calcolare i valori di

Lden: (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico per il fastidio globale, ulteriormente definito nell'allegato I; dove per fastidio si intende la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;

Lnight: (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno, ulteriormente definito nell'allegato I

La Direttiva (UE) 2021/1226 (QUI) modifica il suddetto allegato al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

Nel nuovo allegato II figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono di chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli.

Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili.

Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022 adegua l’attuale l’allegato II del DLgs 194/2005 alla nuova versione dell’allegato II alla Direttiva 2002/49/CE come modificato dalla Direttiva 2021/1226.

 



[NOTA 1] c) «fastidio», la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;” (articolo 3 Direttiva 2002/49/C)

 

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