sabato 12 febbraio 2022

Gli indennizzi per i danni causati da fauna selvatica protetta inferiori al valore dei danni subiti

La Corte di Giustizia si è pronunciata su un non adeguato (in termini economici) indennizzo per i danni causati alla sua azienda di acquacoltura da uccelli selvatici in un sito Natura 2000 (normativa tutela biodiversità) avendo essa già ottenuto l’importo massimo delle somme che potevano esserle concesse in conformità del principio de minimis in materia di aiuti di Stato.

Vediamo cosa dice la normativa su indennizzi e aiuti di Stato con riferimento a situazioni come quella oggetto della sentenza

 

L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE (QUI) afferma che: “1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale Ł protetta.”

L’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato di funzionamento della UE (QUI) recita: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

 

La Corte di Giustizia con sentenza del 27 gennaio 2022 (causa C-238/20-QUI) ha statuito:

1) L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore.

2) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147 conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione.

3) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 (QUI) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30 000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.

 


 

 

Nessun commento:

Posta un commento