domenica 3 marzo 2019

"Ristori ambientali" sul biodigestore spezzino: Cosa dice la legge


La recente discussione apertasi sulla lettera della società Recos che propone un “ristoro ambientale per i Comuni territorialmente contermini ( se non addirittura ospitanti) al proposto biodigestore (trattamento rifiuti organici) nella provincia spezzina ha due aspetti paradossali. Perché paradossali? Perché quando si propongono scelte che possono incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini occorre massima chiarezza prima di tutto sul rispetto delle procedure di legge, cosa che non risulta dal caso in esame. Ma vediamoli questi due aspetti paradossali:
Il primo, di cui ho già trattato QUI,  riguarda la mancanza di chiarezza del sito dove dovrà finire il biodigestore nonostante sia stato approvato lo scorso agosto (dal Consiglio Provinciale e dal Comitato di Ambito Regionale) un piano con un sito preciso.
Il secondo riguarda invece il fondamento normativo del "ristoro ambientale" da cui nasce la proposta di Recos. La questione non è secondaria intanto perché a seconda del fondamento normativo che giustifica il “ristoro ambientale” discendono procedure di autorizzazione diverse dell’impianto in questione, e inoltre perché trattandosi di una compensazione ambientale deve rispettare determinati parametri normativi nazionali ed europei in materia di compensazioni del danno ambientale potenziale e/o reale.



IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL “RISTORO AMBIENTALE” E LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEL BIODIGESTORE
Gli impianti come il biodigestore proposto hanno due procedure di legge per la loro autorizzazione a seconda che vengano considerati impianti di utilizzo di fonti assimilate alle rinnovabili o impianti di trattamento rifiuti.
Nel primo caso entra in gioco la normativa del DLgs 387/2003 ed in particolare il comma 3 [NOTA 1] dell’articolo 12 Autorizzazione Unica di seguito AU (vedi QUI)  
Nel secondo caso entra in gioco la disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale di seguito AIA (titolo III-bis Parte II del DLgs 152/2006 : QUI).

A mio avviso i biodigestori sono impianti di trattamento rifiuti ma in Liguria le istituzioni competenti (Regioni e Province) non hanno le idee chiare in proposito, tanto che il biodigestore di Cairo Montenotte è stato autorizzato con AIA mentre per il biodigestore di Isola del Cantone (peraltro per il momento bocciato dal TAR Liguria) si è scelta la strada dell’AU.
Comunque tornando al prospettato “ristoro ambientale” prospettato dalla società Recos per il biodigestore spezzino in entrambe le procedure autorizzatorie sopra esposte sono previsti strumenti di compensazione ambientale ma sulla base di precisi parametri normativi.




COMPENSAZIONI AMBIENTALI IN CASO DI AU DEL BIODIGESTORE TRATTATO COME IMPIANTO ASSIMILABILE ALLE FONTI RINNOVABILI
Il comma 6 articolo 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i.  recita: “6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.” Questo significa che questi Enti non possono obbligare i proponenti dei progetti autorizzati con questa procedura  a versare compensazioni monetarie ai territori. Però possono prevedere compensazioni ambientali, ciò è previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2012 (QUI) che ha approvato le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.  
In particolare i punti 14.15  della Parte 3 e 16.15. della Parte 4 di detto Decreto prevedono che: “Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida. Le suddette misure di compensazione potranno essere anche individuate  in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di localizzazione territoriali – progettuali ed energetici di cui al punto 16.1”.

Molto interessante per capire su quali basi possano essere previste misure di compensazione ambientale (ribadisco non patrimoniale o monetaria) è analizzare sinteticamente quanto afferma il sopra citato allegato 2 al Decreto Ministeriale 10 settembre 2012:
1. le misure di compensazione devono essere inserite all’interno della autorizzazione unica. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica;
2. le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
3. le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
4. le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune e quindi tanto meno da chi propone il progetto da autorizzare (come sta accadendo nel caso spezzino sulla base della lettera della società Recos;
5. se il progetto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applicano prima di tutto le misure di compensazione ambientale previste dal provvedimento finale che conclude la VIA. Ora è noto agli addetti ai lavori che i biodigestori come quello proposto a Spezia sono sottoponibili sicuramente a VIA.

Quindi, per tornare al bodigestore spezzino e con buona pace di Recos,  se si sceglie la procedura della AU le misure di compensazione devono rispettare i suddetti criteri e non possono essere fondate, come sembra in questa lettera, sul numero dei residenti. Con questa impostazione non si produce un ristoro ambientale ma si fa monetizzazione della salute o al massimo si regala una mancia ai Comuni magari per renderli più disponibili a tollerare il sito scelto dall’impianto e comunque, a prescindere da tutto questo si violano gli indirizzi di legge sopra descritti.



IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL RISTORO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DEL BIODIGESTORE
Se la procedura di autorizzazione del biodigestore scelta è quella dell’AIA allora rileva quanto previsto dal comma 15 articolo 29-quater del DLgs 152/2006: “15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.” 
Anche in questo caso i parametri per i “ristori ambientali”  (per usare il linguaggio confuso della lettera della società Recos nel caso spezzino) sono chiari e netti per arrivare a stipulare gli accordi di cui tratta la sopra citata norma:
1. il rilevante impatto ambientale dell’impianto che deve ricevere l’AIA,
2. la complessità dell’impianto in questione
3. il rilevante interesse nazionale e/o regionale dell’impianto,quindi cmq sovra locale. 

Questi tre parametri di riferimento  dovranno  essere attuativi delle disposizioni del DLgs 152/2006, in materia di  AIA. 
E’ chiaro quindi come il riferimento alle politiche del territorio e alle strategie aziendali sia riferito al rapporto tra l’impianto da autorizzare (secondo i principi del DLgs 152/2006) e il territorio in cui dovrà essere collocato.
Ciò è confermato dal penultimo capoverso del comma,  sopra riportato,  secondo il quale l’autorità competente al rilascio dell’AIA (in questo caso la Provincia) deve svolgere un ruolo di garanzia  nel coordinare quanto emerge dalla istruttoria dell’AIA e l’accordo stesso. 
In sostanza l’accordo dovrà attuare le prescrizioni emerse dall’AIA in chiave socioeconomica ma strettamente inerenti il rapporto tra modello gestionale dell’impianto e il territorio e le sue politiche.  Dove per modello gestionale si intende in primo luogo: potenza, tipo/quantità rifiuti trattati, tecniche e tecnologie disinquinanti. 
Quindi, sotto il profilo del dettato della norma vigente, non è possibile utilizzare accordi, come quelli previsti dal comma 15 articolo 29-quater, per produrre logiche di monetizzazione della salute o di mero rimborso monetario anche sotto le spoglie di un "ristoro ambientale"
Insomma ci deve essere una correlazione diretta  tra gli investimenti previsti nell'accordo e le politiche ed interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e sanitario dell’impianto previsto .
Quindi:
- tutta un'altra cosa della “elargizione” unilaterale  (una sorta di "mancia per il disturbo") che propone Recos in base all’assurdo criterio del numero dei cittadini residenti nel Comune.
- non si possono prevedere elargizioni come propone Recos senza prima aver definito il sito dell’impianto, il tipo di impianto e gli impatti che potrebbe produrre.



COME DEFINIRE LE AMMINISTRAZIONI DA COINVOLGERE NELLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI IN CASO DI AIA PER IL BIODIGESTORE
Il comma 2 articolo 9 DLgs 152/2006 prevede che nel processo/procedimento che porta al rilascio dell’AIA e agli atti ad esso collegati (vedi appunto gli accordi di cui al citato comma 15 articolo 29-quater DLgs 152/2006) debbano essere acquisiti: “gli elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate”. Non solo ma il comma 3 dell’articolo 9 del DLgs 152/2006 prevede in modo ancor più chiaro: “Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune..”
Risulta con chiarezza che le eventuali amministrazioni interessate a compensazioni ambientali frutto di accordi con il proponente del progetto di biodigestore, dovranno essere individuate sulla base dell’impatto diretto producibile dal prospettato impianto.  
Non a caso la procedura di consultazione dell’AIA viene definita dalla lettera t) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 come: “l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti”.  Anche qui si fa riferimento genericamente alla definizione di “amministrazioni” senza collegamenti diretti alla circoscrizione territoriale di competenza. [NOTA 2]
Conta l’impatto potenziale quindi altro che numero di abitanti del Comune come prevede la lettera di Recos!



IL NECESSARIO  RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL DANNO AMBIENTALE
Quanto sopra va ulteriormente integrato con la normativa sul risarcimento danno ambientale che non si limita a prevedere una compensazione in chiave di confini amministrativi ma solo di misurato e verificato impatto ambientale e sanitario.  
Infatti l’idea contenuta nella lettera di Recos (sui “ristori ambientali” per il progetto di biodigestore spezzino) risulta anche in contrasto con i criteri della Direttiva sul risarcimento danno ambientale 2004/35/CE.  Mi riferisco quindi ad una norma europea (non ad interpretazioni dottrinali) che è stata recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente DLgs 152/2006.  In particolare nella citata direttiva 2004/35 le misure di compensazione  del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite : “ La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico”.



CONCLUSIONI
Quindi mi aspetto, alla luce di quanto sopra esposto, un chiarimento da parte delle Amministrazioni competenti e/o interessate (Regione, Provincia e Comuni spezzini):
1. sul tipo di progetto di biodigestore da realizzare, comprese le quantità di rifiuti da gestire nello stesso;
2. sul tipo di procedura da adottare per autorizzare il biodigestore;
3. sul rispetto o meno, in relazione al sito dove collocare il biodigestore, della pianificazione vigente;
4. su quali riferimenti normativi si fondano eventuali compensazioni ambientali per i i Comuni interessati dal potenziale impatto del biodigestore.

Sia chiaro il punto 4 deve discendere da un chiarimento dei primi 3 punti come ho spiegato sopra. 
Fino al suddetto chiarimento qualsiasi trattativa economica (palese od occulta) sulle compensazioni monetarie per la realizzazione del progetto di biodigestore, risulterebbe non solo contro la normativa ampiamente spiegata nel post qui pubblicato ma soprattutto contro la dignità di istituzioni elette dai cittadini e non proprietà di chi le amministra.







[1] 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

[2] Sul concetto ampio di autorità e/o amministrazione pubblica interessata partecipante ai procedimenti a rilevanza ambientale si veda la copiosa giurisprudenza amministrativa in materia secondo la quale: “È ammissibile il ricorso dell’amministrazione comunale che non ha partecipato alla conferenza dei servizi ad impugnare provvedimenti regionali di approvazione del progetto per la localizzazione e la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi quando, per la prossimità dell’opera al territorio comunale, possono derivare alla comunità effetti negativi dall’attivazione dell’impianto” (TAR Lombardia  sez. Brescia  19/9/2000 n. 696). Non solo ma ancora più precisamente e autorevolmente gli enti locali interessati ad essere coinvolti nei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale: “ sono quelli i cui interessi vengono coinvolti dalla decisione della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione e, quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l’impianto , ma anche  quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall’attuazione delle scelte delle aree interessate” Consiglio di Stato  sezione IV  3/12/1992 n. 1001 . Quindi secondo la sentenza  gli enti locali interessati vanno individuati secondo un criterio applicabile  ex ante   per il quale già in sede procedimentale debbono far parte della conferenza  i rappresentanti dei Comuni il cui territorio e i cui abitanti possono essere coinvolti dalla  opera di cui si è chiesta l’autorizzazione . Il criterio dovrà essere verificabile caso per caso tenuto conto di vari fattori  quali :
1. la situazione geomorfologia del territorio interessato dall’opera progettata
2. potenziali inquinamenti aree attigue  tenuto conto della mappatura delle falde  e senza dimenticare la possibilità di dispersione di inquinanti  
3. la compatibilità degli insediamenti e della destinazione urbanistica delle aree limitrofe con il costruendo impianto


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