Il progetto di nuovo ponte è sottoponibile a VIA ordinaria. Infatti il
punto 10 allegato II al DLgs 152/2006 prevede l’obbligo della VIA per le opere
relativa ad autostrade. L’uso del termine opere sta a significare che la VIA è
obbligatoria non solo per una nuova autostrada ma anche per una opera che intervenga
su una autostrada esistente.
Comunque anche non fosse questa la
interpretazione prevalente, sicuramente la ricostruzione del ponte ricadrebbe
nella procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA ai sensi
della lettera b) [ NOTA 1]
comma 6 articolo 6 del DLgs 152/2006.
Nella
procedura di VIA sopra descritta (ordinaria o di verifica di assoggettabilità)
rientra anche la demolizione del ponte . Infatti la legge 130 (c.d Decreto Genova) tiene insieme (articolo
1): “demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e
il conferimento in
discarica dei materiali di
risulta, nonché la progettazione, l'affidamento
e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il ripristino del
connesso sistema viario”.
Non
solo ma a mio avviso se si applicano
correttamente i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA di cui
all’allegato V della Parte II del DLgs 152/2006 che come è noto dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere applicati integralmente al progetto
(natura,dimensioni, ubicazione) sicuramente la verifica porterebbe alla
VIA ordinaria, quindi proprio per evitare perdite di tempo tanto varrebbe
avviare subito la VIA ordinaria. Infatti
le dimensioni del progetto sono ovviamente notevoli e oltretutto il punto 10 dell’allegato II
alla Parte II del DLgs 152/2006 non pone soglie alle opere su autostrade,
inoltre la ubicazione del nuovo ponte compresa la demolizione è in un area
densamente abitata rendendo inevitabili gli impatti sia del cantiere che post
opera.
Ora è
vero che il comma 10 dell’articolo 6 del DLgs 152/2006 recita: “Per i
progetti o parti di progetti di difesa nazionale o di risposta alle emergenze
di protezione civile, il Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, dopo una valutazione caso per caso, può
disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione
delle norme sulla VIA, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare
i suddetti obiettivi”. A mio avviso,
però, l’opera nella situazione attuale
non può più essere considerata di protezione civile in quanto l’urgenza è
legata alle esigenze del traffico commerciale oltreché ordinario soprattutto e
non certo per una situazione di emergenza dove è a rischio nell’immediato la
salute e la vita delle persone tipica degli interventi di protezione civile.
Comunque, anche su questo aspetto, la
Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 ha affermato che non
è inibito allo stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non
irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per
opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla
protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo; a condizione
che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione europea, prima
del rilascio dell'eventuale esenzione, i
motivi che giustificano tale esenzione.
Non solo ma comunque
nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal
comma 4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla
Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto
salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi
eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che
siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”. Questo significa
che almeno devono essere valutati gli impatti del progetto, deve essere svolta
una minima procedura di coinvolgimento del pubblico, devono poter essere
imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.
D’altronde
la legge 130/2018 (conversione in legge del c.d. Decreto Genova) al comma 5
articolo 1 recita: “il Commissario straordinario
opera in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, nonché dei
vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea”. Tra questi vincoli ci sono anche quelli delle Direttive UE in materia
ambientale sia pure con le deroghe sopra descritte.
Insomma anche in una forma semplificata la procedura di
valutazione di impatto ambientale garantirebbe maggiore trasparenza e chiarezza
istruttoria nel verificare i rischi ambientali e sanitari legati alla
demolizione e ricostruzione del ponte Morandi anche alla luce della confermata
presenza di amianto nei piloni rimasti. Siamo ancora in tempo per applicare almeno
una procedura semplificata di VIA? Io
penso di si.
b) le
modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e
IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente
possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite
stabiliti nei medesimi allegati II e III;”
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