L'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 afferma che:
“1. L'autorità competente riesamina periodicamente
l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o
aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni
sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione
e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da
ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi
elementi che possano condizionare l'esercizio
dell'installazione.”
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione
precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza
attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad
eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora
10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (ecocertificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).
QUALI SONO I NUOVI
ELEMENTI CHE POSSONO FONDARE LA RICHIESTA DI REVISIONE DI AIA
In particolare la nuova normativa contiene un inciso
di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la
revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi
che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le
condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies
del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs
46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto
con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene
e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di
sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del
processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità
ambientali (NOTA 1) o nuove disposizioni legislative comunitarie,
nazionali o regionali lo esigono.
Punto 5. necessità di
aggiornare l'autorizzazione per garantire che,
in condizioni di esercizio
normali, le emissioni
corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA
La revisione di cui sopra
si avvia in qualsiasi momento se
esistono le condizioni sopra esposte.
Il nuovo articolo
29-octies prevede poi che la revisione vada automaticamente avviata:
a) entro quattro
anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.
Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, in questo caso, non
può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per
l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni
dell'autorizzazione.
b) quando sono
trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame
effettuato sull'intera installazione. Nel caso di inosservanza di questo termine
l'autorizzazione si intende scaduta. Il termine è esteso a 16 anni se la
installazione è registrata EMAS,12 anni se è registrata UNI EN ISO 14001.
Quindi nella versione
precedente del DLgs 152/2006 il decorso dei termini era il regime ordinario di revisione che ora
invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di avviare la
revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.
POTERI DEL SINDACO NELLA REVISIONE DELL’AIA
La revisione dell’AIA può essere avviata prima di tutto dalla Autorità
Competente, ma anche il Sindaco ha una funzione di attivazione della revisione
se ne fa motivata richiesta così come prevede la normativa. Il comma 7 articolo 29-quater DLgs 152/2006 recita:
“In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il
sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa
documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica
dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.”
Anche qui si fa riferimento a “circostante
intervenute successivamente al rilascio dell’AIA”. Queste circostanze
devono essere valutate in modo da verificare se realizzano almeno una delle
condizioni per l’avvio della revisione dell’AIA che ho elencato in precedenza.
In particolare dal suddetto elenco almeno due
condizioni sono rilevabili direttamente dal Sindaco (nella sua qualità di
Autorità Sanitaria sul territorio comunale) con apposita istruttoria affinché
siano adeguatamente motivate:
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto
con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene
e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di
sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del
processo o dell'attività richiede
l'impiego di altre tecniche
NOTA 1: "i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi
gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato
ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa
vigente in materia ambientale;" (articolo 5 DLgs 152/206)
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