La Cassazione con sentenza n° 13121 del 28 aprile 2020 (QUI) interviene in relazione al ricorso contro la
sentenza di condanna di un Sindaco per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) e comma
2 del Dlgs. 152/06 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti non
pericolosi vale a dire senza autorizzazione specifica con particolare
riferimento alla responsabilità istituzionale visto che trattasi di centro
comunale dove venivano temporaneamente depositati rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata in vista del successivo recupero e trattamento.
NO A RESPONSABILITÀ GESTIONALI DIRETTE DEL
SINDACO
Secondo la Cassazione
nella sentenza in esame risulta fondata la critica del ricorrente: “sulla immotivata attribuzione della
responsabilità del sindaco, siccome elaborata in assenza di ogni spiegazione in
ordine alla riconduzione al medesimo della gestione del sito, nonostante i noti
principi relativi alla separazione del piano amministrativo e politico anche
nell’ambito degli enti comunali.”.
Recita l’articolo 107 del Testo Unico Enti Locali:
“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo
i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e
108.”
Quindi il Sindaco non ha
poteri ne di autorizzazione ne di vigilanza controllo personali su impianti di
gestione rifiuti, premesso peraltro che i centri comunali come quello della
sentenza in esame non richiede autorizzazione ambientale specifica se non la
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per chi lo gestisce (se società) ed il
rispettivo della normativa tecnica di settore.
QUALI RESPONSABILITÀ PENALI DEL SINDACO
La sentenza della Cassazione in esame afferma che: “… la responsabilità del Sindaco o va rinvenuta
in concreto, in ragione della adozione diretta di iniziative idonee a
determinare un effettivo contributo alla gestione incriminata, oppure, in
presenza di una gestione effettuata attraverso soggetti interposti, viene in
rilievo attraverso il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note
situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze
tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o
l'integrità dell'ambiente”.
Il Sindaco, quindi, non è responsabile penalmente della gestione
dell’impianto per mancata autorizzazione come nel caso in esame, o per mancato
rispetto delle prescrizioni di detta autorizzazione. Però come risulta con
chiarezza dalla passaggio da ultimo riportato della sentenza in esame, può
essere responsabile per non essersi attivato in caso di situazione
manifeste di rischio ambientale e per la
salute pubblica dalla cattiva gestione dell’impianto.
Il riferimento qui è ai
poteri di Autorità Sanitaria ai sensi della normativa sulle industrie insalubri
(QUI),
ma anche di ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi del comma 5 articolo 50 (QUI)
testo unico enti locali, per non parlare dell’obbligatorio Parere sanitario all’interno
della procedura di rilascio delle Autorizzazioni Integrata Ambientali (AIA)
soprattutto quando l’impianto da autorizzare riguarda area con criticità
sanitarie manifeste ma rimosse appunto dal Sindaco (QUI).
Il reato classico in
questo caso è quello di omissioni di atti di ufficio oltre che il concorso in
altri reati ambientali come ad esempio quello di inquinamento ambientale.
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