La
procedura di valutazione e autorizzazione in corso presso la Regione Liguria
sul progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Vezzano Ligure) sta
comportando diverse impostazioni di approccio al merito sia del progetto che
della istruttoria in corso. In particolare una tesi è quella di contestare prioritariamente
la quantità di rifiuti organici da trattare nell’impianto come previsto dal
progetto in discussione.
La
mia opinione che vuole essere solo un contributo al dibattito in corso, è che puntare tutta la contestazione sulla
quantità di rifiuti da trattare di fatto rimuove questioni dirimenti che vado
ad illustrare di seguito…
LA SPECIFICITÀ DEL
SITO DI SALICETI
Il
sito dove è prevista la realizzazione del progetto: vicino al fiume e soprattutto
alle falde acquifere, questo è un aspetto che è indifferente rispetto a 10.000
tonnellate di rifiuto organico in più o in meno nell’impianto previsto.
LA RIMOZIONE DELL’IMPATTO
CUMULATIVO
L'impatto
cumulativo dettato in primo luogo dalla presenza di un mega impianto di trattamento
dell'indifferenziato. Ricordo che l’impatto
cumulativo è uno dei parametri fondamentali nelle procedure di VIA, si veda la
lettera e) punto 2 allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il
quale lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire una descrizione dei probabili impatti ambientali
rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:: “e) al cumulo con gli effetti derivanti
da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità
ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di
particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti
derivanti dal progetto;”.
Peraltro se vogliamo
parlare di quantità, il cumulo inaccettabile di rifiuti nella zona di Saliceti è
già stato raggiunto da tempo visto che l’impianto esistente è autorizzato per
oltre 100.000 tonnellate/anno ben oltre il 50% in più della quantità di rifiuto
indifferenziato prodotto dalla provincia di Spezia. Quindi a quelle 105.000 tonnellate
autorizzate si andrebbero ad aggiungere come minimo, anche se passasse l’idea
di ridurre le quantità di rifiuto organico trattato, le 30.000/40.000
tonnellate del progetto di biodigestore.
LA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA
Il sito indicato non è previsto dal Piano di
Area della Provincia di Spezia ne tanto meno dal Piano di Ambito Regionale. Quindi il progetto viola la pianificazione
pubblica affermando un principio politico amministrativo (oltre che strettamente legale) per
cui i siti li decidono i proponenti del progetto anche privati e non le Autorità Pubbliche preposte con
approvazione finale dei rappresentanti dei cittadini. Ricordo infatti che i Piani
rifiuti (dove vengono indicati siti e tipo di impianto) sono approvati dalla assemblee elettive:
Consigli Provinciali e Regionali.
IL RAPPORTO TRA VIOLAZIONE DELLA
PIANIFICAZIONE PUBBLICA E LE QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATABILI NEL PROGETTO DI
BIODIGESTORE A SALICETI E… NON SOLO
Rimuovere o comunque mettere
in secondo piano la violazione palese della pianificazione
pubblica rende più debole anche sollevare la questione delle quantità di rifiuti
organici previsti nel progetto di biodigestore. Come è noto la legge regionale
sugli ambiti prevede che l’ambito di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili
sia quello regionale, quindi è possibile spostare rifiuti da una provincia ad un'altra.
In Liguria questo sta avvenendo in modo totalmente squilibrato scaricando le
mancanze della Città Metropolitana di Genova sulle altre Provincie in particolare su Spezia. Il punto resta
nella cattiva pianificazione di ambito regionale vigente (mancanza di veri
scenari alternativi prima di tutto tecnologici) ma anche in progetti che
violano comunque sia questa pianificazione di ambito che norme regionali e
nazionali:
1. il
principio della norma regionale sull’ambito che deve coincidere con la Regione
Liguria ma allo stesso tempo articolato
in 4 aree cioè le 4 provincie liguri
(comma 1 articolo 14 legge regionale 1/2014)
2. con
la necessità che il piano di ambito regionale garantisca le integrazioni funzionali fra le quattro
aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi (lettera a)
comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014)
3. La
necessità che siano la Città metropolitana e le province a definire il fabbisogno di servizio per il
bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di
rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento (comma 1 articolo 16
legge regionale 1/2014), il tutto proprio per garantire quelle integrazioni
funzionali di cui al punto 2 sopra esposte.
4.
Inoltre quanto sopra esposto viola il principio
di prossimità affermato anche nella sentenza del TAR Liguria (n°877 del
2018) sul progetto di biodigestore per Isola del Cantone dove si afferma:
“il ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 181 e seguenti del d.lvo 152/2006, nella parte in cui essi
prescrivono come obiettivo il raggiungimento dell’autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti da parte degli ambiti territoriali (art. 181 comma 5) e
la preferenza per il principio di prossimità degli impianti di recupero. Il
collegio deve condividere il motivo, posto che gli atti regionali impugnati
hanno sottovalutato le ricordate prescrizioni normative, dando con ciò
l’impressione di considerare il territorio periferico di Isola del Cantone come
idoneo allo smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti soprattutto sulla
costa che tuttavia dista circa quaranta chilometri.”.
Queste sono le questioni
dirimenti rispetto alle quali la quantità di rifiuti da trattare nel futuro
biodigestore è poco di più di un “di cui”.
Comunque sul punto se posso permettermi un suggerimento a chi vorrà
utilizzare la questione quantità rifiuti nel progetto. Non guardino la
quantità di progetto, in una logica meramente impiantistica, ma semmai le
contraddizioni del quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato
da Recos con i principi
della legge regionale sugli ATO e della normativa nazionale sopra riportata.
LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE INTERNA AL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
BIODIGESTORE
Puntare sulla quantità di
rifiuti previsti dal progetto di biodigestore vuol dire rimuovere che la
procedura di autorizzazione in corso presso la Regione anche se è definita (ex
articolo 27-bis DLgs 152/2006) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
contiene anche la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA). La VIA è comunque propedeutica alla
autorizzazione (anche se il procedimento è integrato in questo caso), vale a
dire che se la VIA è negativa l’autorizzazione non può essere rilasciata. Ora la
VIA verifica la compatibilità del progetto in generale con il sito a
prescindere quindi dal tipo e quantità di materiale utilizzato dal ciclo produttivo e
dalle misure di mitigazione previste, questi aspetti riguardano invece l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La VIA verifica la compatibilità di un nuovo impianto di rifiuti in quel sito,
l’AIA solo la compatibilità del modello di esercizio dell’impianto con il sito
(quantità di rifiuti compresa). Non solo
ma nella VIA devono essere valutati anche gli aspetti socio economici per
dimostrare la compatibilità di un progetto con un sito questo perché la VIA è
una procedura caratterizzata da un’ampia
discrezionalità mista (non solo tecnica ma anche amministrativa), vi invito
a leggere questo mio post (QUI)
per capire meglio la portata di questa discrezionalità. Nell’AIA invece contano i parametri di legge,
i limiti degli inquinanti, le migliori tecnologie disponibili di derivazione
comunitaria che potrebbero benissimo dimostrare che un impianto come quello in
questione può reggere anche quantità di rifiuti maggiori.
LA QUESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA: UN GRIMALDELLO IN MANO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CUI
TERRITORIO VIENE PROPOSTO IL PROGETTO DA VALUTARE E AUTORIZZARE
Come è noto la
autorizzazione agli impianti di rifiuti (anche con la procedura di PAUR come nel
caso del progetto di cui stiamo trattando nel post) costituisce variante
automatica al piano urbanistico comunale. Quindi apparentemente se uno si ferma
alla lettera della legge gli spazi per il Comune sono sostanzialmente quasi
nulli dal punto di vista pianificatorio. NON
È COSÌ. In particolare:
1. Il Comune può porre la questione dei un diverso
disegno urbanistico del Comune in quell'area ed esprimere quindi motivatamente
parere contrario in Conferenza dei servizi sollevando la questione davanti al
Consiglio dei Ministri. Questo perché se è vero che la legge afferma che la
autorizzazione va in variante la automaticità di questa variante deve essere
valutata in sede di conferenza dei servizi. Comunque non esiste automaticità se
il progetto va in variante a piani sovraordinati a quello comunale, ad esempio
piano rifiuti.
2. porre la questione della mancata valutazione della
conformità urbanistica del progetto in sede di VIA.
Su questi
strumenti istruttori ma anche procedurali si veda questo mio post QUI,
dove dimostro
come quanto scritto sopra trovi riscontro nella giurisprudenza recente come
nella legge.
ULTIMA QUESTIONE IL PARERE SANITARIO DEL
SINDACO INTERNO ALLA PROCEDURA DI PAUR
Come
abbiamo visto sopra all’interno del procedimento di PAUR c’è anche l’AIA. Per
questa autorizzazione è previsto venga rilasciato un parere obbligatorio, da parte
del Sindaco del Comune territorialmente competente, relativamente agli aspetti
sanitari. Questo parere potrebbe avere, nel caso del progetto di biodigestore
previsto a Vezzano Ligure, due situazioni di rischio sanitario rilevanti da
analizzare: la falda vicina al sito previsto, l’impatto cumulativo con l’impianto
esistente di trattamento biologico meccanico dell’indifferenziato.
Se
ben motivato il Parere Sanitario oltre ad essere obbligatorio può diventare
vincolate e bloccare la autorizzazione finale al progetto.
Per
non appesantire ulteriormente questo post, sul Parere Sanitario vi invito a
leggere quanto argomentato QUI,
per capire il fondamento giuridico amministrativo di questo strumento peraltro
mai utilizzato nella Provincia spezzina per non parlare del resto d’Italia.
CONCLUSIONI
Come
si può leggere da quanto sopra scritto, ci sono ben altre argomentazioni , strumenti
amministrativi e attività istruttorie che possono essere utilizzate contro il
progetto di biodigestore previsto a Saliceti, oltre alla questione delle quantità
di rifiuti previsti dal progetto: USIAMOLI! A meno che l'obiettivo non sia quello di accettare il sito con un progetto magari ridimensionato, posizione assolutamente legittima ma che per chiarezza va esplicitata.
P.S.
Comunque sulle autorizzazioni di biodigestori con quantità limitate di rifiuti inviterei chi segue questa linea a leggersi questo post QUI sul biodigestore Iren di Cairo Montenotte (SV).
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