lunedì 15 giugno 2020

Biodigestore Vezzano Ligure: quali No nella procedura di autorizzazione in corso

La procedura di valutazione e autorizzazione in corso presso la Regione Liguria sul progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Vezzano Ligure) sta comportando diverse impostazioni di approccio al merito sia del progetto che della istruttoria in corso. In particolare una tesi è quella di contestare prioritariamente la quantità di rifiuti organici da trattare nell’impianto come previsto dal progetto in discussione. 
La mia opinione che vuole essere solo un contributo al dibattito in corso,  è che puntare tutta la contestazione sulla quantità di rifiuti da trattare di fatto rimuove questioni dirimenti che vado ad illustrare di seguito…

LA SPECIFICITÀ DEL SITO DI SALICETI
Il sito dove è prevista la realizzazione del progetto: vicino al fiume e soprattutto alle falde acquifere, questo è un aspetto che è indifferente rispetto a 10.000 tonnellate di rifiuto organico in più o in meno nell’impianto previsto.



LA RIMOZIONE DELL’IMPATTO CUMULATIVO
L'impatto cumulativo dettato in primo luogo dalla presenza di  un mega impianto di trattamento dell'indifferenziato.  Ricordo che l’impatto cumulativo è uno dei parametri fondamentali nelle procedure di VIA, si veda la lettera e) punto 2 allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 secondo il quale lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:: “e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;”.
Peraltro se vogliamo parlare di quantità, il cumulo inaccettabile di rifiuti nella zona di Saliceti è già stato raggiunto da tempo visto che l’impianto esistente è autorizzato per oltre 100.000 tonnellate/anno ben oltre il 50% in più della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto dalla provincia di Spezia. Quindi a quelle 105.000 tonnellate autorizzate si andrebbero ad aggiungere come minimo, anche se passasse l’idea di ridurre le quantità di rifiuto organico trattato, le 30.000/40.000 tonnellate del progetto di biodigestore.



LA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA
Il sito indicato non è previsto dal Piano di Area della Provincia di Spezia ne tanto meno dal Piano di Ambito Regionale.  Quindi il progetto viola la pianificazione pubblica affermando un principio politico amministrativo (oltre che strettamente legale) per cui i siti li decidono i proponenti del progetto anche privati e non le Autorità Pubbliche preposte con approvazione finale dei rappresentanti dei cittadini. Ricordo infatti che i Piani rifiuti (dove vengono indicati siti e tipo di impianto) sono approvati dalla assemblee elettive: Consigli Provinciali e Regionali. 



IL RAPPORTO TRA VIOLAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PUBBLICA E LE QUANTITÀ DI RIFIUTI TRATTATABILI NEL PROGETTO DI BIODIGESTORE A SALICETI E… NON SOLO
Rimuovere o comunque mettere in secondo piano la violazione palese della pianificazione pubblica rende più debole anche sollevare la questione delle quantità di rifiuti organici previsti nel progetto di biodigestore. Come è noto la legge regionale sugli ambiti prevede che l’ambito di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati/assimilabili sia quello regionale, quindi è possibile spostare rifiuti da una provincia ad un'altra. In Liguria questo sta avvenendo in modo totalmente squilibrato scaricando le mancanze della Città Metropolitana di Genova sulle altre Provincie  in particolare su Spezia. Il punto resta nella cattiva pianificazione di ambito regionale vigente (mancanza di veri scenari alternativi prima di tutto tecnologici) ma anche in progetti che violano comunque sia questa pianificazione di ambito che norme regionali e nazionali:
1. il principio della norma regionale sull’ambito che deve coincidere con la Regione Liguria ma allo stesso tempo articolato in 4 aree  cioè le 4 provincie liguri (comma 1 articolo 14 legge regionale 1/2014)
2. con la necessità che il piano di ambito regionale garantisca  le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi (lettera a) comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014)
3. La necessità che siano la Città metropolitana e le province  a definire il fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento (comma 1 articolo 16 legge regionale 1/2014), il tutto proprio per garantire quelle integrazioni funzionali di cui al punto 2 sopra esposte.
4. Inoltre quanto sopra esposto viola il principio di prossimità affermato anche nella sentenza del TAR Liguria (n°877 del 2018) sul progetto di biodigestore per Isola del Cantone dove si afferma: “il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 181 e seguenti del d.lvo 152/2006, nella parte in cui essi prescrivono come obiettivo il raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti da parte degli ambiti territoriali (art. 181 comma 5) e la preferenza per il principio di prossimità degli impianti di recupero. Il collegio deve condividere il motivo, posto che gli atti regionali impugnati hanno sottovalutato le ricordate prescrizioni normative, dando con ciò l’impressione di considerare il territorio periferico di Isola del Cantone come idoneo allo smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti soprattutto sulla costa che tuttavia dista circa quaranta chilometri.”.

Queste sono le questioni dirimenti rispetto alle quali la quantità di rifiuti da trattare nel futuro biodigestore è poco di più di un “di cui”.
Comunque sul punto se posso permettermi un suggerimento a chi vorrà utilizzare la questione quantità rifiuti nel progetto. Non guardino la quantità di progetto, in una logica meramente impiantistica, ma semmai le contraddizioni del quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale presentato da Recos con i principi della legge regionale sugli ATO e della normativa nazionale sopra riportata.



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LE FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTERNA AL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI BIODIGESTORE
Puntare sulla quantità di rifiuti previsti dal progetto di biodigestore vuol dire rimuovere che la procedura di autorizzazione in corso presso la Regione anche se è definita (ex articolo 27-bis DLgs 152/2006) Provvedimento  Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) contiene anche la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La VIA è comunque propedeutica alla autorizzazione (anche se il procedimento è integrato in questo caso), vale a dire che se la VIA è negativa l’autorizzazione non può essere rilasciata. Ora la VIA verifica la compatibilità del progetto in generale con il sito a prescindere quindi dal tipo e quantità di materiale utilizzato dal ciclo produttivo e dalle misure di mitigazione previste, questi aspetti riguardano invece l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La VIA verifica la compatibilità di un nuovo impianto di rifiuti in quel sito, l’AIA solo la compatibilità del modello di esercizio dell’impianto con il sito (quantità di rifiuti compresa). Non solo ma nella VIA devono essere valutati anche gli aspetti socio economici per dimostrare la compatibilità di un progetto con un sito questo perché la VIA è una procedura caratterizzata da un’ampia discrezionalità mista (non solo tecnica ma anche amministrativa), vi invito a leggere questo mio post (QUI) per capire meglio la portata di questa discrezionalità. Nell’AIA invece contano i parametri di legge, i limiti degli inquinanti, le migliori tecnologie disponibili di derivazione comunitaria che potrebbero benissimo dimostrare che un impianto come quello in questione può reggere anche quantità di rifiuti maggiori.




LA QUESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA: UN GRIMALDELLO IN MANO ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CUI TERRITORIO VIENE PROPOSTO IL PROGETTO DA VALUTARE E AUTORIZZARE
Come è noto la autorizzazione agli impianti di rifiuti (anche con la procedura di PAUR come nel caso del progetto di cui stiamo trattando nel post) costituisce variante automatica al piano urbanistico comunale. Quindi apparentemente se uno si ferma alla lettera della legge gli spazi per il Comune sono sostanzialmente quasi nulli dal punto di vista pianificatorio. NON È COSÌ.  In particolare:
1. Il Comune può porre la questione dei un diverso disegno urbanistico del Comune in quell'area ed esprimere quindi motivatamente parere contrario in Conferenza dei servizi sollevando la questione davanti al Consiglio dei Ministri. Questo perché se è vero che la legge afferma che la autorizzazione va in variante la automaticità di questa variante deve essere valutata in sede di conferenza dei servizi. Comunque non esiste automaticità se il progetto va in variante a piani sovraordinati a quello comunale, ad esempio piano rifiuti.
2. porre la questione della mancata valutazione della conformità urbanistica del progetto in sede di VIA.
Su questi strumenti istruttori ma anche procedurali si veda questo mio post QUI,
dove dimostro come quanto scritto sopra trovi riscontro nella giurisprudenza recente come nella legge.


ULTIMA QUESTIONE IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO INTERNO ALLA PROCEDURA DI PAUR
Come abbiamo visto sopra all’interno del procedimento di PAUR c’è anche l’AIA. Per questa autorizzazione è previsto venga rilasciato un parere obbligatorio, da parte del Sindaco del Comune territorialmente competente, relativamente agli aspetti sanitari. Questo parere potrebbe avere, nel caso del progetto di biodigestore previsto a Vezzano Ligure, due situazioni di rischio sanitario rilevanti da analizzare: la falda vicina al sito previsto, l’impatto cumulativo con l’impianto esistente di trattamento biologico meccanico dell’indifferenziato.
Se ben motivato il Parere Sanitario oltre ad essere obbligatorio può diventare vincolate e bloccare la autorizzazione finale al progetto.
Per non appesantire ulteriormente questo post, sul Parere Sanitario vi invito a leggere quanto argomentato QUI, per capire il fondamento giuridico amministrativo di questo strumento peraltro mai utilizzato nella Provincia spezzina per non parlare del resto d’Italia.



CONCLUSIONI
Come si può leggere da quanto sopra scritto, ci sono ben altre argomentazioni , strumenti amministrativi e attività istruttorie che possono essere utilizzate contro il progetto di biodigestore previsto a Saliceti, oltre alla questione delle quantità di rifiuti previsti dal progetto: USIAMOLI! A meno che l'obiettivo non sia quello di accettare il sito con un progetto magari ridimensionato, posizione assolutamente legittima ma che per chiarezza va esplicitata. 


P.S.
Comunque sulle autorizzazioni di biodigestori con quantità limitate di rifiuti inviterei chi segue questa linea a leggersi questo post QUI sul biodigestore Iren di Cairo Montenotte (SV). 



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