Le ultime novità riguardano sia documenti scientifici che norme, in particolare:
A livello di studi:
1. Le linee guida per tutelare la
avifauna dopo la riapertura delle spiagge.
2. La riduzione delle emissioni di
gas serra dopo il confinamento per emergenza Covid.
3. Gli effetti ambientali dei
pacchetti fiscali per emergenza COVID.
4. Indicazioni per gestione e
smaltimento mascherine mono uso.
A livello normativo:
5. Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della
popolazione.
6. Linee guida per la
riapertura delle attività economiche e
produttive: sanificazione ambienti e gestione rifiuti.
7. Parte variabile tariffa rifiuti e misure per utenze non domestiche in
emergenza COVID-19.
8. Iscrizione
Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19.
Di seguito
una analisi sintetica e i link al testo completo di queste novità…
1.TUTELA AVIFAUNA
NIDIFICANTE IN AMBIENTE COSTIERO E
RIAPERTURA SPIAGGE
Nota
dell’Ispra (QUI) che ha prodotto indicazioni per tutelare gli
spostamenti delle aree di nidificazione dell’avifauna su spiagge fino ad ora oggetto di divieti di
accesso per emergenza COVID-19.
2. RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE EMISSIONI GLOBALI
GIORNALIERE DI CO2 DURANTE IL BLOCCO FORZATO COVID-19 (DOCUMENTAZIONE
INTERNAZIONALE)
Studio (QUI) di un team di ricercatori internazionali pubblicato
sulla rivista Nature climate change.
Secondo
lo studio le politiche dei governi durante la pandemia di COVID-19 hanno
drasticamente modificato i modelli di
domanda di energia in tutto il mondo. Molti confini internazionali sono
stati chiusi e le popolazioni sono state
confinate nelle loro case, il che ha ridotto i trasporti e cambiato i modelli
di consumo. Lo studio riassume le politiche governative e i dati di attività
per stimare la riduzione delle emissioni
di CO2 durante i confini forzati. Le emissioni globali giornaliere di CO2 sono diminuite del –17% (da –11 a –25% per ± 1σ) all'inizio di aprile 2020 rispetto ai livelli medi del
2019, poco meno della metà dei cambiamenti nel trasporto di superficie. Al loro
apice, le emissioni nei singoli paesi
sono diminuite in media del –26%. L'impatto sulle emissioni annuali del 2020 dipende dalla durata del blocco, con una
bassa stima del –4% (da –2 a –7%) se le condizioni pre - pandemiche ritornano
entro la metà di giugno e una stima elevata del –7% (–3 al –13%) se alcune
restrizioni rimangono in tutto il mondo fino alla fine del 2020. Le azioni del
governo e gli incentivi economici post crisi probabilmente influenzeranno il
percorso globale delle emissioni di CO2 per decenni.
3. PACCHETTI FISCALI PER EMERGENZA COVID-19: IMPATTO SUI
MUTAMENTI CLIMATICI
Studio
(QUI)di
vari economisti (ad esempio Stiglitz) secondo il quale la crisi COVID-19 avrà probabilmente
conseguenze drammatiche per i progressi sui cambiamenti climatici.
Lo
studio esamina le istruttorie gestite da 231 funzionari della banca centrale,
funzionari del ministero delle finanze e altro esperti economici dei paesi del
G20 sull'andamento relativo di 25 importanti tipologie di modelli di recupero
fiscale attraverso quattro dimensioni:
velocità di attuazione, moltiplicatore economico, impatto sul clima potenziale
e desiderabilità generale. Si identificano cinque politiche ad alto potenziale
sia economico che di impatto climatico:
-
infrastrutture fisiche pulite,
-
retrofit di efficienza degli edifici,
-
investimenti in istruzione e formazione,
-
investimenti in capitale naturale
-
ricerca e sviluppo pulita.
Lo
studio quindi elabora raccomandazioni contestualizzandole attraverso l'analisi
degli impatti a breve termine della emergenza COVID-19 sulla riduzione dei gas
a effetto serra e plausibili cambiamenti a medio termine nelle abitudini e
comportamenti di esseri umani e istituzioni.
Documento (QUI) del 18 maggio 2020 elaborato
dal gruppo di lavoro Istituto Superiore Sanità
Ambiente-Rifiuti COVID-19.
Nel documento vengono descritte le procedure di
smaltimento di 3 tipi di rifiuti, e precisamente:
1. Mascherine e guanti monouso
provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena
obbligatoria.
2. Mascherine e guanti monouso
provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove non
soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena
obbligatoria.
3. Mascherine e guanti monouso
provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o pubblico per
le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche
leggi o regolamenti.
L’articolo 7 del Decreto Legge
34/2020 (QUI) il Ministero della salute, nell'ambito delle funzioni
relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione,
diagnosi, cura e
riabilitazione
delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di
rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento, monitoraggio
dell'attività tecnico sanitaria regionale, può
trattare
dati personali, anche relativi alla
salute degli assistiti, raccolti
nei sistemi informativi del Servizio
sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e
al suo nucleo familiare
per lo sviluppo di metodologie
predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262 (QUI).
Con decreto del Ministro della salute, avente
natura regolamentare, da adottarsi
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuati i dati personali, anche
inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del
Regolamento UE 2016/679 (QUI), che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le
modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione
dei dati trattati.
Il DPCM 17 Maggio 2020 (QUI) all’allegato 17 contiene linee guida per riaprire
attività sospese per l’emergenza COVID-19.
In
particolare, secondo l’allegato 17, per
tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli
ambienti e di gestione dei rifiuti,
oltre a quanto indicato nelle schede
tecniche per ogni singola attività, si rimanda alle indicazioni contenute
rispettivamente:
1. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020
"Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza
COVID-19: presidi medico
chirurgici e biocidi" (QUI),
2. nel Rapporto ISS COVID-19 n.
5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus
SARS-CoV-2" (QUI),
3. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad
interim per la
gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (QUI),
4. nel Rapporto ISS COVID-19
n. 21/2020 "Guida
per la prevenzione della
contaminazione da Legionella negli impianti
idrici di strutture turistico ricettive e
altri edifici ad
uso civile e industriale
non utilizzato durante la pandemia COVID-19" (QUI).
Con
deliberazione del 5 maggio 2020 (QUI) l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ferme
restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie,
ha stabilito criteri ai fini del “Calcolo della parte variabile della
tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione
delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza
da COVID-19.
La Circolare Comitato Nazionale n° 5 del 22
Maggio 2020 (QUI)si occupa di come interpretare rispetto ai rapporti con
l’Albo Gestori ambientali dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
(convertito nella legge 27/2020, definito “Cura Italia” che al comma 2 dispone
che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e
atti abilitativi comunque denominati, in in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020, conservano la
loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
Secondo la
Circolare le
iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
La
Circolare precisa inoltre che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n.23 ha modificato il comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020
n.18, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio
2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione
per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio
2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo
dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.
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