domenica 7 giugno 2020

Ultime norme linee guida e studi su emergenza COVID 19 e tutela dell’Ambiente


Le ultime novità riguardano sia documenti scientifici che norme, in particolare: 

A livello di studi:
1. Le linee guida per tutelare la avifauna  dopo la riapertura delle spiagge.
2. La riduzione delle emissioni di gas serra dopo il confinamento per emergenza Covid.
3. Gli effetti ambientali dei pacchetti fiscali per emergenza COVID.
4. Indicazioni per gestione e smaltimento mascherine mono uso.

A livello normativo:
5. Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. 
6. Linee guida per la riapertura delle attività  economiche e produttive: sanificazione ambienti e gestione rifiuti.
7. Parte variabile tariffa rifiuti e misure per utenze non domestiche in emergenza COVID-19.
8. Iscrizione Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19.

Di seguito una analisi sintetica e i link al testo completo di queste novità…

1.TUTELA AVIFAUNA NIDIFICANTE IN AMBIENTE COSTIERO  E RIAPERTURA SPIAGGE
Nota dell’Ispra (QUI) che ha prodotto indicazioni per tutelare gli spostamenti delle aree di nidificazione dell’avifauna  su spiagge fino ad ora oggetto di divieti di accesso per emergenza COVID-19.



2. RIDUZIONE TEMPORANEA DELLE EMISSIONI GLOBALI GIORNALIERE DI CO2 DURANTE IL BLOCCO FORZATO COVID-19 (DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE)
Studio (QUI) di un team di ricercatori internazionali pubblicato sulla rivista Nature climate change.
Secondo lo studio le politiche dei governi durante la pandemia di COVID-19 hanno drasticamente  modificato i modelli di domanda di energia in tutto il mondo. Molti confini internazionali sono stati  chiusi e le popolazioni sono state confinate nelle loro case, il che ha ridotto i trasporti e cambiato i modelli di consumo. Lo studio riassume le politiche governative e i dati di attività per stimare la riduzione  delle emissioni di CO2 durante i confini forzati. Le emissioni globali giornaliere di CO2 sono  diminuite del –17% (da –11 a –25% per ± 1σ) all'inizio di aprile 2020 rispetto ai livelli medi del 2019, poco meno della metà dei cambiamenti nel trasporto di superficie. Al loro apice, le emissioni  nei singoli paesi sono diminuite in media del –26%. L'impatto sulle emissioni annuali del 2020  dipende dalla durata del blocco, con una bassa stima del –4% (da –2 a –7%) se le condizioni pre - pandemiche ritornano entro la metà di giugno e una stima elevata del –7% (–3 al –13%) se alcune restrizioni rimangono in tutto il mondo fino alla fine del 2020. Le azioni del governo e gli incentivi economici post crisi probabilmente influenzeranno il percorso globale delle emissioni di CO2 per decenni.



3. PACCHETTI FISCALI PER EMERGENZA COVID-19: IMPATTO SUI MUTAMENTI CLIMATICI
Studio (QUI)di vari economisti (ad esempio Stiglitz) secondo il quale  la crisi COVID-19 avrà probabilmente conseguenze drammatiche per i progressi sui cambiamenti climatici.
Lo studio esamina le istruttorie gestite da 231 funzionari della banca centrale, funzionari del ministero delle finanze e altro esperti economici dei paesi del G20 sull'andamento relativo di 25 importanti tipologie di modelli di recupero fiscale  attraverso quattro dimensioni: velocità di attuazione, moltiplicatore economico, impatto sul clima potenziale e desiderabilità generale. Si identificano cinque politiche ad alto potenziale sia  economico che  di impatto climatico: 
-         infrastrutture fisiche pulite,
-         retrofit di efficienza degli edifici,
-         investimenti in istruzione e formazione,
-         investimenti in capitale naturale
-         ricerca e sviluppo pulita.
Lo studio quindi elabora raccomandazioni contestualizzandole attraverso l'analisi degli impatti a breve termine della emergenza COVID-19 sulla riduzione dei gas a effetto serra e plausibili cambiamenti a medio termine nelle abitudini e comportamenti di esseri umani e istituzioni.



Documento (QUI) del 18 maggio 2020 elaborato dal gruppo di lavoro Istituto Superiore Sanità  Ambiente-Rifiuti COVID-19.
Nel  documento vengono descritte le procedure di smaltimento di 3 tipi di rifiuti, e precisamente:
1. Mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
2. Mascherine e guanti monouso provenienti dalla popolazione generale, smaltiti da utenze domestiche dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.
3. Mascherine e guanti monouso provenienti da personale in attività lavorative di tipo privato o pubblico per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o regolamenti.



L’articolo 7 del Decreto Legge 34/2020  (QUI) il Ministero della salute, nell'ambito delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle  malattie,  nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e   indirizzo, coordinamento, monitoraggio  dell'attività  tecnico  sanitaria regionale,  può
trattare dati personali, anche relativi alla  salute  degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al  suo nucleo  familiare  per lo  sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della  popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262 (QUI).
Con  decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare,  da adottarsi previo parere  del  Garante per la protezione dei dati personali, sono  individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 (QUI), che possono  essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi  dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli  interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.
 

 
Il DPCM 17 Maggio 2020 (QUI) all’allegato 17 contiene linee guida per riaprire attività sospese per l’emergenza COVID-19.
In particolare, secondo l’allegato 17,  per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei  rifiuti, oltre a quanto indicato nelle  schede tecniche per ogni singola attività, si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: 
1. nel  Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale  emergenza  COVID-19:  presidi   medico   chirurgici   e biocidi" (QUI),
2. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (QUI), 
3. nel Rapporto  ISS COVID-19 n. 3/2020  "Indicazione  ad  interim  per  la  gestione  dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (QUI), 
4. nel Rapporto ISS COVID-19 n.  21/2020  "Guida  per  la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti  idrici di strutture turistico ricettive e  altri  edifici  ad  uso  civile  industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19" (QUI).



Con deliberazione del 5 maggio 2020  (QUI) l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie,  ha stabilito criteri ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19.



La Circolare Comitato Nazionale n° 5 del 22 Maggio 2020 (QUI)si occupa di come interpretare rispetto ai rapporti con l’Albo Gestori ambientali dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito nella legge 27/2020, definito “Cura Italia” che al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Secondo la Circolare le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
La Circolare precisa inoltre che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha modificato il comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.




Nessun commento:

Posta un commento