Sull'impianto di gestione rifiuti in località Groppolo
(Comune di Arcola) in questi giorni leggo, da parte di vari rappresentanti
politici e amministratori, dichiarazioni contraddittorie e a volte anche
confuse sulle competenze relative alla soluzione dei gravi disagi ambientali e
sanitari prodotti dall'impianto.
Vediamo di ricostruire almeno le competenze a livello normativo: sia per i poteri
di ordinanza a tutela della salute pubblica che per le questioni della
delocalizzazione e delle carenze nelle autorizzazioni rilasciate negli ultimi
anni, ed infine per gli inadeguati controlli sanitari e dell’esercizio dei
poteri di diffida e revoca delle autorizzazioni.
LA QUESTIONE DELLE ORDINANZE DI IGIENE PUBBLICA
La Provincia afferma che deve essere il Comune, se ritiene ci siano rischi per
la salute pubblica, ad emettere ordinanze di limitazione o blocco dell’attività
dell'impianto ed aggiunge che deve essere il Comune ad avviare la procedura di
delocalizzazione.
Ora è vero che il Sindaco, ai sensi del testo unico leggi sanitarie, ha poteri di ordinanza in caso di emissioni anomale da un impianto collocato
sul proprio territorio. Peccato che gli amministratori della Provincia
rimuovano che questi poteri esistevano fino a poco settimane fa, ora non più.
Il Governo Meloni (dello stesso colore politico della maggioranza che governa
la Provincia) ha escluso che gli impianti di rifiuti possano
essere considerati industrie insalubri di prima classe (QUI) da cui derivavano i
poteri di ordinanza del Sindaco in base al testo unico delle leggi sanitarie ma
soprattutto la possibilità di avviare la delocalizzazione dell’impianto ai
sensi dell’articolo 216 (QUI)
testo unico leggi sanitarie.
Occorre aggiungere che si potrebbe chiedere ai Sindaci di Arcola perché negli anni passati non hanno esercitato questo potere ma oggi le cose stanno come ho scritto sopra salvo che qualcuno (con i poteri necessari) non si sollevi la palese incostituzionalità della norma nuova suddetta. Quindi non mi pare una rimozione da poco che dimostra la ipocrisia di chi governa l’ambiente nella Provincia spezzina, dirigenti compresi.
Comunque, per chiudere sulle ordinanze, resta l’articolo
50 (QUI)
del testo unico enti locali che conferma il potere del Sindaco. Ma attenzione
questo potere lo ha certamente il Sindaco di Arcola ma anche il Sindaco del
Comune confinante con l’impianto vale a dire quello di Spezia che è anche,
guarda caso Presidente della Provincia. Infatti, il comma 6 articolo 50 del testo
unico degli enti locali recita: “6. In caso di emergenza che interessi il
territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie”.
Aggiungo che i rappresentanti della Provincia anche in recenti dichiarazioni rimuovono totalmente l’assenza dell’ASL (settore igiene ambientale) nel valutare il rischio sanitario dell’impianto. I signori della Provincia (politici e burocrati) confondono il ruolo di Arpal (che si occupa solo dei monitoraggi delle emissioni in rapporto ai limiti di legge) con quello dell’Asl che invece deve valutare il rischio sanitario delle emissioni a prescindere dal rispetto dei limiti di legge. Non casualmente la Corte Costituzionale con sentenza n°172 del 2018 dichiarando illegittima una norma regionale che aveva qualificato la Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) quale ente del settore sanitario ha affermato: "le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie".
QUALE DELOCALIZZAZIONE: CRITICITÀ E POSSIBILITÀ
Sulla delocalizzazione, come ho già anticipato in
precedenza, il potere di delocalizzare le industrie insalubri da parte del
Comune di Arcola è stato fortemente indebolito se non addirittura escluso.
Infatti, con la previgente normativa, i Comuni potevano regolamentare (all’interno
delle norme urbanistiche) la localizzazione delle industrie insalubri ora non
più. Certo il Comune potrebbe approvare una variante modificando la destinazione
funzionale dell’area dove è attualmente localizzato l’impianto Specchia srl.
Trattasi di impianto esistente quindi anche con la variante i tempi non
sarebbero brevi anche per il contenzioso che potrebbe svilupparsi con l’azienda
se non si raggiungesse subito un accordo sullo spostamento in altro sito.
Devo aggiungere che però il percorso della variante non è
del tutto impraticabile (come invece ho letto da parte di qualche improvvisato
giurista) visto che qui siamo nell’urbanistica non nella normativa sulle
industrie insalubri (post modifica Governo Meloni) dove il potere discrezionale dei Consigli Comunali è ampio salvo non siano in contrasto con piani sovraordinati o leggi nazionali. In questo senso rileva una interessante sentenza del
Consiglio di Stato n° 4891 del 28 giugno 2021 che ha affermato rispetto ad un
impianto di rifiuti esistente la possibilità che non variante si preveda la sua
delocalizzazione (QUI).
LA QUESTIONE DELLE CARENZE NELLE AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE E LE MANCATE AUTORIZZAZIONI E
VALUTAZIONI
Ma veniamo all’improprio scaricabarile della Provincia.
Qui i rappresentanti della Provincia sono molti bravi a spiegare le
responsabilità del Comune di Arcola anche quelle che non esistono più o sono
mai esistite.
Intanto come dovrebbero sapere in Provincia secondo la normativa regionale ligure sulle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, all’articolo 3 prevede che spettano alle Province:
1. i controlli ambientali agli impianti potenzialmente
inquinanti
2. l’autorizzazione agli impianti.
L’ultima autorizzazione all’impianto in questione è stata rilasciata in data 19/1/2018. Non solo ma successivamente ci sono state: la autorizzazione integrativa con Determina Dirigenziale della Provincia del 5 febbraio 2018 n° 197 e successivamente il rinnovo della autorizzazione con Determina Dirigenziale n° 531 del 18 giugno 2019.
Voglio ricordare al Presidente della Provincia attuale che al momento delle suddette autorizzazioni erano in carica Presidenti di centro destra. Questo non fa venire meno le responsabilità dei Presidenti di centro sinistra precedenti ma dimostra come tutte le colpe non sono di “quelli che c’erano prima”.
Ma al di di queste miserie partitiche occorre considerare che le autorizzazioni dal 2018 al 2019 non
sono banali visto che soprattutto con quella del 2019 si è riclassificato l’impianto
da “..riciclaggio di rottami metallici e trattamento RAEE” ad “impianto di
selezione trattamento recupero di rifiuti non pericolosi”. Per questi motivi ma
anche per la quantità di rifiuti trattati la Provincia doveva applicare all’impianto
in questione la ben più vincolante Autorizzazione Integrata Ambientale, come ho
spiegato QUI.
A proposito di localizzazione dell’impianto i
rappresentanti della Provincia dovrebbero sapere che il comma 11 articolo 208
del DLgs 152/2006 prevede che l’autorizzazione contenga, tra l’altro, anche: “la
localizzazione dell'impianto autorizzato”.
Dove e quando la localizzazione dell’impianto in un’area con forte
presenza residenziale è stata presa in considerazione da parte della Provincia
nelle tre autorizzazioni dal 2018 al 2019? Non solo perché la Provincia rimuove
che i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti comprese le
distanze da zone residenziali sono della Regione?
LA QUESTIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DELLA
AUTORIZZAZIONE
La Provincia con Determina Dirigenziale n° 904 del 10
ottobre 2019 ha diffidato i gestori dell’impianto per violazione delle
prescrizioni autorizzatorie. Peccato che i disagi sanitari e ambientali soprattutto
per i residenti sono continuati senza che la Provincia abbia almeno valutato la
necessità di rivedere le prescrizioni autorizzatorie visto che non
funzionavano.
Ma soprattutto in Provincia dimenticano che il comma 13
articolo 208 del DLgs 152/2006 afferma che in caso di continue violazioni delle
prescrizioni l’autorità pubblica debba procedere alla diffida e contestuale
sospensione della autorizzazione se si manifestano pericoli per la salute
pubblica fino ad arrivare alla revoca della autorizzazione se le violazioni o
la inadeguatezza del rispetto delle prescrizioni crei un pericolo per la salute
pubblica e l’ambiente.
Visto che una delle problematiche di disagio per i
residenti della zona interessata dall’impianto è quella delle emissioni
odorigene, perché la Provincia non ha utilizzato i nuovi poteri prescrittivi
che dal 2017 (QUI)
vengono riconosciuti, in materia, alla autorità che rilasciano le
autorizzazioni. Senza considerare che nel 2020 la Regione Liguria con DGR 810/2020
(QUI),
ha approvato da 6 anni Linee guida per la definizione del piano di gestione
degli odori.
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