Con la sentenza n° 127 pubblicata il 22 luglio 2026 (QUI), illustrata nel seguito del post, la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittima la normativa che disciplina limiti e divieti alla localizzazione di impianto fotovoltaici in zone agricole.
La sentenza afferma principi che potranno pesare in relazione a futuri contenziosi su singole autorizzazioni ma anche sulle norme regionali di individuazione di ulteriori aree idonee per questi impianti rispetto a quelle definite dalla legislazione nazionale.
Nel post, in premessa, si elencano detti principi per poi illustrare in modo approfondito le motivazioni della sentenza.
SINTESI DEI PRINCIPI ESPRESSI DALLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
1. La normativa contestata non esclude in assoluto la
possibilità di localizzare impianti fotovoltaici in aree agricole stabilendo
solo limiti e divieti particolare, elencando le aree idonee e prevedendo
deroghe all’applicazione di detti limiti e divieti a cominciare dal fotovoltaico
avanzato che è quello collocato in modo rialzato non impedendo l’attività
agricola
2. La collocazione degli impianti fotovoltaici deve
rispettare i principi contro gli indicatori di impermeabilizzazione e di
consumo del suolo e quindi il divieto del suo degrado affermati dalla direttiva
UE in materia (direttiva 2025/2360/UE).
3. L’interesse alla realizzazione degli impianti energetici
FER non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla
tutela del paesaggio e delle coltivazioni. E “paesaggio” è, tipicamente, anche
il paesaggio agrario.
5. I limiti e divieti della norma contestata si applicano alle zone agricole secondo la pianificazione urbanistica vigente a prescindere che i terreni siano effettivamente coltivati.
L’ORIGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale con sentenza n° 127 pubblicata
il 22 luglio 2026 ha deciso sul rinvio con ordinanze del Tar Lazio che su
iniziative di varie società del settore sollevava questione di costituzionalità
sull’articolo 5 commi 1 e 2, del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.
Questa normativa stabilisce (QUI)
limiti precisi alla installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole.
In particolare, secondo il giudice rimettente i divieti di
cui al comma 1 articolo 5 del Decreto-legge 63/2024 non devono essere applicati
al c.d. fotovoltaico avanzato con l’assenza di moduli collocati a terra secondo
le indicazioni delle linee guida ministeriali del 2022 (QUI).
I MOTIVI DI INCOSTITUZIONALITÀ SECONDO IL GIUDICE
RIMETTENTE
Il giudice rimettente contesta inoltre che i limiti alla
collocazione del fotovoltaico dettati dal richiamato comma 1 articolo 5 del DL
63/2024 contrasterebbero con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto violerebbe
i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, in particolare dal principio di
massima diffusione delle energie rinnovabili. Il divieto potrebbe infatti
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata e
compromettere la strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici,
mettendo a rischio il conseguimento della neutralità climatica. Ciò anche in
considerazione dell’ampiezza del divieto medesimo, che si estende a tutti i terreni
agricoli, costituenti oltre la metà del territorio nazionale.
La norma sarebbe inoltre in contrasto con il principio di
integrazione delle politiche ambientali e con il principio di proporzionalità,
in quanto attribuirebbe una prevalenza assoluta e aprioristica alla tutela del
suolo agricolo, senza consentire un bilanciamento con altri interessi
costituzionali, tra i quali quello dello sviluppo sostenibile. Ne deriverebbe
una violazione anche degli artt. 3 e 9 Cost.
Ulteriori profili di irragionevolezza emergerebbero da
ciò che il divieto si fonda esclusivamente sulla classificazione urbanistica
dei terreni, senza considerare il loro utilizzo concreto o la qualità delle
colture su di essi praticate.
I MOTIVI CON IN QUALI LA CORTE COSTITUZIONALI DICHIARA
NON FONDATA LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ
La normativa sugli impianti agrivoltaici
La sentenza in premessa ricorda la recente normativa che
non esclude a priori la realizzazione del fotovoltaico in zona agricola. In
particolare:
1. l’art. 65, comma 1-quater, del Decreto Legge n.
1 del 2012, come convertito, seppur al solo scopo di ammetterli a finanziamento
pubblico, definiva gli impianti agrivoltaici quali impianti che adottano
«soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche
prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale,
anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione».
2. le Linee guida del 27 giugno 2022 del Ministero della
transizione ecologica, all’art. 1.1, lettera d), definiscono
l’impianto agrivoltaico quale «impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte
a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale
sul sito di installazione».
3. Il Decreto Legge n. 175 del 2025, che, all’art. 2,
comma 1, lettera c), ha definito, mediante l’inserimento della
lettera f-bis) all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 190 del 2024,
l’impianto agrivoltaico quale «impianto fotovoltaico che preserva la continuità
delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione», con la
precisazione che «[a]l fine di garantire la continuità delle attività colturali
e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in
posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale
e di precisione». Per un esame di questa normativa si rinvia al mio post (QUI)
sul blog Note di Grondacci.
La definizione di fotovoltaico a terra
La sentenza pur riconoscendo che non esiste una
definizione normativa specifica su impianto fotovoltaico a terra in zona
agricola.
Premesso che una definizione legislativa esiste: lettera
b) comma 1 articolo 6-bis DLgs 28/2011: “b) impianti fotovoltaici a
terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica
utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e
mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione
dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”.
Comunque, la sentenza precisa ulteriormente questa
definizione dal punto di vista della ponderazione degli interessi tra attività
agricola e promozione degli impianti da fonti rinnovabili, attraverso la
interpretazione della seguente normativa:
1. Lo stesso Capo I nel quale si colloca l’art. 5 del Decreto Legge n. 63 del 2024 è rubricato «Interventi a tutela delle imprese del settore
agroalimentare […]» e il titolo dello stesso art. 5 è «Disposizioni finalizzate
a limitare l’uso del suolo agricolo», così sottendendosi l’esigenza di tutela
dell’interesse volto alla salvaguardia della continuità delle attività
colturali e pastorali. Non è del resto inopportuno rilevare che queste
indicazioni funzionali sono ora confermate dal Decreto Legge n. 175 del 2025, il quale, infatti,
ammette l’installazione degli impianti agrivoltaici «attraverso l’impiego di
moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra» (art. 2, comma 1,
lettera h), con la precisazione che per impianti agrivoltaici si
intendono appunto gli impianti fotovoltaici che preservano «la continuità delle
attività colturali e pastorali sul sito di installazione» (art. 2, comma 1,
lettera c) come peraltro affermato dalle linee guida ministeriali
del 2022 già citate in precedenza.
2. lo stesso articolo 5 del Decreto-legge 63/2024 fa un
elenco di siti in cui si possono installare impianti fotovoltaici a terra in
zone classificate agricole.
3. i divieti e limiti non si applicano ad impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione
di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo
31 (QUI)
del DLgs 199/2021 nonché in caso di progetti attuativi delle
altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 (QUI)
del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il
conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Inoltre, quanto previsto sulle limitazioni della
installazione in zone agricole sopra descritte non si applica ai progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 63/2024
ora convertito (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una
delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie
all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e
delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli
medesimi.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA SULLA NON FONDATEZZA DELLA
QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ RELATIVA ALL’ARTICOLO 5 DECRETO LEGGE 63/2024
Secondo la sentenza non si rinviene, pertanto,
un’argomentazione idonea a dimostrare che le possibilità di utilizzo dei
terreni agricoli per la produzione di energia solare – che vanno dagli impianti
agrivoltaici «con moduli non collocati a terra», consentiti in via di principio
sulle aree agricole, sino alle ulteriori fattispecie previste dalla normativa
censurata – risultino tanto esigue da compromettere il conseguimento degli
obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA SULLA NON FONDATEZZA DELLA
QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ SUL PRESUNTO CONTRASTO, EX ARTICOLO 9
COSTITUZIONE, DELLA NORMA IMPUGNATA TRA ESIGENZE DELLA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI
E TUTELA DEL SUOLO E LA PONDERAZIONE DI INTERESSI TRA AMBIENTE E REALIZZAZIONE
IMPIANTI RINNOVABILI
Sul confronto esigenze fonti rinnovabili e tutela del
suolo.
Secondo la sentenza le argomentazioni svolte dal giudice
rimettente, secondo cui la norma che vieta l’installazione di impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra si porrebbe in contrasto con i
princìpi eurounitari di massimizzazione della produzione di energia da fonti
rinnovabili, non considerano la complessità della materia e la pluralità dei
beni, tutti di rango costituzionale, coinvolti nella vicenda normativa oggetto
di contestazione.
Anzitutto, fra gli indicatori di impermeabilizzazione e
di consumo del suolo la direttiva contempla, quale indicatore facoltativo,
proprio l’utilizzo del suolo per finalità connesse alle energie rinnovabili
(Allegato I, Parte D, della direttiva 2025/2360/UE).
Inoltre, l’art. 1 della direttiva 2025/2360/UE (QUI)
evidenzia che gli scopi della stessa sono: i) ridurre la contaminazione del suolo
a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l’ambiente; ii)
migliorare costantemente la salute del suolo nell’Unione e iii) mantenere i
suoli in condizioni sane e prevenire e affrontare tutti gli aspetti di degrado
del suolo, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050, cosicché possano:
«fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare
le esigenze ambientali, sociali ed economiche», «prevenire e mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità» e «aumentare
la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e in termini di sicurezza
alimentare».
Sul rispetto dell’articolo 9 della costituzione:
ambiente paesaggio ed esigenze energetiche.
Sul piano del diritto interno, l’art. 9 (QUI)
Cost. definisce un amplissimo perimetro di tutela, che abbraccia plurimi
interessi e diritti costituzionali, direttamente o indirettamente riconducibili
al bene-ambiente, e, come ha affermato la giurisprudenza di questa Corte,
nessun diritto o bene costituzionale riceve tutela in termini assoluti,
risultando piuttosto soggetto a limiti funzionali al necessario bilanciamento
con la molteplicità degli altri diritti e interessi di pari livello, poiché la
tutela dei diritti deve essere assicurata in una prospettiva sistemica e
unitaria, non in modo frammentario (sentenza Corte Costituzionale n. 85 del 2013 QUI).
L’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024 è stato invero introdotto
con la finalità di contenere, anche per ragioni paesaggistiche e ambientali,
l’espansione degli impianti fotovoltaici a terra, che potrebbero essere
installati sui suoli agricoli anche per ragioni di convenienza economica e
logistica. Ciò in coerenza con l’articolo 9 della Costituzione che accorda
tutela non soltanto all’«ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi», ma
altresì al paesaggio.
Quindi secondo la sentenza l’interesse alla realizzazione degli impianti energetici FER non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni. E “paesaggio” è, tipicamente, anche il paesaggio agrario.
La norma censurata è proprio volta a realizzare un
contemperamento, non manifestamente irragionevole, fra interessi di pari
rilievo costituzionale, tutti peraltro riconducibili, seppur per differenti
profili, anche al bene ambiente (la tutela del paesaggio agricolo, delle colture,
del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica).
Coerente alle motivazioni della sentenza la recente
giurisprudenza comunitaria
L’Avvocatura UE è intervenuta, con le
sue conclusioni (QUI)
del 21 maggio 2026, ha chiarito che sotto il profilo della tutela
del paesaggio non esiste alcuna presunzione di interesse pubblico prevalente
per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili
Non violazione dell’articolo 3 (QUI)
della Costituzione: principio di proporzionalità
La sentenza ricorda come il principio di proporzionalità
impone al decisore pubblico di individuare, fra le diverse soluzioni
astrattamente praticabili, quella idonea e necessaria al perseguimento di fini
legittimi, nonché la meno restrittiva rispetto agli altri interessi e ai
diritti coinvolti.
Aggiunge la sentenza che il sindacato sul rispetto del
principio di proporzionalità si fonda dunque sulla valutazione di tre elementi:
l’idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto (o adeguatezza).
La norma resiste pertanto al test di proporzionalità: la scelta è idonea,
poiché opera sul bene scarso – il suolo – che qui è in giuoco; è necessaria, in
quanto l’obiettivo di preservare la produzione agricola non potrebbe essere
perseguito se si consentisse di collocare moduli a terra; è proporzionale in
senso stretto, in quanto impone un sacrificio tollerabile per i privati, atteso
che gli stessi possono perseguire i loro obiettivi imprenditoriali
semplicemente investendo sugli impianti agrivoltaici con moduli non collocati a
terra.
COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA LA NORMA OGGETTO DEL RINVIO
NELLA PARTE CHE PREVEDE I LIMITI ALLA COLLOCAZIONE DEL FOTOVOLTAICO IN AREE
CLASSIFICATE AGRICOLE DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA A PRESCINDERE DAL LORO
EFFETTIVO UTILIZZO A TAL FINE
La sentenza contesta la presunta illegittimità
costituzionale sul punto, citando la giurisprudenza amministrativa: “in sede
di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone neppure
necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua
accezione letterale» e che «ciò significa che la classificazione di un terreno
in zona “E1” non presuppone che lo stesso
sia concretamente utilizzato per colture tipiche o che possieda già
tutte le caratteristiche previste dalla legge» (enfasi aggiunta) (Consiglio di
Stato, sezione seconda, sentenza 31 luglio 2023, n. 7407)”. La
giurisprudenza amministrativa, pertanto, la destinazione a zona agricola non
impone necessariamente un obbligo positivo di coltivazione, ma svolge
principalmente una funzione “negativa”: quella di evitare l’insediamento di
nuove opere a scopo residenziale o produttivo non connesse all’agricoltura.
La circostanza che possano esistere, quale mero dato
fattuale e contingente, terreni degradati ovvero temporaneamente non utilizzati
a fini agricoli, non consente di prescindere dalla vocazione urbanistica impressa
al fondo in ragione della sua destinazione pianificatoria. Resta tuttavia fermo
che, se la concreta utilizzazione agricola dell’area non
rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.
NON FONDATA LA QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA' PER CUI LA NORMA PONE DIVIETI IN
GENERALE PER LE AREE AGRICOLE E NON PER QUELL DI COLTIVAZIONI DI PRODOTTI DI
QUALITÀ
La sentenza afferma che non può trovare accoglimento la
censura secondo la quale il divieto sarebbe indiscriminato, mentre dovrebbe incentrarsi
sulla qualità e sull’importanza delle colture praticate, dovendo considerarsi
non sacrificabili solo le aree agricole interessate da produzioni
agroalimentari di qualità, come le produzioni biologiche, le produzioni
«D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.», le produzioni tradizionali e/o di
particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico e culturale.
Tale assunto confligge, invero, con la rilevanza della
già richiamata potenzialità agricola del terreno (non definitivamente trasformato),
che, per effetto della classificazione urbanistica, potrebbe essere destinato
anche in futuro a colture di pregio, facoltà che sarebbe pregiudicata da un
utilizzo generalizzato dell’agrivoltaico con moduli collocati a terra. Inoltre,
il valore agricolo tutelato dalla norma censurata non è solo quello insito
nelle colture di pregio, ma è anche quello legato alle colture e agli utilizzi
tradizionali del suolo a fini agricoli.
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