Il Consiglio Regionale della Liguria sta per approvare un
disegno di legge (n° 121 del 7 luglio 2026) intitolato “Disposizioni di
adeguamento dell'ordinamento regionale”. All’interno ci sono varie
modifiche a leggi regionali. Nel post che segue tratto delle modifiche contenute nei commi da
14 a 16 dell’articolo 1 che vanno a modificare l’articolo 15 legge regionale
sul paesaggio (L.R. 13 del 2014).
Si tratta dell’ennesimo attacco (QUI) della giunta ligure alla tutela del paesaggio nell’entroterra. Attacco più organico già realizzato con una legge regionale del 2021 di riforma della legge quadro sull’urbanistica (LR 36/1997 e s.m.i.). Quella legge del 2021 spezzetta la pianificazione urbanistica dei Comuni più piccoli dell'entroterra ligure e non solo senza che i nuovi strumenti prevedessero l'adeguamento al piano paesaggistico, come ho spiegato QUI.
La scusa è la valorizzazione dell’interno della regione. In realtà il vero motivo è quello di derogare alle norme di tutela ambientale con la solita litania della eccessiva complessità della normativa, dando via libera a speculazioni edilizia, impiantistiche di ogni genere “senza quei rompicoglioni della Soprintendenza”.
Non servono le deroghe per aiutare i Comuni dell'entroterra ligure a rispettare le norme ambientali ed urbanistiche. Se i piccoli Comuni non sono in grado
di aggiornare i loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico e di
applicare una corretta valutazione ambientale strategica delle scelte
urbanistiche, bastava che la Regione li sostenesse sotto il profilo delle
competenze professionali anche favorendo la creazione di uffici di
coordinamento intercomunali.
Come vedremo i rinvii a favore dei Comuni che non
adeguavano i loro strumenti pianificatori affonda già all’epoca delle giunte
regionali di centro sinistra. Quando si tratta di aggirare le norme ambientali
gli opposti si alleano!
Vediamo di seguito cosa dicono queste modifiche per poi analizzarle criticamente..
IL TESTO DEL COMMA 14 ARTICOLO 1 DEL D.D.L.121 del
07.07.2026
“14. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 6
giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di
paesaggio) è abrogato.”
Cosa afferma il testo del comma 1 Art. 15 legge regionale 13/2014 che verrà abrogato: “1. Nei comuni che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2026, non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dall’adozione del PUC o del PSI a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni.”
Le conseguenze della abrogazione sono chiare: prima si prorogava (da ultimo
fino alla fine del 2026) nei Comuni ritardatari l’adeguamento della loro
disciplina urbanistica a quella paesaggistica, ora con l’abrogazione definitiva
questi Comuni hanno il via libera senza adeguarsi alla pianificazione di nuova
generazione e a quella paesaggistica.
La storia delle proroghe del comma 1 articolo 15 legge
regionale 13/2014
Il comma 1 dell’articolo 15 legge regionale 13/2024 è
stato oggetto di varie modifiche in relazione al termine entro il quale il PUC
doveva essere adottato con la conseguenza che fino a quella data potevano
essere comunque rilasciate autorizzazione paesaggistiche. Le modifiche sono
state le seguenti:
- legge regionale n° del 2 aprile 2015,
- art.
3 della legge regionale 8 febbraio 2017, n. 1 ;
- art.
2 della legge regionale 27 luglio 2020, n. 21 ;
- art.
12 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 ;
- art.
17 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 ;
- art.
35 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 ;
- art.
18 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .
I PALESI CONTRASTI DELLE PROROGHE PRECEDENTI E ORA DELLA
AVVENUTA ABROGAZIONE CON IL CODICE DEL PAESAGGIO
Il Ministero dei Beni Culturali, già in sede di approvazione della legge del 2021 di riforma della legge urbanistica ligure, aveva inviato in data 8 giugno
2021 una nota (QUI) nella
quale solleva vari profili di incostituzionalità della legge regionale in
questione con particolare riferimento alla tutela del Paesaggio e quindi
al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito Codice)
nonché agli articoli 9 e 117 lettera s) della Costituzione.
Nello specifico il Ministero affermava in relazione alle
suddette proroghe: “le continue proroghe, l’ultima appunto con questa nuova
legge regionale, relativamente alla applicazione della disciplina di
pianificazione paesaggistica puntuale ai vigenti strumenti urbanistici
comunali, secondo il Ministero di fatto rende inapplicabile tale disciplina in
contrasto con il comma 4 articolo 145 che prevede il termine di 2 anni per la
pianificazione comunale di adeguarsi a detta disciplina puntuale.”
Il comma 4 articolo 145 del Codice del Paesaggio recita:
“4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle
aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le
procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani
medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.”
La lettera del comma 4 articolo 145 del Codice del Paesaggio dimostra che:
1. I termini di adeguamento dei piani
urbanistici comunali al piano paesaggistico lo determinano i piani
paesaggistici stessi
2. Comunque il termine non deve superare i
due anni dalla approvazione del piano paesaggistico.
3. La regione deve stabilire le modalità di
adeguamento ma non i termini altrimenti si riconosce un potere alla Regione di
deroga all’infinito dei piani paesaggistici a livello comunale.
Non solo ma la modifica come pure il testo originario delle due norme in questione sopra riportate appare in contrasto con quanto previsto dal comma 5 articolo 145 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che recita: “La Regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”.
È chiaro che la norma regionale ora abrogata, con le relative proroghe, dal ddl n° 121/2026 rende possibile, senza neppure il rinvio alla scadenza delle proroghe, realizzare nuove costruzioni in palese contrasto con i vincoli paesaggistici presenti senza neppure prevedere esplicitamente il parere della Soprintendenza competente.
LA RATIO DELLA MODIFICA APPORTATA DAL DDL N° 121/2026 AL
COMMA 1 ARTICOLO 15 LEGGE REGIONALE13/2014.
Abrogando il comma 1 articolo 15 legge regionale 13/2024
non finiscono le proroghe all’aggiornamento del PUC per i Comuni ritardatari ma
semmai si esclude definitivamente l’obbligo di adeguarsi con tutte le
conseguenze sopra descritte ma anche altre che derivano dalla ratio della
modifica come risulta con chiarezza dalla relazione al ddl 121 in esame.
La ratio si ricava con chiarezza dalla stessa relazione
al ddl dove si afferma che:
“L’abrogazione della norma è riconducibile a tre
ordini principali di motivazioni:
a) Complessità intrinseca della pianificazione: La redazione di un PUC richiede competenze specialistiche, un'approfondita analisi del territorio e l'espletamento di procedure complesse come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Molti Comuni, specialmente quelli di piccole dimensioni, scontano una cronica carenza di personale tecnico e di risorse finanziarie che rende oggettivamente arduo rispettare le scadenze imposte dalla legge.
b) Evoluzione del quadro normativo e programmatico: La legislazione nazionale e regionale in materia ambientale, paesaggistica, energetica e di governo del territorio è in costante mutamento. In particolare, l’intervenuta introduzione nel contesto della legge urbanistica regionale di nuovi strumenti di pianificazione comunali in alternativa al PUC, quali il PSI e il PUL per i Comuni che saranno individuati dal PTR in corso di approvazione, rende opportuna l’abrogazione dei divieti di cui all’art. 15 della legge n. 13 del 2014 stante la portata innovativa di tali nuovi strumenti normativi e pianificatori.”
Sulla motivazione della lettera a) della suddetta relazione, appare chiaro il
tentativo di aggirare la normativa sulla VAS. Non può essere una scusa le
carenze organizzative e finanziarie dei piccoli Comuni. Se la VAS è applicabile
è un obbligo di derivazione comunitaria. Semmai era obbligo della Regione di
apportare gli strumenti organizzativi e finanziari per supplice alle suddette
carenze.
Sulla motivazione della lettera b) come rilevava già Il Governo nazionale in sede di riforma della legge urbanistica regionale: i contenuti del PIS (articolo 23-bis legge 36/1997) prevedono che questo disciplini aspetti prettamente paesaggistici senza alcun necessario ed obbligatorio coordinamento con il piano paesaggistico violando il già richiamato articolo 135 del Codice ma anche l’articoli 143 che definisce il contenuto della pianificazione paesaggistica (QUI). La stessa critica, secondo il Ministero, vale anche per il contenuto del PUL (articolo 24 legge 36/1997).
LE ULTERIORI ABROGAZIONI
DEL DDL 121
N.B. le abrogazioni di cui ai commi 15 e 16 articolo 1
ddl 121/2026 si limitano a chiudere il cerchio visto che si elimina
definitivamente l’obbligo dei Comuni inadempienti sotto il profilo urbanistico
e paesaggistico viene del tutto eliminato. Infatti, le norme abrogate recitavano:
“2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31
dicembre 2026 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’articolo
15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo
unico della normativa regionale in materia di paesaggio).
2 bis. Per i comuni tenuti alla formazione del
PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei
termini previsti dall’articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le
limitazioni stabiliti dall’articolo
15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico
della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e
integrazioni.”
“1 bis. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31
dicembre 2026 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’articolo
15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo
unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive
modificazioni e integrazioni.
1 ter. Per i comuni tenuti alla formazione del PSI
sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei
termini previsti dall’articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le
limitazioni stabiliti dall’articolo
15, comma, 1 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e
integrazioni”.
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