venerdì 24 gennaio 2025

Rifiuti elettronici: recupero materie critiche e nuova disciplina recupero “uno contro uno”, “uno contro zero”

L’articolo 14-bis della legge 166/2024 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 131/2024 modifica varie norme al Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE). La finalità generale delle modifiche è di recuperare e valorizzare le materie prime critiche e/o strategiche (QUI trovate ampia informazioni su cosa sono e come sono disciplinate estrazioni e riciclaggio) generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente 'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo.

In sintesi le modifiche più significative:

1. I sistemi collettivi (QUI) devono progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione   dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Se non adempiono l’obbligo scatta una sanzione in percentuale dei ricavi del sistema collettivo

2. viene completamente sostituito l’articolo 11 del DLgs 49/2014 che disciplina il ritiro uno contro uno (ritirare il RAEE consegnato dal consumatore a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente) e uno contro zero (obbligo di ritiro gratuito "uno contro zero" dei tecno rifiuti di piccolissime dimensioni conferiti dall'utenza).  

Si veda anche documento indirizzo centro coordinamento RAEE nella attuazione legge 166/2024 QUI.

 

Analizziamo la ricostruzione delle suddette modifiche

 

 

 

SISTEMI COLLETTIVI (ARTICOLO 10 DLGS 49/2014)

Il primo comma dell’articolo 10 del DLgs 49/2024 prevede che i produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.

L’articolo 14-bis della legge 166/2024 introduce un comma successivo a quello sopra citato che prevede: i sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione   dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis che recita: “sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio”

 


 

RITIRO DI AEE SECONDO I SISTEMI “UNO CONTRO UNO” E “UNO CONTRO ZERO” (ARTICOLO11 DLgs 49/2014)

L’articolo 14-bis della legge 166/20924 sostituisce l’articolo 11 del DLgs 49/2014 che ora recita:

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.


2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.


3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.


4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o) Decreto Legislativo 152/2006 (QUI), è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i  locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo  183, comma 1, lettera mm) del DLgs 152/2006 (QUI), o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica impianti rifiuti), 213 (AIA) e 216 (comunicazione inizio attività operazioni recupero) e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto  legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. 

Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (disciplina dell'AIA). Vale a dire non servono autorizzazioni ordinarie, iscrizione Albo Gestori rifiuti, Autorizzazione Integrate ambientali, comunicazioni inizio attività recupero rifiuti.

I rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove ritirati elettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito preliminare.

Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40 (QUI). Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2 DLgs 49/2014 (QUI).

 

5. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, in conformità all'articolo 187, comma 1 (“È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'integrità delle apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.

 

6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 DLgs 152/2006 (QUI), né all'obbligo di comunicazione  di  cui  all'articolo 189, comma 3 (QUI), del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3 (QUI) del  DLgs 152/2006.

 

7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 DLgs 152/2006 (QUI).

 

8. Il trasporto di cui al comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

 

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

 

10. I regolamenti di cui ai Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (QUI) e 31 maggio 2016, n.121 (QUI) sono abrogati.

 

 


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