L’articolo 14-bis della
legge 166/2024 (QUI)
che ha convertito il Decreto Legge 131/2024 modifica varie norme al Decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE). La finalità
generale delle modifiche è di recuperare e valorizzare le materie prime critiche e/o strategiche (QUI trovate ampia informazioni su cosa sono e come sono disciplinate estrazioni e riciclaggio) generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di
impegnare in modo efficiente 'eco-contributo, anche per migliorare il livello
di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne
il corretto riciclo.
In sintesi le modifiche
più significative:
1. I sistemi collettivi (QUI)
devono progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta
separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.
Se non adempiono l’obbligo scatta una sanzione in percentuale dei ricavi del sistema
collettivo
2. viene completamente
sostituito l’articolo 11 del DLgs 49/2014 che disciplina il ritiro uno contro
uno (ritirare il RAEE consegnato dal consumatore a fronte dell’acquisto di un
nuovo prodotto equivalente) e uno contro zero (obbligo di ritiro gratuito
"uno contro zero" dei tecno rifiuti di piccolissime
dimensioni conferiti dall'utenza).
Si veda anche documento
indirizzo centro coordinamento RAEE nella attuazione legge 166/2024 QUI.
Analizziamo la
ricostruzione delle suddette modifiche
SISTEMI COLLETTIVI
(ARTICOLO 10 DLGS 49/2014)
Il primo comma
dell’articolo 10 del DLgs 49/2024 prevede che i produttori che non adempiono ai
propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema
collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo
con i produttori di AEE. L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti
non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per
l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.
L’articolo 14-bis della
legge 166/2024 introduce un comma successivo a quello sopra citato che prevede:
i sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a
progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione
e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della raccolta
separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio.
Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare
impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell'esercizio
precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che
descrive i programmi di comunicazione realizzati nell'esercizio precedente,
allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione
fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione
integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo
interessato la sanzione di cui all'articolo 38, comma 6-bis che recita: “sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del
totale dei ricavi realizzati dal sistema collettivo inadempiente nell'esercizio
precedente a quello in cui si è verificata la violazione. Le somme derivanti
dalle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la
realizzazione di programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione
dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici
ambientali ed economici del loro corretto riciclaggio”
RITIRO DI AEE SECONDO I
SISTEMI “UNO CONTRO UNO” E “UNO CONTRO ZERO” (ARTICOLO11 DLgs 49/2014)
L’articolo 14-bis della
legge 166/20924 sostituisce l’articolo 11 del DLgs 49/2014 che ora recita:
1. I distributori
assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o
elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito
di cui al primo periodo può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori
di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di
provvedere al ritiro dei RAEE professionali.
2. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L'attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza.
3. I distributori, ivi compresi, nei casi di cui al comma 1, coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante apposite comunicazioni nel proprio sito internet. Nel caso di cui al comma 2, i distributori sono altresì tenuti a informare i consumatori dell'assenza dell'obbligo di acquistare altra o analoga merce ai sensi del medesimo comma.
4. Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o) Decreto Legislativo 152/2006 (QUI), è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità a quanto previsto dal comma 5, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 183, comma 1, lettera mm) del DLgs 152/2006 (QUI), o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione unica impianti rifiuti), 213 (AIA) e 216 (comunicazione inizio attività operazioni recupero) e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato.
Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (disciplina dell'AIA). Vale a dire non servono autorizzazioni ordinarie, iscrizione Albo Gestori rifiuti, Autorizzazione Integrate ambientali, comunicazioni inizio attività recupero rifiuti.
I rifiuti ritirati ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere raggruppati e, ove
ritirati elettivamente, depositati per tipologia nella stessa area di deposito
preliminare.
Il trasporto dal deposito
al centro di raccolta o all'impianto di trattamento può avvenire, a scelta del
distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il
quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno
dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 annesso al Decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40 (QUI).
Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in
cui il quantitativo ritirato e depositato non raggiunga i 3.500 chilogrammi. I
dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita,
raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell'area di deposito
preliminare, sono conservati da ciascun distributore per tre anni. Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico
del distributore, i dati di cui al periodo precedente sono comunicati al Centro
di coordinamento per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2 DLgs 49/2014 (QUI).
5. Il deposito preliminare
alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche
mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi,
in conformità all'articolo 187, comma 1 (“È vietato miscelare rifiuti
pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione
di sostanze pericolose”), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L'integrità delle
apparecchiature è garantita mediante l'adozione di ogni precauzione idonea a
evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di
sostanze pericolose. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche
di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica,
possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla
raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di
comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il
deposito in conformità alle disposizioni del presente decreto.
6. I distributori o i
soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2
del presente articolo non sono soggetti
all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui
all'articolo 190 DLgs 152/2006 (QUI), né all'obbligo di comunicazione di
cui all'articolo 189, comma 3 (QUI),
del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo
188-bis, comma 3 (QUI) del DLgs 152/2006.
7. Le operazioni di
deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e
dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 DLgs 152/2006 (QUI).
8. Il trasporto di cui al
comma 4, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di
deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento
di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale
e il luogo di destinazione.
9. Le disposizioni dei
commi da 1 a 8 si applicano altresì al ritiro di RAEE effettuato dagli
installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello
svolgimento della propria attività.
10. I regolamenti di cui
ai Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 marzo 2010, n. 65 (QUI)
e 31 maggio 2016, n.121 (QUI)
sono abrogati.
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