Il Dpr definisce le modalità di acquisizione del ruolo di
ispettore e i principi e criteri generali per lo svolgimento della loro
attività.
Vediamo di seguito i contenuti generali del DPR, i criteri da rispettare nello svolgimento delle ispezioni da parte dei dipendenti delle Arpa ed infine le modalità con le quali i cittadini possono segnalare al SNPA e quindi alle singole Arpa potenziali illeciti ambientali ed il modo in cui le Arpa devono trattarle.
CONTENUTI GENERALI DEL DPR 186/2024
Il Dpr è in attuazione dell’articolo 14, comma 1, della
legge 28 giugno 2016, n. 132 che recita: “L'ISPRA, con il contributo delle
agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di
regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale,
ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e
regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri
generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio
della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli
siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.”
Il Dpr definisce le modalità di acquisizione della
qualifica di ispettore, i titoli necessari per diventare ispettore, la formazione
e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi.
Inoltre, secondo l’articolo 4 del Dpr il personale
ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di
controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 132
del 2016.
Il personale ispettivo può svolgere attività ispettive soltanto
nell'ambito delle articolazioni organizzative alle quali i regolamenti interni
dell'ISPRA e delle Agenzie demandano lo svolgimento di attività di controllo e
per le quali hanno conseguito la formazione.
La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti
ai percorsi formativi. Gli ispettori
ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione
e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di
appartenenza.
PRINCIPI E CRITERI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
L’articolo 5 del Dpr definisce i principi e criteri
generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.
1. rispetto legge anticorruzione (QUI);
2. costituzione di un apposito gruppo ispettivo, formato
da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità
delle attività da effettuare;
3. i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio;
4. sostituzione dell’ispettore in caso di situazioni di
incompatibilità e/o conflitto di interessi;
5. Il personale ispettivo è munito di un tesserino di riconoscimento
rilasciato dall'ente di appartenenza sulla base di un modello approvato dal
Consiglio del SNPA;
6. Le attività ispettive consistono anche
nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione;
nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio
con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione
dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo; l'attività ispettiva è coperta da riservatezza;
8. il responsabile della articolazione organizzativa
prevista dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle, può designare altro
personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a
offrire un supporto tecnico specialistico alle attività ispettive, a condizione
che rientri nella dotazione organica dell'ente di appartenenza;
9. delle operazioni è redatto processo verbale che deve
essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonché
dai soggetti destinatari dell'ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi
incaricati;
10. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti
sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita
o non acquisibile d'ufficio. Il processo verbale, vedi sopra punto 9, contiene
le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli
incaricati presenti sul luogo dell'ispezione, compresi eventuali rifiuti a
fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni
o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell'ispezione ha diritto a
ottenere copia del verbale.
MODALITÀ PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AMBIENTALI DA
PARTE DEI CITTADINI (articolo 7)
Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare
all'ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali.
Le segnalazioni sono effettuate anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell'ISPRA e delle Agenzie.
La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi:
a) le generalità del soggetto che effettua la
segnalazione;
b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi che
consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti
segnalati;
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono
riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
f) l'indicazione
di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare
la fondatezza dei fatti segnalati;
g) l'eventuale documentazione fotografica.
Fermo restando l'obbligo per l'ISPRA e le Agenzie di approfondire
gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni può essere
effettuata nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza;
b) contenuto generico e non circostanziato;
c) richieste
genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo del SNPA;
d) manifesta incompetenza dell'ente ricevente a
provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso, l'ente ricevente trasmette
senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente.
Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per l'ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie.
La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (QUI).
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento (21/12/2024), l'ISPRA e le Agenzie adottano i propri regolamenti
interni al fine di attuare le norme del Dpr.
FUNZIONI SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
L’articolo 10 (QUI) della legge 191/2024 integra le funzioni del Sistema delle Arpa aggiungendo all’articolo 3 (QUI) della legge 132/2016 che ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 di detto articolo 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.
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