Il Regolamento UE 2023/1115 QUI (di seguito Regolamento) disciplina la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione (la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta) e al degrado forestale inteso come i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di: foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o foreste primarie in foreste piantate.
Il Regolamento abroga il Regolamento
(UE) n. 995/2010 (QUI).
Vengono introdotti vincoli maggiori sulla tracciabilità delle materie prime e
sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.
Il Regolamento prevede
scadenze temporali ravvicinate a carico degli Stati membri ma ora con un nuovo
Regolamento (2024/3234-QUI)
le scadenze più rilevanti del
Regolamento sono state spostate di oltre 2 anni sotto l’azione della lobby
degli industriali importatori esportatori di materie prime e prodotti legati ad
azioni di deforestazione.
Di seguito gli spostamenti temporali dell’adempimento degli obblighi principali. Per definire meglio le conseguenze degli spostamenti si veda l’analisi degli articoli più significativi che avevo analizzato in questo post del 2023 QUI al momento della pubblicazione del Regolamento.
Il paragrafo 2 articolo
29 del Regolamento 2023/1115 prevede che il 29 giugno 2023 è assegnato a
tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi,
o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie
prime che non rispettano il Regolamento stesso. L’elenco dei paesi, o parti di
paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione
adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 36,
paragrafo 2 (QUI),
non oltre il 30 dicembre 2024. Tale elenco è riesaminato e, se del caso,
aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.
Il Regolamento UE
2024/3234 sposta la suddetta data del 30 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.
Soprattutto il Nuovo Regolamento 2024/3234 modifica l’articolo 37 del Regolamento 2023/1115, stabilendo che il Regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025 (quindi non più dal 26 giugno 2023). Non solo ma si stabilisce che il Regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025. Si tratta in particolare: il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
PROROGHE DEGLI OBBLIGHI DI SINGOLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
Stabilendo ulteriori
proroghe il Regolamento 2024/3234 prevede che gli articoli da 3 a 13,
gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 del Regolamento si
applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.
In sostanza di prorogano
di oltre 2 anni l’entrata in vigore delle parti più significative del
Regolamento 2023/1115, in particolare si vedano sugli spostamenti delle
scadenze temporali degli obblighi più significativi:
Spostamento entrata in
vigore norme su divieti import esport prodotti da deforestazione
Si sposta l’entrata in vigore dell’articolo 3 del Regolamento che è quello che prevede le materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;) e i prodotti interessati (i prodotti elencati nell’allegato I- (QUI),che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate) non sono immessi o messi a disposizione sul mercato UE o esportati fuori della UE, a meno che non soddisfino la definizione di deforestazione zero.
Dove per deforestazione zero si intendono:
a) i prodotti interessati
contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate
prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31
dicembre 2020; e
b) nel caso di prodotti
interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è
stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31
dicembre 2020.
In altri termini significa
che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di
applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la
produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale
dopo il 31 dicembre 2020.
Spostamento obblighi
della dichiarazione di dovuta diligenza
L’articolo 3 del
Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o
messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato
devono rispettare l’obbligo della dichiarazione di dovuta diligenza ex
paragrafo 2 articolo 4 del Regolamento (QUI).
Spostamento obblighi di
informazione dell’operatore (articoli 8-9-10-11 del Regolamento)
Per operatore secondo il
Regolamento si intende la persona fisica o giuridica che nel corso di
un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.
Secondo l’articolo 8
(QUI)
del Regolamento prima di immettere sul mercato o di esportare dal
mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore esercita la
dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati
forniti da ciascun fornitore. In particolare, la dovuta diligenza comprende:
a) la raccolta delle informazioni e dei documenti
necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 (QUI);
b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo
10 del Regolamento (QUI)
tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a
essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L’operatore non
immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione
del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati
siano non conformi. Il Paragrafo 2 articolo 10 del Regolamento elenca i criteri
per la valutazione del rischio;
c) le misure di attenuazione del rischio di cui
all'articolo 11 del Regolamento QUI:
a eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a
norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo
trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli
sul mercato o di esportarli l’operatore adotta procedure e misure di
attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o
solo trascurabile
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra analizzato
risulta molto discutibile l’affermazione del comunicato (QUI)
del Consiglio Europe del 20 novembre 2024: “La modifica puntuale del
regolamento non altera la sostanza delle norme già esistenti, ossia ridurre al
minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel
mondo immettendo sul mercato dell'UE o esportando dall'UE unicamente prodotti a
deforestazione zero, quelli cioè prodotti su terreni non soggetti a
deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020”
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