sabato 18 gennaio 2025

Rinviata la applicazione del Regolamento UE contro la deforestazione

Il Regolamento UE 2023/1115 QUI (di seguito Regolamento) disciplina la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione (la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta) e al degrado forestale inteso come i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di: foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o foreste primarie in foreste piantate.

Il Regolamento abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 (QUI). Vengono introdotti vincoli maggiori sulla tracciabilità delle materie prime e sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.

Il Regolamento prevede scadenze temporali ravvicinate a carico degli Stati membri ma ora con un nuovo Regolamento (2024/3234-QUI) le scadenze più rilevanti  del Regolamento sono state spostate di oltre 2 anni sotto l’azione della lobby degli industriali importatori esportatori di materie prime e prodotti legati ad azioni di deforestazione.

Di seguito gli spostamenti temporali dell’adempimento degli obblighi principali. Per definire meglio le conseguenze degli spostamenti si veda l’analisi degli articoli più significativi che avevo analizzato in questo post del 2023 QUI al momento della pubblicazione del Regolamento.

  

 

Il paragrafo 2 articolo 29 del Regolamento 2023/1115 prevede che il 29 giugno 2023 è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. La Commissione classifica paesi, o parti di paesi, che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime che non rispettano il Regolamento stesso. L’elenco dei paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 36, paragrafo 2 (QUI), non oltre il 30 dicembre 2024. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario alla luce dei nuovi elementi di prova.

Il Regolamento UE 2024/3234 sposta la suddetta data del 30 dicembre 2024 al 30 giugno 2025.

 

Soprattutto il Nuovo Regolamento 2024/3234 modifica l’articolo 37 del Regolamento 2023/1115, stabilendo che il Regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2025 (quindi non più dal 26 giugno 2023). Non solo ma si stabilisce che il Regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2028 al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025. Si tratta in particolare: il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

 

PROROGHE DEGLI OBBLIGHI DI SINGOLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO

Stabilendo ulteriori proroghe il Regolamento 2024/3234 prevede che gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 del Regolamento si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

In sostanza di prorogano di oltre 2 anni l’entrata in vigore delle parti più significative del Regolamento 2023/1115, in particolare si vedano sugli spostamenti delle scadenze temporali degli obblighi più significativi:

 

Spostamento entrata in vigore norme su divieti import esport prodotti da deforestazione

Si sposta l’entrata in vigore dell’articolo 3 del Regolamento che è quello che prevede le materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;) e i prodotti interessati (i prodotti elencati nell’allegato I- (QUI),che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate) non sono immessi o messi a disposizione sul mercato UE o esportati fuori della UE, a meno che non soddisfino la definizione di deforestazione zero. 

Dove per deforestazione zero si intendono:

a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e

b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.

In altri termini significa che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

 

Spostamento obblighi della dichiarazione di dovuta diligenza

L’articolo 3 del Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato devono rispettare l’obbligo della dichiarazione di dovuta diligenza ex paragrafo 2 articolo 4 del Regolamento (QUI).

 

Spostamento obblighi di informazione dell’operatore (articoli 8-9-10-11 del Regolamento)

Per operatore secondo il Regolamento si intende la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.

Secondo l’articolo 8 (QUI) del Regolamento prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. In particolare, la dovuta diligenza comprende:

a) la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9 (QUI);

b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del Regolamento (QUI) tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. L’operatore non immette sul mercato o esporta i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi. Il Paragrafo 2 articolo 10 del Regolamento elenca i criteri per la valutazione del rischio;

c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11 del Regolamento QUI: a eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l’operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile

 

  

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra analizzato risulta molto discutibile l’affermazione del comunicato (QUI) del Consiglio Europe del 20 novembre 2024: “La modifica puntuale del regolamento non altera la sostanza delle norme già esistenti, ossia ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo immettendo sul mercato dell'UE o esportando dall'UE unicamente prodotti a deforestazione zero, quelli cioè prodotti su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020

 

 


 

 




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