La direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2023 (QUI) mira ad assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia
degli uffici pubblici istituzionalmente competenti al rilascio di provvedimenti
e atti rientranti nell'ambito dell'Investimento 3 - Componente C2 del PNRR,
articolato nei sub-investimenti «Italia a 1 giga», «Italia 5G», «Scuola
connessa»; «Sanità connessa»; «Collegamento isole minori».
La direttiva come
dimostro nel post che segue ha anticipato le più recenti normative che hanno
prodotto un favor legis unilaterale per la installazione delle antenne di
telefonia mobile in deroga ai poteri comunali (pochi ma riconosciuti dalla
legge ancora vigente ma derogata), aumentando limiti di emissione dei campi
elettromagnetici in violazione del principio di precauzione inserito perfino
nella nostra Costituzione.
Per questo proprio
alla luce delle normative più recenti e successive vale la pena tornare su
questa direttiva il cui linguaggio operativo e meno legislativo chiarisce
ancora di più il significato concreto delle leggi approvate successivamente
alla stessa.
SCOPO DELLA
DIRETTIVA: ANTICIPARE LA NORMATIVA SUCCESSIVA CHE HA FORMALIZZATO E
SISTEMATIZZATO UN FAVOR LEGIS UNILATERALE PER LE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
Scopo della
direttiva è l'emanazione di linee di azione, condivise dai ministeri coinvolti
nella strategia nazionale riferita agli interventi relativi alle reti di comunicazione elettronica,
finalizzate ad ottenere e diffondere modelli di semplificazione procedimentale,
conformi alle vigenti disposizioni legislative e fondate sui principi di
competenza amministrativa e leale collaborazione istituzionale.
In realtà questa
direttiva non è altro che una sorta di chiave di lettura indirizzata ai
decisori in materia di reti di comunicazione a cominciare da quelle relative
agli impianti di telefonia mobile soprattutto versione TG, che traduce in un
linguaggio meno giuridico e più operativo quello che la normativa nazionale da
anni sta producendo: una corsia preferenziale per questi impianti in deroga a
norme ambientali e soprattutto in deroga ai poteri dei comuni in materia sempre
più tagliati fuori da ogni potere decisionale sulla localizzazione delle
antenne di telefonia mobile.
La Direttiva ha in altri termini anticipato le più recenti normative, pubblicate nel 2024, che hanno prodotto un favor legis unilaterale per i gestori di telefonia mobile. Si fa riferimento:
1. la triplicazione dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici da
impianti di telefonia mobile (QUI);
2. la riforma del
Codice delle Comunicazioni elettroniche QUI.
3. l’aggiramento
dei piani di localizzazione antenne di competenza dei Comuni: QUI. Questo nonostante questa competenza permanga nella legislazione
vigente e fino alle ultime modifiche ancora utilizzabile dalle Amministrazioni
locali per cercare di tutelare i cittadini dal rischio dei campi
elettromagnetici come spiegavo in questo post QUI di poco precedente alla direttiva di seguito esaminata.
4. quanto sopra
sostenuto dalla stessa UE con un Regolamento specifico, QUI, che promuove il silenzio assenso per le antenne quando i decisori non
rispettano i termini per pronunciarsi sulla autorizzazione alle stesse.
Insomma, una normativa prodotta anche in barba con i dubbi della comunità scientifica sui rischi delle emissioni da antenne di telefonia soprattutto per il 5G. Dubbi sanciti autorevolmente perfino da una ricerca dell’ufficio studi del Parlamento UE: QUI.
Vediamo gli aspetti
più significativi di questa direttiva...
DESTINATARI DELLA
DIRETTIVA E OPERE OGGETTO DELLA DIRETTIVA
La presente
direttiva ha come destinatari tutti i soggetti pubblici titolari di compiti e
funzioni amministrative per la realizzazione degli interventi e delle opere
indicate sopra individuate, in via di prima applicazione:
a) nelle
infrastrutture di comunicazione elettronica e nei relativi diritti di passaggio
di cui all'art. 43 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;
b) nelle
infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'art. 44 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;
c) negli apparati
con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o per la modifica delle caratteristiche
trasmissive;
d) nelle opere
civili, negli scavi e nell'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 49 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;
e) nelle opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di
accesso a banda ultra larga.
La direttiva non introduce disposizioni innovative o in contrasto con le disposizioni legislative dell'ordinamento di settore e non comporta deroghe ai regimi di tutela speciale (vincoli storico-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, urbanistici). Non introduce ma come abbiamo visto costituisce il veicolo, con l'imprimatur della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le nuove normative sopra riportate.
PRINCIPI OPERATIVI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Per l'installazione
delle reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica.
Trasparenza delle
informazioni da rendere in ordine all'avanzamento dei lavori, corresponsione
delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli
interventi di installazione e manutenzione.
È raccomandato alle amministrazioni di operare una ricognizione preliminare per verificare se gli interventi riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
opere civili caratterizzate da interventi di totale interramento;
interventi che insistono su aree caratterizzate dall'assenza di vincoli;
interventi che non sono strutturati in zone sismiche;
interventi che non determinano interferenze con le altre reti pubbliche di servizi; infrastrutture che rispettano, per dimensioni, altezza e consistenza, gli standard urbanistici di zona;
interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea;
interventi effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini-trincea;
infrastrutture insistenti sul sedime ferroviario o autostradale che siano stati oggetto di preventivi accordi conclusi tra i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione e gli enti titolari dell'uso del predetto sedime.
DIVIETI DI AZIONI
AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Non è consentito ai
destinatari della presente direttiva:
a) di aggravare i
procedimenti autorizzatori in materia di gestione del suolo pubblico;
b) di frapporre
immotivati ostacoli alla definita localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture oggetto della
presente direttiva;
c) di imporre, in
contrasto le normative primarie e speciali, divieti generalizzati di
localizzazione, nonché di adottare e/o approvare regolamenti che prevedano,
fuori dei casi di legge, attività istruttorie e decisorie in materia di reti
pubbliche di comunicazione;
d) di modificare i
limiti ed i parametri tecnici di funzionamento delle reti, stabiliti a livello
nazionale;
e) di esigere oneri
o canoni che non siano stabiliti per legge;
f) di emettere
ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di sospendere o inibire
l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle reti di comunicazione;
g) di introdurre
nei procedimenti amministrativi prescrizioni regolatorie, adempimenti e misure
non previste dalla legislazione di settore.
SILENZIO ASSENSO
Le istanze di
autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda:
a) non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego;
b) non sia stato espresso un parere negativo da
parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli in materia di vigilanza sanitaria
e ambientale;
c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Tale ipotesi non preclude, tuttavia, l'autorizzazione degli interventi nel caso in cui la conferenza di servizi esprima la propria determinazione finale entro il previsto termine di conclusione.
Decorso il termine suddetto, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
SEGNALAZIONI DEI
GESTORI SULLE VIOLAZIONI DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I soggetti pubblici
titolari di competenze di amministrazione attiva sono responsabili della
proficua e leale collaborazione istituzionale e devono evitare l'adozione di
atti o di comportamenti che possano determinare interruzioni o ritardi nella
realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione.
Le stazioni
appaltanti e i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche
di comunicazione segnalano al
Dipartimento per la trasformazione digitale atti e comportamenti che possano
integrare violazione della presente direttiva, anche ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 (QUI) del Decreto-legge n° 77/2021 per il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.
Nessun commento:
Posta un commento