giovedì 16 gennaio 2025

La direttiva del Governo Meloni che ha anticipato le unilaterali leggi a favore delle antenne di telefonia mobile

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2023 (QUI) mira ad assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici istituzionalmente competenti al rilascio di provvedimenti e atti rientranti nell'ambito dell'Investimento 3 - Componente C2 del PNRR, articolato nei sub-investimenti «Italia a 1 giga», «Italia 5G»,  «Scuola  connessa»; «Sanità connessa»; «Collegamento isole minori».

La direttiva come dimostro nel post che segue ha anticipato le più recenti normative che hanno prodotto un favor legis unilaterale per la installazione delle antenne di telefonia mobile in deroga ai poteri comunali (pochi ma riconosciuti dalla legge ancora vigente ma derogata), aumentando limiti di emissione dei campi elettromagnetici in violazione del principio di precauzione inserito perfino nella nostra Costituzione.

Per questo proprio alla luce delle normative più recenti e successive vale la pena tornare su questa direttiva il cui linguaggio operativo e meno legislativo chiarisce ancora di più il significato concreto delle leggi approvate successivamente alla stessa.

 


SCOPO DELLA DIRETTIVA: ANTICIPARE LA NORMATIVA SUCCESSIVA CHE HA FORMALIZZATO E SISTEMATIZZATO UN FAVOR LEGIS UNILATERALE PER LE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE

Scopo della direttiva è l'emanazione di linee di azione, condivise dai ministeri coinvolti nella strategia nazionale riferita agli interventi relativi alle reti di comunicazione elettronica, finalizzate ad ottenere e diffondere modelli di semplificazione procedimentale, conformi alle vigenti disposizioni legislative e fondate sui principi di competenza amministrativa e leale collaborazione istituzionale.

In realtà questa direttiva non è altro che una sorta di chiave di lettura indirizzata ai decisori in materia di reti di comunicazione a cominciare da quelle relative agli impianti di telefonia mobile soprattutto versione TG, che traduce in un linguaggio meno giuridico e più operativo quello che la normativa nazionale da anni sta producendo: una corsia preferenziale per questi impianti in deroga a norme ambientali e soprattutto in deroga ai poteri dei comuni in materia sempre più tagliati fuori da ogni potere decisionale sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile.

La Direttiva ha in altri termini anticipato le più recenti normative, pubblicate nel 2024, che hanno prodotto un favor legis unilaterale per i gestori di telefonia mobile. Si fa riferimento:

1. la triplicazione dei limiti di emissione dei campi elettromagnetici da impianti di telefonia mobile (QUI);

2. la riforma del Codice delle Comunicazioni elettroniche QUI.

3. l’aggiramento dei piani di localizzazione antenne di competenza dei Comuni: QUI. Questo nonostante questa competenza permanga nella legislazione vigente e fino alle ultime modifiche ancora utilizzabile dalle Amministrazioni locali per cercare di tutelare i cittadini dal rischio dei campi elettromagnetici come spiegavo in questo post QUI di poco precedente alla direttiva di seguito esaminata.

4. quanto sopra sostenuto dalla stessa UE con un Regolamento specifico, QUI, che promuove il silenzio assenso per le antenne quando i decisori non rispettano i termini per pronunciarsi sulla autorizzazione alle stesse.

Insomma, una normativa prodotta anche in barba con i dubbi della comunità scientifica sui rischi delle emissioni da antenne di telefonia soprattutto per il 5G. Dubbi sanciti autorevolmente perfino da una ricerca dell’ufficio studi del Parlamento UE: QUI.

 

Vediamo gli aspetti più significativi di questa direttiva...


 

DESTINATARI DELLA DIRETTIVA E OPERE OGGETTO DELLA DIRETTIVA

La presente direttiva ha come destinatari tutti i soggetti pubblici titolari di compiti e funzioni amministrative per la realizzazione degli interventi e delle opere indicate sopra individuate, in via di prima applicazione:

a) nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e nei relativi diritti di passaggio di cui all'art. 43 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;

b) nelle infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'art. 44 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;

c) negli apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o per la modifica delle caratteristiche trasmissive;

d) nelle opere civili, negli scavi e nell'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 49 (QUI) del Decreto legislativo n. 259/2003;

e) nelle opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga.

La direttiva non introduce disposizioni innovative o in contrasto con le disposizioni legislative dell'ordinamento di settore e non comporta deroghe ai regimi di tutela speciale (vincoli storico-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, urbanistici). Non introduce ma come abbiamo visto costituisce il veicolo, con l'imprimatur della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le nuove normative sopra riportate. 

 

 

PRINCIPI OPERATIVI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

Per l'installazione delle reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.

Trasparenza delle informazioni da rendere in ordine all'avanzamento dei lavori, corresponsione delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione.

È raccomandato alle amministrazioni di operare una ricognizione preliminare per verificare se gli interventi riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

opere civili caratterizzate da interventi di totale interramento; 

interventi che insistono su aree caratterizzate dall'assenza di vincoli; 

interventi che non sono strutturati in zone sismiche; 

interventi che non determinano interferenze con le altre reti pubbliche di servizi; infrastrutture che rispettano, per dimensioni, altezza e consistenza, gli standard urbanistici di zona; 

interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la  metodologia della micro trincea; 

interventi effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini-trincea; 

infrastrutture insistenti sul sedime ferroviario o autostradale che siano stati oggetto di preventivi accordi conclusi tra i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione e gli enti titolari dell'uso del predetto sedime.

 


DIVIETI DI AZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Non è consentito ai destinatari della presente direttiva:

a) di aggravare i procedimenti autorizzatori in materia di gestione del suolo pubblico;

b) di frapporre immotivati ostacoli alla definita localizzazione, coubicazione e condivisione delle   infrastrutture oggetto della presente direttiva;

c) di imporre, in contrasto le normative primarie e speciali, divieti generalizzati di localizzazione, nonché di adottare e/o approvare regolamenti che prevedano, fuori dei casi di legge, attività istruttorie e decisorie in materia di reti pubbliche di comunicazione;

d) di modificare i limiti ed i parametri tecnici di funzionamento delle reti, stabiliti a livello nazionale;

e) di esigere oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

f) di emettere ordinanze contingibili e urgenti al solo fine di sospendere o inibire l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle reti di comunicazione;

g) di introdurre nei procedimenti amministrativi prescrizioni regolatorie, adempimenti e misure non previste dalla legislazione di settore.

 

 

 

SILENZIO ASSENSO

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda:

a) non sia stato comunicato un provvedimento di diniego;

b) non sia stato espresso un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli in materia di vigilanza sanitaria e ambientale;

c) non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Tale ipotesi non preclude, tuttavia, l'autorizzazione degli interventi nel caso in cui la conferenza di servizi esprima la propria determinazione finale entro il previsto termine di conclusione.

Decorso il termine suddetto, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione   europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

 

 

SEGNALAZIONI DEI GESTORI SULLE VIOLAZIONI DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I soggetti pubblici titolari di competenze di amministrazione attiva sono responsabili della proficua e leale collaborazione istituzionale e devono evitare l'adozione di atti o di comportamenti che possano determinare interruzioni o ritardi nella realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione.

Le stazioni appaltanti e i soggetti affidatari della realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione segnalano al Dipartimento per la trasformazione digitale atti e comportamenti che possano integrare violazione della presente direttiva, anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 12 (QUI) del Decreto-legge n° 77/2021 per il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

 


Nessun commento:

Posta un commento