Una
recentissima sentenza del Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 (vedi QUI) afferma
principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle
vicinanze di aree residenziali.
Si
tratta di una normativa, quella delle industrie insalubri, poco considerata dai
nostri amministratori locali come dimostrano molte vicende anche recenti:
impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti od impianto inerti in
località Lagoscuro od ancora la cava Fornace sopra Pegazzano (per questa ultima vedi QUI).
Una
normativa che riconosce un rilevante potere, ai Comuni sotto il profilo della
pianificazione urbanistica e al Sindaco sotto il profilo di ordinanza nella sua
veste di Autorità Sanitaria, per tutelare la salute contro le attività
considerate industrie insalubri.
Ma
cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato? Vediamo riassunti, in termini generali quindi
a prescindere dal fatto giudicato, i principi di regolamentazione della
localizzazione di queste attività:
1. l’opportunità di una
diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli
insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali
di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato
Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia
Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel
debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;
2. se con adeguata
motivazione, l’attività insistente su un
sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra
che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili
in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse
collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il
potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti
l’igiene e la salute dei residenti;
3. che le norme tecniche
attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di
sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di
1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici
destinati a residenza
4. la fascia di rispetto,
dalla collocazione di dette industrie insalubri, riguarda non solo i confini delle zone
residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”
5. se le distanze adeguate
(stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni,
dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli
ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti sono preclusi, con deroghe al massimo per le
costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in
terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre
6. se è vero che normativa
nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non
prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati, non è precluso né illogico fissare con
norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216
del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute
pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).
IMPIANTI SPEZZINI A CUI
SI POSSONO APPLICARE I PRINCIPI DEL CONSIGLIO DI STATO: DUE ESEMPI
L’impianto di
trattamento rifiuti in località Saliceti costituisce industria insalubre di prima classe
nel senso sopra esaminato. Infatti tratta materiali come i rifiuti solidi che
rientrano (punto 100) nella lettera b) dei prodotti e materiali che se lavorati
dalle imprese le fanno automaticamente rientrare nella classificazione di
industria insalubre di prima classe ai sensi del Decreto Ministeriale 5/9/1994:
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle
leggi sanitarie.
I due impianti di
trattamento inerti
dai residui lavorazione del marmo in località Lagoscuro rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il punto
83 sezione B Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83) Minerali e
rocce: macinazione, frantumazione.
LA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI E I RELATIVI POTERI DEL SINDACO NON
è SUPERATA DALLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
L’impianto di Saliceti è soggetto ad autorizzazione
specifica come impianto di gestione rifiuti ai sensi dell’articolo 208 del DLgs
152/2006 ma in realtà secondo la nuova Direttiva 2010/75 , gli impianti come quello in oggetto sono soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della lettere a) e b) punto 5.1. allegato I a detta Direttiva. Quindi
l’impianto in questione dovrebbe già essere adeguato alla nuova AIA ai sensi
del comma 2 articolo 208 del DLgs 152/2006.
Ora come è noto sia la autorizzazione ex articolo 208 che l’AIA non
rimuovono i poteri sanitari del Sindaco, tanto è vero che la procedura di AIA
prevede il parere obbligatorio e a certe condizioni vincolante (vedi Tar
Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009vedi QUI per il testo e QUI per un commento) del
Sindaco proprio ai sensi degli articoli
216 e 217 del testo unico leggi sanitarie.
Quindi nel caso di questo impianto anche alla luce delle
diffide della Provincia nonché delle persistenti emissioni odorigene si dimostra
che il Sindaco del Comune interessato non ha mai, almeno fino ad ora esercitato
i poteri di Autorità Sanitaria, se lo avesse fatto avrebbe potuto imporre prescrizioni di Igiene Ambientale
compresa anche eventualmente, se adeguatamente motivata, l’allontanamento dell’impianto
dalle residenze civili oppure la imposizione di adeguamenti tecnici in grado di
impedire ulteriori emissioni odorigene.
Relativamente alla eventuale nuova destinazione urbanistica
dell’impianto se è pur vero che la autorizzazione agli impianti di gestione
rifiuti costituisce, ai sensi della legislazione vigente, variante automatica
al Piano Urbanistico Comunale, occorre considerare che: “l’interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento
sia pure connotato dall’inerenza ad interessi propri della collettività non è
dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi
pure di rilevanza generale quale l’assetto del territorio urbano e le scelte
programmatorie dell’amministrazione.” (TAR Lazio Sez. II quater, sentenza 7725 del 12.09.2012).
L’impianto
di Inerti in località Lagoscuro è
soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per il
testo del regolamento vedi QUI) . Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo
3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si
fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi
dell’articolo più volte citato sopra.
Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie
insalubri ancor più di quanto non sia per l’impianto di Saliceti.
...ma le cose che troviamo scritte, quando riceve incarico, tipo quello avuto dai cittadini albianesi per l impianto costa le ha detto al comune di Aulla? qual è stata la risposta?
RispondiEliminaovviamente ho presentato memoria ampia al Comune di Aulla ed in parte sono state utilizzate sia per la conferenza dei servizi che per il ricorso soprattutto per la parte certificato di agibilità come dimostra l'ordinanza del consiglio di stato. Altrettanto ovviamente io sono un consulente faccio il mio lavoro e l'ho fatto poi l'amministrazione attiva non è di mia competenza.
RispondiEliminaPerò gradirei quando si fanno domande di firmarsi. la trasparenza vale per tutti anche per i cittadini. Buone cose!
...aggiungo che se lei, signor sconosciuto, invece che commentare nel post sbagliato avesse letto il mio ultimo post proprio sulla vicenda dell'impianto albianese, si sarebbe risparmiato un commento inutile. Cmq come si dice? Repetita iuvant!
RispondiEliminahttp://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2017/11/impianto-costa-mauro-diritto-al-lavoro.html