giovedì 20 aprile 2023

Destinare a zona agricola aree del territorio comunale è tutela dell’ambiente

Sentenza del Consiglio di Stato n° 100 del 3 gennaio 2023 (QUI) che decide su una controversia tra un privato proprietario di immobili in un area che una variante del Comune ampliava sul territorio comunale l’estensione delle aree di protezione dei contesti paesaggistici, già individuati dal p.u.p. (piano urbanistico provinciale), vietando gli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti ad eccezione di quelli collegati ad interventi di efficientamento energetico.

Premesso che la sentenza nel merito non accoglie le tesi del privato quello che qui interessa è riportare sia pure sinteticamente alcuni principi e indirizzi generali che emergono dalla decisione del Consiglio di Stato in relazione alla possibilità che la pianificazione urbanistica, anche nella forma delle varianti, possa introdurre vincoli ambientali o paesaggistici in zona agricola.

 

DESTINAZIONE AGRICOLA A TUTELA DEL TERRITORIO 

Secondo il Consiglio di Stato la destinazione a zona agricola di una porzione di territorio, in sede di pianificazione del territorio, assolve oltre che a esigenze prettamente agrarie ed urbanistiche, anche a quelle di tutela dell’ambiente.

Le realità territoriali possono, infatti, formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici.
Il Comune conserva, pertanto, la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici (Consiglio Stato sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7478 QUI).



VINCOLI AMBIENTALI INTRODOTTI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Più in particolare, si è avuto modo di affermare che in sede di adozione del Piano Regolatore Generale (p.r.g.), il Comune può legittimamente introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale (Cons. di Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265 QUI).

L’art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187 (QUI), ha esteso, infatti, il contenuto del p.r.g. anche all’indicazione dei “vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico”, legittimando l’autorità comunale titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni.

Ne consegue che, la sussistenza di competenze statali e regionali (nella fattispecie, provinciali) in materia di tutela di determinati ambiti territoriali storicamente qualificati e di pregio naturale non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un p.r.g.

Il p.r.g., nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre, infatti, che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti da altri livelli di pianificazione nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse ambientale. Il p.r.g. può, pertanto, recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli ambiti (o edifici), configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma delle realità "ex se" considerate bensì al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che la singola area o zona assume nel contesto dell'assetto territoriale.




VARIANTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
Pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, costituendo affermato principio in giurisprudenza quello secondo cui l'Amministrazione può utilizzare lo strumento della variante per risolvere specifici problemi di disciplina urbanistica, anche solo con scopo di tutela del territorio.





Nessun commento:

Posta un commento