Questo post ricostruisce la principale giurisprudenza amministrativa e costituzionale sul rapporto tra le Arpa (Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente) e le leggi regionali che riconoscono poteri di tipo autorizzatorio alle Agenzie, ma in cosa possono consistere questi poteri autorizzatori? Vediamo in sintesi la giurisprudenza analizzata nel post per poi analizzarla successivamente nel merito.
Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 2149 del 12 Marzo 2021 (QUI) ha
chiarito il ruolo delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa)
nelle Conferenze dei Servizi e soprattutto l’efficacia degli atti da questi
enti espressi in tali sedi interne ai procedimenti di valutazione e
autorizzazione a rilevanza ambientale. La sentenza fa riferimento ad un precedente pronunciamento della Corte Costituzionale n° 132 del 2017 che aveva dichiarato la incostituzionalità di una legge regionale
Più recentemente il Consiglio di Stato (sentenza 1761/2022 QUI) è intervenuto in una controversia relativa al rilascio di un PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 QUI) relativo ad un progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricati destinati all’allevamento avicolo, affermando invece la legittimità della legge della Regione Emilia Romagna che riconosce un potere autorizzatorio all'Arpae in materia di AIA in coerenza con gli indirizzi della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 132/2017.
Di seguito si analizzano queste tre sentenze e si accenna ad una sentenza della Corte Costituzionale sul rapporto tra le Arpa e le ASL ...
In
particolare secondo il Consiglio di Stato nella sentenza 2149/2021:
1. gli
atti adottati dall’ARPA, quale organo tecnico, assumono natura, funzione e
carattere di atti consultivi ed approfondimenti tecnici, privi di rilevanza
immediata ed autonoma lesività, dovendo confluire nei provvedimenti definitivi,
di competenza delle amministrazioni competenti alla relativa adozione.
2. l'ARPA,
non essendo un soggetto pubblico con competenze proprie da esprimere nella
conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione, non è titolare di una
posizione qualificata nel procedimento finalizzato al rilascio dei titoli
autorizzativi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 6 novembre 2018, n.
6273).
3. l’ARPA
costituisce organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotato di personalità
giuridica pubblica, titolare di funzioni di monitoraggio e consultive, mentre è
priva di potere di assenso definitivo ovvero di diniego in riferimento alla
realizzazione di impianti ed al rilascio di titoli autorizzativi. Gli esiti
dell’attività tecnica, consultiva ed istruttoria, confluiscono quali elementi,
certo fondamentali ma non definitivi, nell’ambito del perimetro decisionale
dell’amministrazione competente.
4. per i
suddetti motivi gli atti rilasciati da Arpa all’interno del procedimento compresa
la conferenza dei servizi che lo conclude non sono direttamente impugnabili
separatamente dall’autorizzazione finale che li assorbe.
Sul ruolo delle
Arpa in termine di efficacia giuridica degli atti da essa emanati nei
procedimenti di autorizzazione ambientale era intervenuta anche la Corte
Costituzionale.
La Corte con sentenza
n°132 del 2017 (QUI) è intervenuta sulla
legittimità costituzionale di una legge regionale che riconosceva poteri
autorizzatori all’Arpa in materia di emissioni aeriformi da impianti industriali
(articolo 269 del DLgs 152/2006 QUI) e
termici.
Secondo la Corte
Costituzionale trattasi non di funzioni
legate ad attività tecniche di prevenzione, di vigilanza
e di controllo
ambientale, quali quelle previste
dalla disciplina nazionale delle Arpa, bensì di
funzioni di amministrazione
attiva in materia non solo di ambiente
ma anche di energia.
Il legislatore statale ha
previsto che ogni Regione e Provincia autonoma istituisse la propria agenzia
regionale e provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse regionale tecnico-scientifiche connesse all'esercizio
delle funzioni pubbliche della protezione
dell'ambiente.
Al quadro normativo così delineato
dal legislatore statale, discende che l'autonomia diviene un requisito qualificante della singola
Agenzia, come del sistema in generale, poiché solo grazie ad esso può essere garantito
il rispetto dei criteri operativi, puramente tecnico-scientifici, cui il
sistema stesso deve attenersi.
Conclude la Corte Costituzionale
che tale ruolo delle Arpa è quindi incompatibile con il
coinvolgimento in attività di amministrazione attiva, quali quelle considerate
nella legge regionale, attività che, essendo espressione di
discrezionalità amministrativa in senso proprio, comportano una ponderazione
degli interessi coinvolti (si pensi alla
pianificazione ambientale) e quindi sono soggette alle direttive
degli organi rappresentativi
titolari della "politica" ambientale. La disciplina regionale
impugnata, pertanto, si discosta radicalmente dal principio fondamentale contenuto
nella normativa statale in questione, con ciò violando l'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost (ambiente materia oggetto di legislazione
esclusiva statale).
Resta poco chiaro come
alla luce di questa sentenza della Corte Costituzionale in Emilia Romagna l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) e l’Autorizzazione unica ambientale (AUA) sia
rilasciata dalla Arpae. Ne vale la motivazioni per cui questa autorizzazioni
sarebbero frutto non di valutazione discrezionale politico amministrativa ma
applicazione della normativa, delle linee guida, circolari e indirizzi, con la
prerogativa di uniformare i procedimenti all’interno della regione. Infatti
questo legame tra autorizzazione e parametri tecnici vale per tutte le
autorizzazioni ambientali comprese quelle prese in considerazione dalla sopra
analizzata sentenza della Corte Costituzionale.
Anzi il rischio è che
proprio per una autorizzazione come l’AIA che riguarda impianti potenzialmente
molto pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica si crei una sovrapposizione
di ruoli tra chi autorizza e chi controlla il rispetto delle prescrizioni di
questa autorizzazione.
La sentenza del Consiglio di Stato n° 1761/2022
Sul rapporto
Arpa e Sistema Sanitario Nazionale.
Infine la Corte Costituzionale
ha avuto modo di chiarire (con sentenza n°172 del 2018 - QUI) i rapporti tra le Arpa e il sistema di
prevenzione della sanità pubblica.
In particolare con questa
sentenza del 2018 la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una
norma della Regione Sicilia che aveva qualificato la Agenzia regionale per la
protezione ambientale (Arpa) quale ente del settore sanitario.
Per una analisi di questa
sentenza e delle sue conseguenze si veda QUI.
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