Come risulta dal titolo
del Secolo XIX di oggi solo GNL Italia ha presentato domanda di concessione per
l’ormai ex molo per centrale Enel a carbone chiusa da tempo. Quella di GNL
Italia è l’unica domanda presentata il che fa pensare che molto probabilmente
la Autorità di Sistema Portuale rilascerà a breve la concessione nel porto spezzino.
Ma ci sono le condizioni
normative e quindi amministrative per poter rilasciare questa concessione? A
mio avviso no e stupisce che la politica (del governo locale ma anche di
minoranza) che si è dichiarata contraria a questo progetto non sollevi nelle sedi
opportune le gravi lacune procedurali che riguardano appunto il rilascio di
detta concessione.
Vediamo in cosa consistono
questi limiti procedurali.
GNL Italia a suo tempo
quando ha presentato al Ministero dell’Ambiente la istanza di Verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto Truck
Loading, aveva indicato due ipotesi di sbarco delle autocisterne con gnl provenienti
dal rigassificatore di Panigaglia. I due siti erano Calata Malaspina (davanti
al centro città) e pontile Tarros (zona Fossamastra).
Nessuno dei due siti è stato oggetto di verifica dell’impatto ambientale potenziale in sede di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero dell’Ambiente. Sia sufficiente vedere il parere 451 del 28 marzo 2022 (QUI) con il quale la Commissione Tecnica VIA VAS ha dato il via libera al progetto (poi recepita nel Decreto MITE 23/6/2022 che ha escluso la VIA per il progetto). Ora addirittura siamo di fronte ad uno nuovo sito di sbarco del GNL neppure indicato da GNL Italia nel suo studio preliminare ambientale quando presentò il progetto complessivo che il Ministero dell’Ambiente non ha mandato a VIA ordinaria limitandosi ad alcune prescrizioni.
Tutto questo non è coerente con la normativa sulla VIA...
OCCORREVA LA VIA ORDINARIA AL PROGETTO E NON LA MERA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ
1. Il Progetto
costituisce non una mera modifica del servizio dal rigassificatore ma un
ampliamento della lavorazione dell’impianto. D’altronde nel progetto stesso presentato da GNL Italia (gruppo SNAM)
si legge che si prevede la liquefazione del Gas Naturale dal
metanodotto e l'iniezione nei serbatoi del terminale per poi essere trasferito
sulle bettoline. Quindi un aumento del gas trattato e del gnl prodotto.
L’impatto del progetto è
rilevante ai fini della applicazione della VIA ordinaria visto che, secondo GNL
Italia, si prevedono almeno 10 viaggi al giorno, dentro un golfo chiuso e super
oberato da altre attività, delle navette che porteranno le autocisterne con il
GNL . Ricordo che uno dei criteri per verificare la necessità di applicare la
VIA ordinaria è previsto alla lettera f) punto 1 allegato V alla Parte II del
DLgs 152/2006: “f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione”.
2. Il
progetto doveva andare direttamente a VIA ordinaria, a prescindere dal punto 1,
in quanto l’attività legata all’impianto
è sia pure parzialmente interna al sito di tutela della biodiversità
(riconosciuto dalla UE) Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1345005
“Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto”, (vedi mappa sotto riprodotta tratta dalla documentazione prodotta da GNL Italia). Il tutto in
coerenza con quanto affermato dalla vigente normativa: “b) i progetti di
cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi
ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;” (lettera
b) comma 7 articolo 6 del DLgs 152/2006).
LA MANCATA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO
Non valutando l’impatto
dei siti di sbarco delle autobotti con il gnl, compreso il nuovo sul molo Enel,
si violano i criteri che devono essere presi obbligatoriamente in considerazione
per verificare la applicazione della VIA ordinaria, vale a dire:
1. quello del punto 1 allegato V alla parte II del DLgs
152/2006 (QUI):“ 1.Le caratteristiche dei progetti
debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle
dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;”.
2. quello
del punto 3 allegato V alla parte II del DLgs 152/2006 “3. Tipologia e
caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei
progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti
ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entità ed
estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area
geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;”.
Quando si parla di
valutare l'impatto della estensione del progetto la Comunicazione (QUI) della Commissione UE sullo stato di
applicazione della Direttiva VIA ha chiarito che sono da valutare nel
procedimento di VIA (verifica di assoggettabilità od ordinaria): "le
estensioni di un progetto che, segnatamente per la loro natura o la loro
grandezza, presentano rischi simili, in termini di impatto ambientale, al
progetto stesso." (punto 3.3 della Comunicazione).
A questo occorre
aggiungere che la definizione di progetto sottoponibile complessivamente a VIA
è ulteriormente chiarita dalla suddetta Comunicazione, per la quale vi
rientrano: "L’esistenza di lavori o interventi fisici costituisce un
prerequisito affinché un’attività si qualifichi come «progetto» ai sensi della
direttiva VIA."
INFINE,
SEPARANDO LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO TRUCK LOADING DAL PROGETTO PROGETTO
VESSEL RELOADING SI è REALIZZATO UN ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO FINALIZZATO
APPUNTO AD EVITARE LA VIA ORDINARIA
Il progetto VESSEL RELOADING
è l’ulteriore progetto, che riguarda il riglassificatore di Panigaglia, appena
avvallato dal Governo (nel silenzio attivo di Regione e nella finta opposizione
degli enti locali spezzini) di trasformare il porto di Spezia in un hub
del gas QUI.
Peraltro, anche questo progetto aveva realizzato un frazionamento della
procedura di VIA visto che la Corte di Giustizia ha affermato che: “la
mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non
debba avere come risultato pratico quello di sottrarli nel loro insieme
all’obbligo di valutazione di impatto ambientale, laddove presi insieme, questi
possano in concreto avere un notevole impatto sull’ambiente” (Corte di
Giustizia, sentenza del 28 febbraio 2008, causa C-2/07). Quindi separando
la valutazione di impatto dei due progetti (il progetto Vessel Reloading e
il progetto Truck Loading) si è impedito una valutazione
complessiva dell'impatto riducendone scorrettamente la portata. Il tutto
in palese contrasto oltre che con le norme sopra citate del DLgs 152/2006 che
ha recepito la Direttiva 2011/92/UE (QUI) anche
con la sopra citata Comunicazione della Commissione UE che
afferma:"Laddove, presi insieme, più progetti possono avere un notevole
impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA,
tale impatto dovrebbe essere valutato complessivamente e in modo cumulativo." Il criterio dell'impatto cumulativo significativo tra più progetti in itinere o esistenti è uno dei critieri per verificare la necessità di applicare la VIA ordinaria.
Quindi siamo di fronte alla mancata applicazione di ben 4 criteri previsti dalla verifica di non assoggettabilità a VIA ordinaria del progetto di trasferimento del gnl dal rigassificatore di Panigaglia al porto spezzino come pure del secondo progetto sull'hub del gas per il porto di Spezia.
ULTIMA
QUESTIONE IL RAPPORTO TRA IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ALLO SBARCO DEL GNL NEL
PORTO SPEZZINO E LA PIANIFICAZIONE PORTUALE VIGENTE
Il DLgs 257/2016 (QUI) disciplina le modalità di approvazione delle
infrastrutture per i combustibili alternativi come quella esaminata in questo
post.
Questo DLgs prevede
esplicitamente che l’autorizzazione di punti di approdo e stoccaggio nonché
trasferimento di GNL in area portuale costituisca automaticamente variante
al Piano regolatore portuale vigente. La questione è dirimente anche alla
luce delle generiche osservazioni presentate dalla Autorità di Sistema Portuale
sul progetto di sbarco in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, osservazioni
favorevoli al progetto sotto il profilo della pianificazione portuale.
Ma l’Autorità di sistema
portuale avrebbe dovuto analizzare due elementi procedurali decisiviche si contrappongono alla automaticità della variante se adeguatamente motivati:
1. l’Autorità di sistema portuale applichi alla
richiesta di Concessione per l’attracco delle bettoline al porto di Spezia una
variante considerato che le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici sui piani regolatori portuali (sia nella versione 2004 che 2017) prevedono l’obbligo della variante
al Piano regolatore portuale vigente quando aumentano i carichi ambientali
rispetto alla destinazione funzionale vigente dell’area portuale interessata
dal nuovo progetto. È indiscutibile che far attraccare bettoline con
autocisterne piene di GNL aumenti il carico ambientale dell’area!
2. l’Autorità di sistema portuale avvii istanza per
applicare la Valutazione Ambientale Strategica a detta variante al fine di
prevedere altri siti alternativi compresa la opzione zero, nonché una
valutazione sugli impatti socio economici delle attuali attività portuali
confinanti con il punto possibile di attracco delle bettoline? Quest'ultimo
parametro peraltro previsto anche dal sopra citato DLgs 257/2016 (allegato
X).
In conclusione anche l’Autorità di Sistema Portuale se vuole può trovare le motivazioni per respingere la richiesta di Concessione o quanto meno rilasciarla dopo avere svolto una procedura adeguata che permetta di mettere in campo parametri ambientali sociali ed economici nell’interesse non solo dell’ambiente e del nostro golfo in primo luogo i cittadini che lo abitano ma anche della sicurezza delle altre attività esistenti nel porto e nel golfo spezzino.
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