mercoledì 12 aprile 2023

La Corte Costituzionale sulla localizzazione delle discariche di rifiuti da bonifica

La Corte Costituzionale con sentenza n° 50 del 24 marzo 2023 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva l’applicazione dei criteri di localizzazione previsti dal testo unico ambientale in relazione alle discariche nate per ricevere rifiuti da attività di messa in sicurezza e bonifica.

 

 


LA NORMA REGIONALE IMPUGNATA
Il Governo nazionale ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la norma regionale secondo la quale le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati non sono soggetti ai comuni criteri di localizzazione delle discariche di rifiuti stabiliti a livello regionale, dopodiché la norma regionale aggiunge tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale, fissati dal D.Lgs. 36/2003 (QUI).

 

LA CORTE COSTITUZIONALE COSÌ INTERPRETA QUESTA NORMA REGIONALE.

Il primo periodo della norma regionale, stabilisce che le «discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV del D.lgs. 152/2006 restano esclusi dall'ambito di applicazione dei criteri generali di localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti fissati dalla regione. Tale ultima disposizione richiede che la Giunta regionale, nella delibera di approvazione del programma di gestione dei rifiuti, preveda per tali impianti una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette, tenendo conto, altresì, che «nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non possono essere autorizzate discariche.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale ne consegue che, a norma del primo periodo della suddetta norma regionale, le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti prodotti in corso di bonifica possono essere collocati anche in aree particolarmente "sensibili".

Il secondo periodo, oggetto dell'intervento di modifica oggi impugnato, prevede poi che tale messa in sicurezza permanente» debba essere realizzata «in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale» fissati dal d.lgs. n. 36 del 2003, mentre in precedenza stabiliva che essa dovesse aver luogo «secondo i criteri e le modalità» previste dallo stesso decreto.

 

La Corte Costituzionale concludendo ha dichiarato la incostituzionalità della suddetta norma regionale in coerenza con la sua precedente giurisprudenza nella quale ha costantemente inquadrato nella materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema” anche, e in modo specifico, la disciplina della bonifica dei siti contaminati (sentenze n. 251 del 2021 (QUI), n. 126 del 2018 (QUI), n. 247 del 2009 QUI e n. 214 del 2008 QUI), negando fondamento alla rivendicazione, in tale ambito, di una competenza legislativa della regione in relazione alla tutela della salute (sentenza n. 247 del 2009) e rilevando come spetti “alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente” (sentenza n. 214 del 2008).

 

 

 



 

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