La Cassazione con sentenza
n° n. 49467 del 29 dicembre 2022 (QUI) ha definito le condizioni per dimostrare la
applicazione del reato di disturbo della quiete pubblica.
Secondo la sentenza in
tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di
una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma
2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (QUI), qualora si verifichi esclusivamente il
mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni
normative in materia;
B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen. (QUI)qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali
modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la
pubblica quiete;
C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen.,
qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della
Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da
quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione
dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (così ad es. Cassazione Sez. 3, n. 56430
del 18/07/2017).
Secondo questa
ricostruzione della normativa applicabile la Cassazione, nella sentenza qui
esaminata, ritiene condivisibile il rilievo del Procuratore Generale secondo
cui “sarebbe stato necessario verificare che l’esercizio del mestiere
rumoroso eccedesse le normali modalità, o che, oltre al superamento dei valori
limite di emissioni sonore, fossero state violate specifiche disposizioni di
legge o prescrizioni dell’autorità”: operazione che avrebbe reso
necessaria, anzitutto, una compiuta ricostruzione dell’effettiva consistenza
dei rumori riconducibili all’impresa ricorrente, tenendo anche conto – magari
per disattenderle integralmente – delle risultanze dibattimentali.
La sentenza in esame va
letta con un indirizzo precedente della Cassazione (sentenza n. 2685 del 23
gennaio 2020 QUI) secondo il quale per poter applicare l’articolo
659 del codice penale non è necessario riscontrare la presenza di denunce né,
tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito
l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la
testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro
e la documentazione presente in atti.
Nel caso della nuova
sentenza 49467 del 2022 invece la Cassazione afferma che dagli atti processuali
dei gradi precedenti nel percorso argomentativo tracciato dalla sentenza
impugnata, è graficamente assente qualsiasi riferimento al contenuto e
all’attendibilità delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa. Per questo
la Cassazione annulla la sentenza rinviando al tribunale per un nuovo giudizio.
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