Sentenza del Consiglio di
Stato n° 3639 del 11 aprile 2023 (QUI) è intervenuta in relazione ad una controversia
su un progetto di tunnel stradale contestato prima in primo grado (che ha
accolto il ricorso del Comitato) e poi con appello da parte della società
proponente il suddetto tunnel.
La sentenza del Consiglio di Stato si incentra sulla legittimazione ad impugnare di fronte alla giustizia amministrativa da parte del “Comitato NO Tunnel” e nel riconoscere la non legittimazione di quest’ultimo ricostruisce quelli che sono i principi processuali che giustificano la legittimazione ad impugnare provvedimento come quello oggetto della sentenza: autorizzazione urbanistico/edilizia senza avere applicato la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Di seguito si riportano sinteticamente i principi che secondo il Consiglio di Stato legittimano comitati di cittadini ad impugnare atti a rilevanza ambientale.
PRINCIPI GENERALI DI LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE
a)
deve sussistere una previsione statutaria del Comitato o della Associazione che
qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’Ente;
b)
il Comitato o l’Associazione deve dimostrare di avere consistenza
organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il
territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi;
c)
il Comitato o la Associazione devono dimostrare di aver svolto la propria
attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono
essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli
atti e provvedimenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018 n. 1838;
sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; sez. V, 22 marzo 2012 n. 1640);
d)
la partecipazione al procedimento con osservazioni e memorie non garantisce
automaticamente il diritto a impugnare il provvedimento finale
MANCATO
RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE DA PARTE DEL COMITATO NEL
CASO OGGETTO DELLA SENTENZA
Comitato costituito
solo per il ricorso contro il progetto di Tunnel
Dall’esame dell’atto
costitutivo del “Comitato NO Tunnel” risulta che la sua costituzione è
giustificata esclusivamente dalla dichiarata finalità di contrastare la
realizzazione del tunnel di cui sopra, in quanto esso avrebbe comportato una
“profonda alterazione dell’assetto del territorio senza previa consultazione
della cittadinanza tramite lo strumento referendario di cui è dotata”; la
costituzione del Comitato No Tunnel appare principalmente preordinata (come,
del resto, risulta anche dalla sua denominazione) al dichiarato scopo di
contestare la legittimità degli atti amministrativi finalizzati alla
realizzazione del tunnel.
Composizione del
Comitato non rappresentativo della comunità locale interessata dal progetto
Oltre a ciò, nella sua
compagine originaria (al momento della proposizione del ricorso introduttivo
del giudizio), il Comitato No Tunnel era composto di soli 9 (nove) cittadini
del Comune di Termoli; ne consegue che esso deve considerarsi privo sia del
requisito della adeguata rappresentatività della Comunità locale sia del
collegamento stabile con il territorio.
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO E DIRITTO AD IMPUGNARE
Il fatto che il
Comitato No Tunnel abbia partecipato alla fase procedimentale che ha preceduto
l’adozione dei provvedimenti avversati non è elemento sufficiente a riconoscere
ad esso anche legittimazione processuale.
Quindi, ricorda il
Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, è rimesso, rispettivamente,
all’Amministrazione procedente e all’Autorità giudiziaria il compito di
verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva
legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse
differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di
procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura
delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di
fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale
riconosciuta dall’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di
interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali,
in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni
caso, escludersi che le valutazioni compiute dall’Amministrazione
nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare
il giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono
necessariamente partecipare al processo
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