Sentenza del Consiglio di Stato n° 2635 del 14 marzo 2023 (QUI) che ha ammesso il diritto di accedere alla associazione ReCommon (QUI) alle informazioni detenute da S.A.C.E. s.p.a. (QUI) inerenti ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati “Mozambique LNG Project” (QUI) e “Coral South” (QUI).
Il Consiglio di Stato confermando la sentenza di primo grado riconosce il diritto di accesso della suddetta associazione illustrando i principi fondanti della normativa sull’accesso alle informazioni ambientali (DLgs 195/2005 QUI):
1.legittimazione all’accesso senza dimostrare
particolare interesse specifico ma comunque coerente con finalità ambientali
2. oggetto dell’accesso inteso in senso ampio
3. diniego di accesso per motivi molto ristretti e dopo
adeguata ponderazione dell’interesse ambientali con gli altri interessi
tutelati dall’ordinamento giuridico
Leggi il comunicato di ReCommon sulla sentenza QUI.
A significare l’importanza del tema trattato dalla sentenza si ricorda che S.A.C.E. s.p.a., che nel 2017 ha assicurato per 700 milioni di dollari i rischi di Eni nel progetto Coral South. Nel 2019 sempre S.A.C.E. s.p.a. ha coperto i rischi della Saipem nel progetto Mozambique LNG con un finanziamento di 950 milioni di euro.
Peraltro guardate cosa succede cercando di accedere on line allo studio di impatto ambientale e sociale del progetto Mozambique LNG sul sito di Sace QUI.
Ma veniamo al contenuto delle motivazioni della sentenza in relazione ai tre punti sopra elencati
COSA CHIEDEVA
LA ASSOCIAZIONE ReCommon
I) Operazione
“Mozambique LNG”:
1. Se nel lasso temporale di circa due anni tra la data
in cui è stata effettuata la valutazione di impatto ambientale del progetto
(giugno 2017) e quella in cui è avvenuta l’approvazione dell’operazione da
parte del Cda di SACE (30/09/2019), siano stati effettuati ulteriori
monitoraggi ambientali od altri atti istruttori di cui si chiede l'invio di
copia;
2. se vi sia stato il rilascio della garanzia statale
per detta operazione e, in caso affermativo, se il rilascio della garanzia
statale sia stato comunque preceduto da un provvedimento del Ministero
competente ex Decreto Legge 269/2003 (QUI)
3. atteso che dalla Relazione della Corte dei Conti al
Parlamento italiano su Consap, comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2021 (…)
risulta che la stessa Consap abbia dato parere negativo in ordine al rilascio
della garanzia statale per detta operazione, si chiede di ricevere le istanze
formulate da SACE in tal senso e i relativi pareri emessi da Consap;
4. report di “Wood Mackenzie ltd” sul progetto
“Mozambique LNG” sugli impatti climatici del progetto
II) Operazione “Coral
South”
1. il nominativo del “consulente ambientale
indipendente” che ha rivisto lo Studio di Impatto Ambientale (ESIA) relativo a
detta operazione. Si chiede altresì copia degli esiti di tale revisione;
2. si chiede di conoscere se vi sia stato il rilascio
della garanzia statale anche per l’operazione “Coral South” con un preliminare
provvedimento di assenso ministeriale ex Decreto Legge 269/2003 (QUI).
III) Per entrambe le
operazioni
1.informazioni ambientali e/o consegnati i seguenti atti
e documenti, per cui si sollecita l'invio dei medesimi:
1.1. le osservazioni
pervenute dal pubblico ex paragrafo 40 dei “Common Approaches” dell’OCSE, con
specifico riferimento sempre ai tre progetti in oggetto;
1.2. le pubblicazioni
semestrali relative alle informazioni ambientali concernenti la natura dei
progetti, degli standard seguiti e delle informazioni riviste, integrate dalla
espressa indicazione delle modalità e le relative frequenze configurate circa
le procedure di monitoraggio ivi adottate nella fase di costruzione dei tre
progetti in esame (con indicazione della prima data di divulgazione):
2. i bilanci di esercizio relative agli anni 2017, 2018,
2019 e 2020;
3. le Relazioni sulle attività di SACE - SIMEST con
riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019".
LE MOTIVAZIONI DELLA
SENTENZA
Sulla assenza di
interessi particolari per accedere alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato ricorda che l’art. 3 del DLgs
19 agosto 2005, n. 195 testualmente dispone che “l'autorità pubblica
rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione
ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba
dichiarare il proprio interesse”.
L'accesso in materia
ambientale è, dunque, specificamente contenuto nel d.lgs. n. 195/2005, che
prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa
ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando
notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia
ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi
un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più
restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990
QUI).
Sull’oggetto dell’accesso alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato rileva ai sensi dell'art. 2 del DLgs 195/2005, per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, le energie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche
amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i
programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli
elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le
attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.
Sulla necessità che
sussista un interesse ambientale all’accesso alle informazioni ambientali il Consiglio di Stato afferma che è richiesto che il richiedente
alleghi l'interesse che intende far valere sia proprio un interesse ambientale
(Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1670 del 13 marzo 2019 QUI).
Alla
luce di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo
il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove
dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un
interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati
di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo
generalizzato, anti-competitivi (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4636 del
5 ottobre 2015 QUI).
Nel caso oggetto della
sentenza l’interesse ambientale ad accedere ai documenti richiesti si ricava,
secondo la sentenza, dal fatto che le informazioni sono funzionali alla
conoscenza:
1. dei monitoraggi ambientali intercorsi tra la
valutazione di impatto ambientale del progetto (giugno 2017) e quella in cui è
avvenuta l’approvazione dell’operazione da parte del Cda di SACE (30/09/2019);
2. del rilascio delle garanzie statali su tali monitoraggi ambientali;
3. dell’adozione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulle garanzie statali;
4. delle istanze formulate da SACE in tal senso e i relativi pareri emessi da Consap;
5. dello Studio di Impatto Ambientale (ESIA) e della sua revisione;
6. delle osservazioni ex paragrafo 40 dei “Common Approaches” dell’OCSE, con specifico riferimento ai tre progetti in questione;
7. delle pubblicazioni semestrali relative alle informazioni ambientali concernenti la natura dei progetti degli standard seguiti e delle informazioni riviste, integrate dalla espressa indicazione delle modalità e le relative frequenze configurate circa le procedure di monitoraggio ivi adottate nella fase di costruzione dei tre progetti in esame (con indicazione della prima data di divulgazione).
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