domenica 2 aprile 2023

Corte di Giustizia quali condizioni per applicare la VAS ad un MASTERPLAN

La Corte di Giustizia con sentenza del 9 marzo 2023 (causa C-9/22 QUI) ha statuito sulle seguenti questioni di domande pregiudiziale, relative alla nozione di piano e/o programma a cui applicare la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).  In particolare, la Corte ha definito le condizioni per applicare la VAS ai Masterplan attuativi o comunque integrativi di Piani urbanistici più generali. In particolare, l’oggetto della controversia era il rigetto, da parte della autorità nazionale competente, di richieste di autorizzazioni edilizie fondate sulle previsioni di un masterplan attuativo di un piano regolatore ma che non aveva avuto la VAS.

La sentenza nasce da una serie di domande c.d. pregiudiziali sollevate da una autorità giudiziaria nazionale.

 

Vediamo prima di tutto la efficacia delle sentenze su domanda pregiudiziale di organo giudiziario di uno stato membro

EFFICACIA GIURIDICA DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SU DOMANDA PREGIUDIZIALE

1. la decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa

2. Il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza pregiudiziale può comportare l’apertura di una procedura di infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento

3. Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale, questo perché uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è quello di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea. Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative della Corte dispiegassero i propri effetti soltanto nella causa a qua.

 

 


LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SULLA VAS

Con le questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 (QUI) debbano essere interpretati nel senso che un piano rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva quando,

1. in primo luogo, è stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente preso in considerazione da tale piano ed è stato adottato da tale autorità,

2. in secondo luogo, è stato adottato sulla base di una disposizione contenuta in un altro piano o programma

3. in terzo luogo, prevede sviluppi diversi da quelli previsti in un altro piano o programma.

 

Sulla prima domanda il piano rientra nella applicazione della VAS perché elaborato e adottato da una autorità pubblica

 

Sulla seconda domanda poiché la Direttiva 2001/42 ammette alla VAS  non solo i piani e i programmi previsti o disciplinati da disposizioni legislative o regolamentari, ma anche quelli previsti o disciplinati da disposizioni amministrative, la risposta è che un piano previsto da un altro piano e programma è sottoponibile a VAS. Come sostiene, in sostanza, la Commissione europea, se i piani e i programmi adottati da autorità a livello nazionale, regionale o locale, come tale piano regolatore, fossero in linea di principio esclusi dalla nozione di «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, gli Stati membri potrebbero facilmente eludere l’obbligo di valutazione ambientale prevedendo in un piano o in un programma, ad esempio, che taluni elementi del quadro che tale piano o programma mira a definire saranno determinati in un altro documento.

 

Sulla terza domanda la Corte conclude che è applicabile la VAS se il piano è stato adottato sulla base di altro piano ma occorre anche che il nuovo piano programma abbia carattere vincolante ai fini del rilascio di autorizzazioni che danno attuazione a quanto in esso previsto.

 



LA NATURA DI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL MASTERPLAN E IL SUO CARATTERE VINCOLANTE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA VAS 

Secondo la nuova sentenza della Corte di Giustizia poiché il masterplan riguarda i settori della pianificazione territoriale urbana e/o della destinazione dei suoli e poiché tali settori sono contemplati dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, la prima condizione enunciata in tale disposizione risulta soddisfatta, occorre però, ai fini della applicazione definitiva della VAS, che il masterplan abbia un carattere vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Sul concetto di “carattere vincolante” di un Masterplan o comunque di un piano che definisce e linee di indirizzo al fine di realizzare successivamente nell’area delimitata progetti urbanistici precisi, la Corte di Giustizia in una sentenza precedente del 2018(QUI) si era pronunciata affermando che la VAS era necessaria a condizione che:

1. il Masterplan fosse presupposto indispensabile per attuare specifici interventi edilizi;

2. se un atto di pianificazione, pur non avendo prescrizioni positive di destinazione d’uso o di apposizione di vincoli, definisce le linee di indirizzo al fine di realizzare successivamente nell’area delimitata progetti urbanistici precisi nonché un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

 

 



RAPPORTI TRA VIA E VAS

Con la quarta questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia, il giudice nazionale del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/92 (VIA di progetti ed opere) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

La Corte di Giustizia conclude, sulla quarta questione, affermando che non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

 

 


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