La Corte di Giustizia con sentenza del 9 marzo 2023 (causa
C-9/22 QUI)
ha statuito sulle seguenti questioni di domande pregiudiziale, relative alla
nozione di piano e/o programma a cui applicare la Valutazione Ambientale
Strategica (di seguito VAS). In
particolare, la Corte ha definito le condizioni per applicare la VAS ai
Masterplan attuativi o comunque integrativi di Piani urbanistici più generali. In
particolare, l’oggetto della controversia era il rigetto, da parte della
autorità nazionale competente, di richieste di autorizzazioni edilizie fondate
sulle previsioni di un masterplan attuativo di un piano regolatore ma che non
aveva avuto la VAS.
La sentenza nasce da una serie di domande c.d.
pregiudiziali sollevate da una autorità giudiziaria nazionale.
Vediamo prima di tutto la efficacia
delle sentenze su domanda pregiudiziale di organo giudiziario di uno stato
membro
EFFICACIA GIURIDICA DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SU DOMANDA PREGIUDIZIALE
1. la
decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e
vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla
medesima causa
2. Il
rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una
sentenza pregiudiziale può comportare l’apertura di una procedura di
infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento
3. Le
sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale,
questo perché uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è
quello di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea.
Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative della Corte dispiegassero
i propri effetti soltanto nella causa a qua.
LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SULLA VAS
Con le questioni dalla prima alla terza, che occorre
esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42
(QUI) debbano essere interpretati nel senso che un piano rientra
nell’ambito di applicazione di tale direttiva quando,
1. in primo luogo, è
stato elaborato da un’autorità a livello locale in collaborazione con un committente
preso in considerazione da tale piano ed è stato adottato da tale autorità,
2. in secondo luogo, è stato adottato sulla base di una disposizione
contenuta in un altro piano o programma
3. in terzo luogo, prevede sviluppi diversi da quelli previsti in un
altro piano o programma.
Sulla prima domanda il piano rientra nella
applicazione della VAS perché elaborato e adottato da una autorità pubblica
Sulla seconda domanda poiché la Direttiva 2001/42
ammette alla VAS non solo i piani e i programmi previsti o
disciplinati da disposizioni legislative o regolamentari, ma anche quelli
previsti o disciplinati da disposizioni amministrative, la risposta è che un
piano previsto da un altro piano e programma è sottoponibile a VAS. Come
sostiene, in sostanza, la Commissione europea, se i piani e i programmi
adottati da autorità a livello nazionale, regionale o locale, come tale piano
regolatore, fossero in linea di principio esclusi dalla nozione di
«disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», ai sensi
dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, gli Stati membri
potrebbero facilmente eludere l’obbligo di valutazione ambientale prevedendo in
un piano o in un programma, ad esempio, che taluni elementi del quadro che tale
piano o programma mira a definire saranno determinati in un altro documento.
Sulla terza domanda
la Corte conclude che è applicabile la VAS se il piano è stato adottato sulla
base di altro piano ma occorre anche che il nuovo piano programma abbia
carattere vincolante ai fini del rilascio di autorizzazioni che danno
attuazione a quanto in esso previsto.
LA NATURA DI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL MASTERPLAN E IL SUO CARATTERE VINCOLANTE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA VAS
Secondo la nuova sentenza della Corte di Giustizia poiché il masterplan riguarda i settori della
pianificazione territoriale urbana e/o della destinazione dei suoli e poiché
tali settori sono contemplati dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2001/42, la prima condizione enunciata in tale disposizione risulta
soddisfatta, occorre però, ai fini della applicazione definitiva della VAS, che
il masterplan abbia un carattere vincolante ai fini del rilascio delle
autorizzazioni.
Sul concetto di “carattere vincolante” di un Masterplan o comunque di un piano che definisce e linee di indirizzo al fine di realizzare successivamente nell’area delimitata progetti urbanistici precisi, la Corte di Giustizia in una sentenza precedente del 2018(QUI) si era pronunciata affermando che la VAS era necessaria a condizione che:
1. il Masterplan fosse presupposto indispensabile per attuare
specifici interventi edilizi;
2. se un atto di
pianificazione, pur non avendo prescrizioni positive di destinazione d’uso o di
apposizione di vincoli, definisce le linee di indirizzo al fine di realizzare
successivamente nell’area delimitata progetti urbanistici precisi nonché un
insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e
l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.
RAPPORTI TRA VIA E VAS
Con la quarta questione pregiudiziale
posta alla Corte di Giustizia, il giudice nazionale del rinvio chiede, in
sostanza, se la direttiva 2011/92 (VIA di progetti ed opere) debba essere
interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che impone alle
autorità competenti di uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno
un’autorizzazione per un progetto, di agire conformemente agli orientamenti che
richiedono di aumentare, ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono
stati oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.
La Corte di Giustizia conclude, sulla quarta questione, affermando
che non osta ad una normativa nazionale che impone alle autorità competenti di
uno Stato membro, quando decidono di concedere o meno un’autorizzazione per un
progetto, di agire conformemente agli orientamenti che richiedono di aumentare,
ove possibile, l’altezza degli edifici e che sono stati oggetto di una
valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.
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