martedì 9 settembre 2025

La ricostruzione post calamità naturali: come funziona la nuova legge

Legge 40/2025 (QUI): Il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (QUI) e per i quali ricorrano le condizioni.

La legge prevede un sistema fondato su direttive presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e nomina di commissari governativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Di seguito analizzo la legge 40/2025 previa una sintesi delle parti più rilevanti in termini ambientali:

 

SINTESI DELLA LEGGE 40/2025 SULLE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

1. Sono previste semplificazioni alle norme vigente in materia urbanistica ed ambientale:

2. Esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dai piani attuativi che adeguare la pianificazione urbanistica (compresi vincoli idrogeologici) agli interventi di ricostruzione.

3. Deroga alla pianificazione paesaggistica da parte dei piani attuativi comunali

4. Scia per interventi edilizi se i piani attuativi sono sufficientemente puntuali nel normare gli interventi di ricostruzione

5. Piani straordinari di ricostruzione regionali

6. Piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso (depurazione, gestione e raccolta rifiuti). Devono essere coerenti con i piani regionali e devono rispettare le norme ambientali principali (VIA, VAS, Paesaggistica)

7. I materiali derivanti dalla distruzione di strutture edifici sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 salvo che ci siano le condizioni per raccogliere specificamente i rifiuti classificati pericolosi. Non si comprende se l’assegnazione del codice 99 debba o meno comportare comunque una caratterizzazione del rifiuto.

8. Raccolta rimozione rifiuti in aree pubbliche a cura del gestore del servizio. Per i rifiuti elettronici il compito è del Centro Coordinamento RAEE.

9. I resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico non sono classificati rifiuti e raccolta e selezionati a parte.

10. I Comuni, su indirizzi regionali, devono individuare siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino

11. Trasferimento rifiuti in impianti di prossimità considerato modifica non sostanziale delle autorizzazioni esistenti.

12. I rifiuti da distruzioni per l’evento calamitoso che contengono amianto sono classificati con codice CER 17.06.05: rifiuti pericolosi da materiali da costruzione contenenti amianto.

13. Il rifiuto risultante da scarto di amianto resta urbano non pericoloso. Il tutto verificando il rispetto dei metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti

 

 

 

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI RICOSTRUZIONE (ARTICOLO 2)

A seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici  e  dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle  informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l’impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f) (sentire la Regione interessata territorialmente) , del Codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (QUI), può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n.  1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni.

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE (ARTICOLO 3)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate.

Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di   accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. 

 


CABINA DI COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (ARTICOLO 4)

È composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal  sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle Province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi, designato  dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani.

La Cabina, senza alcuna risorsa aggiuntiva, coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione nell’esercizio delle sue funzioni.

 

 

DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ARTICOLO 5)

Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l’Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.

Direttive adottate d’intesa con la Conferenza unificata Stato regioni città.

 

 

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI COMUNALI PER ADEGUARE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE (ARTICOLO 8)

Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione  nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di  assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi  piani  finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi.

Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15 (composta da rappresentanti di Ministeri, Ambiente compreso, Regione, Ente Parco se esistente, Autorità di Bacino), il Comune approva definitivamente lo strumento attuativo.

 

 

ESCLUSIONE VAS DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI (ARTICOLO 8)

Gli strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla   verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della   deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

 

 

DEROGHE A NORME PAESAGGISTICHE (ARTICOLO 8)

Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15 della legge quadro.

 

 

 

SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE (ARTICOLO 8)

Nel caso in cui gli strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con  particolare riferimento alla conservazione degli  aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessati dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie  architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi  medesimi  alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.

I Comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale dei comuni stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con la medesima deliberazione del consiglio comunale sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

 

 

PROGRAMMI STRAORDINARI DI RICOSTRUZIONE (ARTICOLO 8)

Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi, individuati con apposita ordinanza commissariale.

I programmi straordinari sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario nonché degli strumenti urbanistici attuativi ove adottati.

I programmi straordinari autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti  interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui sopra gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

 


PIANO SPECIALE DELLE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI ANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO (ARTICOLO 13)

Il Commissario straordinario predispone, tra l’altro, un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.  

Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.


 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI

Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36, può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. 

Il piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALL'EVENTO CALAMITOSO (ARTICOLO 19)

Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge quadro, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale appositamente aperta recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino  ai  sensi  della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del  codice  della  protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALL’EVENTO CALAMITOSO (ARTICOLO 19)

I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi  calamitosi, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti  disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive  e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER  20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e  i siti di deposito temporaneo, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. 

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali suddetti il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 

MODALITÀ RACCOLTA DI RIFIUTI

La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni   territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex articolo 76 del codice degli appalti pubblici di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (QUI). 

Le già menzionate attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. 

Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. 

L'obbligo di raccolta si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Limitatamente ai materiali giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9 della legge 40/2025. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposito avviso contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali

 

 

ESCLUSIONE DALLA NOZIONE DI RIFIUTO (ARTICOLO19)

Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.  Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell’evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che siano impiegati nell’agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

 

 

IMPIANTI MOBILI GESTIONE RIFIUTI

L’autorità competente ai sensi della parte quarta (disciplina dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, autorizza, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n.  152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n.  152 del 2006.  I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonché' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

 

 

INDIVIDUAZIONE SITI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino.  In caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuare ulteriori siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.

 

 

DEROGHE TERMINI AUTORIZZAZIONE IMPIANTI IN SITI DI DEPOSITO TEMPORANEO

Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.

 

 

TRASFERIMENTO RIFIUTI IN IMPIANTI DI PROSSIMITÀ CONSIDERATO MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ESISTENTI

Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

 


GESTIONE RIFIUTI AMIANTO

I materiali derivanti dall’evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti classificati urbani non pericolosi. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* (quindi asterisco che li classifica pericolosi)e sono gestiti secondo quanto segue:

1. Non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico.

2. L'intervento di bonifica è effettuato da un’impresa specializzata.

3. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità qui descritte.

4. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. 

5. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81. Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

 

 


 

 


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