mercoledì 10 settembre 2025

Nuove sanzioni per abbandono e gestione di rifiuti

Il Decreto-legge 116/2025 (QUI) modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006. Insomma, modifiche positive sempre che non intervenga in sede di conversione in legge qualche azione lobbista.

Di seguito prima una sintesi delle principali modifiche al suddetto sistema sanzionatorio, per poi descrivere puntualmente ogni singola modifica.


 

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ SANZIONATORIA IN MATERIA DI GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI

1. Vengono inasprite le sanzioni pecuniarie per l’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte dei privati.

2. Vengono stabilite nuove sanzioni anche detentive per l’abbandono di rifiuti  da parte di imprese ed enti.

3. Vengono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie per chi abbandono mozziconi da fumo ma anche piccoli oggetti anche da veicoli.

4. Vengono stabilite sanzioni penali detentive per chi abbandona rifiuti producendo un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone nonché un deterioramento per l’ambiente. Le sanzioni sono più pesanti se il fatto è commesso da titolari di imprese ed enti.

5. Sanzioni detentive pesanti per chi abbandona rifiuti pericolosi.

6. Aumentate le pene detentive per chi gestisce rifiuti senza autorizzazione. Le pene sono peggiorate se dal fatto derivi un rischio per salute e vita delle persone o un danno per l’ambiente.

7. Ritiro della patente e confisca del mezzo per chi gestisce attività trasporto rifiuti senza autorizzazione.

8. Pene detentive peggiorate per chi gestisce discarica senza autorizzazione con ulteriore aggravamento della pena se in discarica sono collocati rifiuti pericolosi e si producono danni alle persone e all’ambiente.

9. Viene introdotto un nuovo sistema sanzionatorio (anche di pene detentive) per il reato di combustione illecita di rifiuti anche nel caso del comportamento preliminare alla combustione illecita come nel caso di abbandono in un luogo da parte di privati e imprese per poi bruciare i rifiuti.

10. Nuove sanzioni pecuniarie per non corretta gestione dei registri di carico scarico con possibile sospensione dal ruolo di responsabile tecnico della gestione dei rifiuti ai fini della iscrizione all’Albo gestori o addirittura la possibile confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti. Fino ad arrivare alla sospensione della patente e della iscrizione all’Albo Gestori rifiuti.

11. Pene detentive per chi trasporta rifiuti pericolosi senza Formulario di Identificazione.

12. Pene detentiva per spedizione illegale rifiuti con aggravanti nel caso di rifiuti pericolosi, con aumento delle pene se effettuata nell’ambito dell’attività di impresa.

13. Se l’abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari, abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti, spedizioni illegali di rifiuti, è frutto di un comportamento colposo le pene sono ridotte.

14. Nel caso di reati relativi all’abbandono di pericolosi, gestione rifiuti non autorizzati con danni alla salute pubblica e all’ambiente, gestione di discarica non autorizzata, spedizione illegali non si applica comunque la tenuità del fatto

15. Aggravamento pene per traffico illecito di rifiuti quando questo produca danni alla salute pubblica e all’ambiente 

16. Viene previsto l’arresto in flagranza per i reati più gravi in materia di rifiuti compresi quelli di disastro ambientale, inquinamento ambientale.

17. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono di materiale ad alta radioattività.

18. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono di materiale ad alta radioattività: la novità rispetto al precedente è che in questo si prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in pericolo della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova versione viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione precedente non c’era.

19. Si prevede la applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende mafiose (ec Codice Antomafia) anche nel caso di procedimenti a carico per i reati in materia di gestione illecita dei rifiuti.

20. Viene previsto l’utilizzo della carta nazionale dell'uso del suolo dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura per accertare reati in materia di gestione illegale dei rifiuti e delitti ambientali

 

 

ANALISI PUNTUALE DEL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO 

IN MATERIA DI GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI 

 

SANZIONI PECUNIARIE PER ABBANDONO DA PARTE DI PRIVATI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 255 DLgs 152/2006 sull’abbandono di rifiuti non pericolosi prevedendo abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro (nella versione precedente erano da mille euro a diecimila euro).

Inoltre, viene aggiunto questo passaggio: “Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)”.


 

SANZIONI PENALI PER ABBANDONO DA PARTE DI IMPRESE ED ENTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 aggiunge all’articolo 255 DLgs 152/2006 questo comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 (L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.) e 2 (È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro”.

 

 

VIOLAZIONE DIVIETI ABBANDONO MOZZICONI DA FUMO E PICCOLI OGGETTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 255 del DLgs 152/2006 con il seguente: “Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) (Divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis (mozziconi da fumo-) e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro"

In particolare, secondo il comma 1 del 232-bis: “1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo”; secondo l’articolo 232-ter: “Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”.
L'accertamento delle violazioni di cui sopra può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

 

 

SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo articolo 255-bis al DLgs 152/2006.

Il nuovo articolo 255-bis così recita:

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 (1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.) e 2 (2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee), 226, comma 2 (è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata), e 231, commi 1 e 2 (1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.”),...

abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee sono punite con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 (QUI) Dlgs 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

 

 

SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo articolo 255-ter al DLgs 152/2006.

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.”

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

 

 

NUOVE SANZIONI PER REATO DI ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 256 del DLgs 152/2006 che disciplina le sanzioni sulla gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

In particolare, secondo il nuovo comma 1 dell’articolo 256: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1 (Svolgimento attività senza la obbligatoria AIA), Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.” 

N.B. Le pene nella versione precedente del comma1 articolo 256 erano inferiori come di seguito riportato: <<a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.>>

 


CASI DI AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 aggiunge il comma 1-bis all’articolo 256: “La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi
.”

 


SANZIONI PER MANCATA AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE RIFIUTI SVOLTA CON MEZZI DI MOTORIZZAZIONE

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce il comma 1-ter all’articolo 256 del DLgs 152/2008: “Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). “.

Inoltre, secondo il nuovo comma 1-quater dell’articolo 256 del DLgs una volta arrivata la sentenza di condanna definitiva (o previo patteggiamento articolo 444 CPP) questa comporta la confisca del mezzo usato per commettere il reato salvo lo stesso appartenga a persona diversa che ha commesso il reato.

 

 

NUOVE SANZIONI PER GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 sostituisce il comma 3 all’articolo 256 del DLgs 152/2006: “chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

La versione precedente prevedeva sanzioni minori come di seguito riportato: <<chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. >>

 


CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un comma 3-bis all’articolo 256 del DLgs 152/2006: “La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 (definizioni di sito di bonifica e potenzialmente contaminato)  o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni
.”

Secondo il nuovo comma 3-ter dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 alla sentenza di condanna definitiva o previa patteggiamento (articolo 444 CPP) consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

 

 

NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO MISCELAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI EX ARTICOLO 187 DLGS 152/2006

Secondo la nuova versione del comma 5 articolo 256 DLgs 152/2006 come modificato dall’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025: “5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”. La sanzione è la stessa della versione precedente.

 


NUOVE SANZIONI PER REATO COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

Il comma 1 articolo 256-bis del DLgs 152/2006 prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo comma 2 all’articolo 256-bis che recita: “Le stesse pene (del reato di appiccamento illecito di fuoco ai rifiuti) si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 (abbandono rifiuti di privati, imprese ed enti come sopra riportato) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis (abbandono rifiuti in casi particolari), 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256 (gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (spedizione illegale dei rifiuti) sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.”

 


CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un comma 3-bis all’articolo 256-bis DLgs 152/2006: “La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni

Se ai fatti suddetti segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

La pena è aumentata di un terzo se i fatti suddetti sono commessi (sia nei casi di aggravanti che di generica combustione illecita di rifiuti) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti 

 

 

NUOVE SANZIONI PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Si ricorda che nei registri di carico scarico in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (articolo 190 DLgs 152/2006)

 

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica il comma 2 articolo 258 DLgs 152/2006 che ora così recita: “2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro (nella versione precedente erano duemila e diecimila). Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo usato per commettere il reato

 


SANZIONE ACCESSORIA PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTI DI CARICO E SCARICO

All'accertamento della violazione di cui al comma 2 articolo 258 come sopra riportato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 (Codice della strada).

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi

 

 

NUOVE SANZIONI PER MANCANZA DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE NEL TRASPORTO DEI RIFIUTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica il comma 4 articolo 258 del DLgs 152/2006  che ora così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni (nella versione precedente reclusione fino a due anni ex art 483 CP- QUI) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

 

 

NUOVA DISCIPLINA SANZIONI SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 259 del DLgs 152/2006 sulla spedizione illegale di rifiuti, che ora così recita: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (QUI) e dell'articolo 3 (QUI), punto 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (versione precedente: ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni). La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. “

 

 

AGGRAVANTI NELLA ATTIVITÀ DI IMPRESA

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo articolo 259-bis nel DLgs 152/2006 secondo il quale: “1.  Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell’attività di un'impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 


DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI

L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce il nuovo articolo 259-ter nel DLgs 152/2006 secondo il quale: nel caso che i fatti relativi: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis), abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter), attività gestione rifiuti non autorizzati (articolo 256), spedizione illegale di rifiuti (articolo 259): sono commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

 

 

ESCLUSIONE DALLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO GLI ILLECITI SOPRA ANALIZZATI

L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 131-bis del Codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) i reati di cui ai seguenti articoli come modificati dallo stesso Decreto-legge come sopra illustrato:

- abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs 152/2006;

- attività di gestione rifiuti non autorizzata con conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);

- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo 256 DLgs 152/2006);

- spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 DLgs 152/2006).

 

 

AGGRAVAMENTO PENE PER TRAFFICO ILLEGALE E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

L’articolo 452-sexies del Codice penale prevede al primo comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività."

L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 452-sexies sostituendo il comma 2 che ora recita:

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b)  il fatto   è   commesso   in   siti   contaminati   o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.

La novità rispetto al precedente è che in questo si prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in pericolo della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova versione viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione precedente non c’era.

 

 

AGGRAVAMENTO DELLE PENE PER CONSEGUENZE PARTICOLARI DEL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

L’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale prevede: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

 

L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 452-quaterdecies del Codice penale introducendo il seguente comma 3: “Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate  fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.

 


APPLICAZIONE DEI REATI ILLUSTRATI IN PRECEDENZA ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA

L’articolo 382-bis del Codice di procedura penale prevede che: “1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

L’articolo 3 del Decreto-legge 116/2025 prevede l’articolo 382-bis si applichi anche per i seguenti reati:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis del Codice penale);

- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter del Codice penale);

- Disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice penale);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies del Codice penale);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies del Codice penale);

- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis DLgs 152/2006);

- Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs 152/2006);

- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (articolo 256 DLgs 152/2006);

- attività di gestione rifiuti non autorizzata con conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);

- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo 256 DLgs 152/2006);

- conseguenze aggravanti per gestione discarica non autorizzata (comma 3-bis articolo 256 DLgs 152/2006);

- Spedizioni illegali di rifiuti (articolo 259 DLgs 152/2006).

 

 

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE MAFIOSE ANCHE NEL CASO DI PROCEDIMENTI A CARICO PER I REATI IN MATERIA DI GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI

L’articolo 5 del Decreto-legge 116/2025 modifica il comma 1 articolo 34 del Dlgs 159/2011(Codice leggi antimafia-QUI) che ora recita:

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora DLgs 36/2023 articolo 222 QUI), dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti  di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli seguenti del DLgs 152/2006:

255-ter (ABBANDONO RIFIUTI PERICOLOSI,

256, comma 1 (ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA), secondo periodo,

256 comma 1-bis GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA CON DANNI A PERSONE E AMBIENTE),

256 comma 3 (GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA)

256 comma 3-bis (GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA CON DANNI A PERSONE E AMBIENTE), 256-bis (COMBUSTIONE ILLECITA RIFIUTI)

259 (SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI)

e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.”

 

 

AGGRAVAMENTO SANZIONI PER ILLECITI AMBIENTALI NELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

L’articolo 6 del Decreto Legge 116/2025 modifica le sanzioni ex articolo 25-undecies DLgs 231/2001 (QUI), aumentandole, per quote pecuniarie per gli illeciti ambientali in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e associazioni senza personalità.

 

 

DIVIETI DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI RIFIUTI

L’articolo 7 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 15 del Codice della Strada introducendo tra i divieti anche i seguenti:

-insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;

- depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis (mozziconi prodotti da fumo) e 232-ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene anche modificato l’articolo 201 del codice della strada sulla notifica delle violazioni. In particolare, si introduce un nuovo comma che prevede relativamente al verificare della violazione del divieto di depositare rifiuti di piccole dimensioni, si applicano le procedure di cui al comma 5-ter articolo 201 (QUI) del Codice della strada. A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

 


UTILIZZO DELLA CARTA NAZIONALE DELL'USO DEL SUOLO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA PER ACCERTARE ILLECITI AMBIENTALI

L’articolo 8 del Decreto-legge 116/2025 prevede che a tutela e salvaguardia dell’ambiente, della salute e delle produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255 (abbandono rifiuti non pericolosi), 255-bis (abbandono rifiuti non pericolosi in condizioni particolari), 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzati), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli articoli  452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività) del  codice  penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia per le erogazioni  in agricoltura (AGEA).

 


Nessun commento:

Posta un commento