Il Decreto-legge 116/2025 (QUI) modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti
in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di
rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e
il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies
DLgs 152/2006. Insomma, modifiche positive sempre che non intervenga in sede di
conversione in legge qualche azione lobbista.
Di seguito prima una sintesi delle principali modifiche al suddetto sistema sanzionatorio, per poi descrivere puntualmente ogni singola modifica.
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ SANZIONATORIA IN MATERIA
DI GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI
1. Vengono inasprite le sanzioni pecuniarie per
l’abbandono di rifiuti non pericolosi da parte dei privati.
2. Vengono stabilite nuove sanzioni anche detentive per
l’abbandono di rifiuti da parte di
imprese ed enti.
3. Vengono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie
per chi abbandono mozziconi da fumo ma anche piccoli oggetti anche da veicoli.
4. Vengono stabilite sanzioni penali detentive per chi
abbandona rifiuti producendo un pericolo per la vita e l’incolumità delle
persone nonché un deterioramento per l’ambiente. Le sanzioni sono più pesanti
se il fatto è commesso da titolari di imprese ed enti.
5. Sanzioni detentive pesanti per chi abbandona rifiuti
pericolosi.
6. Aumentate le pene detentive per chi gestisce rifiuti
senza autorizzazione. Le pene sono peggiorate se dal fatto derivi un rischio
per salute e vita delle persone o un danno per l’ambiente.
7. Ritiro della patente e confisca del mezzo per chi
gestisce attività trasporto rifiuti senza autorizzazione.
8. Pene detentive peggiorate per chi gestisce discarica
senza autorizzazione con ulteriore aggravamento della pena se in discarica sono
collocati rifiuti pericolosi e si producono danni alle persone e all’ambiente.
9. Viene introdotto un nuovo sistema sanzionatorio (anche
di pene detentive) per il reato di combustione illecita di rifiuti anche nel
caso del comportamento preliminare alla combustione illecita come nel caso di
abbandono in un luogo da parte di privati e imprese per poi bruciare i rifiuti.
10. Nuove sanzioni pecuniarie per non corretta gestione
dei registri di carico scarico con possibile sospensione dal ruolo di
responsabile tecnico della gestione dei rifiuti ai fini della iscrizione all’Albo
gestori o addirittura la possibile confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti.
Fino ad arrivare alla sospensione della patente e della iscrizione all’Albo
Gestori rifiuti.
11. Pene detentive per chi trasporta rifiuti pericolosi senza
Formulario di Identificazione.
12. Pene detentiva per spedizione illegale rifiuti con aggravanti
nel caso di rifiuti pericolosi, con aumento delle pene se effettuata nell’ambito
dell’attività di impresa.
13. Se l’abbandono di rifiuti pericolosi in casi
particolari, abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata di
rifiuti, spedizioni illegali di rifiuti, è frutto di un comportamento colposo
le pene sono ridotte.
14. Nel caso di reati relativi all’abbandono di pericolosi,
gestione rifiuti non autorizzati con danni alla salute pubblica e all’ambiente,
gestione di discarica non autorizzata, spedizione illegali non si applica
comunque la tenuità del fatto
15. Aggravamento pene per traffico illecito di rifiuti
quando questo produca danni alla salute pubblica e all’ambiente
16. Viene previsto l’arresto in flagranza per i reati più
gravi in materia di rifiuti compresi quelli di disastro ambientale,
inquinamento ambientale.
17. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono
di materiale ad alta radioattività.
18. Aggravamento pene per traffico illegale e abbandono
di materiale ad alta radioattività: la novità rispetto al precedente è che in
questo si prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in
pericolo della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova
versione viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione
precedente non c’era.
19. Si prevede la applicazione dell'amministrazione
giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende mafiose
(ec Codice Antomafia) anche nel caso di procedimenti a carico per i reati in
materia di gestione illecita dei rifiuti.
20. Viene previsto l’utilizzo della carta nazionale
dell'uso del suolo dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura per accertare reati
in materia di gestione illegale dei rifiuti e delitti ambientali
SANZIONI PECUNIARIE PER ABBANDONO DA PARTE DI PRIVATI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 255 DLgs 152/2006 sull’abbandono di rifiuti non pericolosi
prevedendo abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a
diciottomila euro (nella versione precedente erano da mille euro a diecimila euro).
Inoltre, viene aggiunto questo passaggio: “Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)”.
SANZIONI PENALI PER ABBANDONO DA PARTE DI IMPRESE ED ENTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 aggiunge
all’articolo 255 DLgs 152/2006 questo comma: “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano
o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 (L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati.) e 2 (È altresì vietata l'immissione di rifiuti di
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda
da tremila a ventisettemila euro”.
VIOLAZIONE DIVIETI ABBANDONO MOZZICONI DA FUMO E PICCOLI
OGGETTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 255 del DLgs 152/2006 con il seguente: “Fuori dai casi di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) (Divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis (mozziconi da fumo-) e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro".
In particolare, secondo il comma 1
del 232-bis: “1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi
e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta
dei mozziconi dei prodotti da fumo”; secondo l’articolo 232-ter: “Al fine di
preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti
negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di
piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle
caditoie e negli scarichi”.
L'accertamento delle violazioni di cui sopra può avvenire senza contestazione
immediata attraverso le immagini
riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei
centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di
cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione
amministrativa pecuniaria.
SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un
nuovo articolo 255-bis al DLgs 152/2006.
Il nuovo articolo 255-bis così recita:
“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 (1. L'abbandono
e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.) e 2
(2. È altresì vietata
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee), 226, comma 2 (è vietato immettere nel
normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al
servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata
attivata), e 231, commi 1 e 2 (“1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli
disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che
intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro
di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e
210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti
di veicoli a motore.2. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1
destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle
succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui
al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per
acquistarne un altro.”),...
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li
immette nelle acque superficiali o sotterranee sono punite con la reclusione da
sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l’incolumità
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle
acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora
o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 (QUI)
Dlgs 152/2006 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative
pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati
mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due
a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione
II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
SANZIONI PER ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un
nuovo articolo 255-ter al DLgs 152/2006.
“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria,
o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.”
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di
cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a
cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la
pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.”
NUOVE SANZIONI PER REATO DI ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI
SENZA AUTORIZZAZIONE
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 256 del DLgs 152/2006 che disciplina le sanzioni sulla gestione dei
rifiuti senza autorizzazione.
In particolare, secondo il nuovo comma 1 dell’articolo 256: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1 (Svolgimento attività senza la obbligatoria AIA), Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.”
N.B. Le pene nella versione precedente del comma1 articolo 256 erano inferiori come di seguito riportato: <<a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.>>
CASI DI AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PER MANCANZA DI
AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 aggiunge il comma
1-bis all’articolo 256: “La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo,
è della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti
riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei
anni e sei mesi.”
SANZIONI PER MANCATA AUTORIZZAZIONE NELLA GESTIONE
RIFIUTI SVOLTA CON MEZZI DI MOTORIZZAZIONE
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce il comma 1-ter all’articolo 256 del DLgs 152/2008: “Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). “.
Inoltre, secondo il nuovo comma 1-quater dell’articolo
256 del DLgs una volta arrivata la sentenza di condanna definitiva (o previo
patteggiamento articolo 444 CPP) questa comporta la confisca del mezzo usato
per commettere il reato salvo lo stesso appartenga a persona diversa che ha
commesso il reato.
NUOVE SANZIONI PER GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 sostituisce il
comma 3 all’articolo 256 del DLgs 152/2006: “chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”
La versione precedente prevedeva sanzioni minori come di
seguito riportato: <<chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi. >>
CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER GESTIONE DI
DISCARICA NON AUTORIZZATA
L’articolo 1 del
Decreto-legge 116/2025 introduce un comma 3-bis all’articolo 256 del DLgs
152/2006: “La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
è punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 (definizioni di sito di bonifica e potenzialmente
contaminato) o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è
della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.”
Secondo il nuovo comma 3-ter dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 alla sentenza di condanna definitiva o previa patteggiamento (articolo 444 CPP) consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO MISCELAZIONE
RIFIUTI PERICOLOSI EX ARTICOLO 187 DLGS 152/2006
Secondo la nuova versione del comma 5 articolo 256 DLgs
152/2006 come modificato dall’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025: “5. Chiunque,
in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
euro”. La sanzione è la stessa della versione precedente.
NUOVE SANZIONI PER REATO COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI
Il comma 1 articolo 256-bis del DLgs 152/2006 prevede che
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la
reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a
rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il
responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del
danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la
bonifica.
L’articolo 1 del
Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo comma 2 all’articolo 256-bis che
recita: “Le stesse pene (del reato di appiccamento illecito di
fuoco ai rifiuti) si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, commi 1 e 1.1 (abbandono rifiuti di privati, imprese ed
enti come sopra riportato) in funzione della successiva combustione illecita
di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis (abbandono
rifiuti in casi particolari), 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256
(gestione di rifiuti non autorizzata) e 259 (spedizione illegale dei
rifiuti) sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di
rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle
stabilite dal comma 1.”
CASI DI AGGRAVANTI NELLE SANZIONI PER COMBUSTIONE
ILLECITA DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un
comma 3-bis all’articolo 256-bis DLgs 152/2006: “La combustione di rifiuti non
pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone
ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o
del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della
fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai
sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al
periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette
anni”
Se ai fatti suddetti segue l'incendio, le pene ivi
previste sono aumentate sino alla metà.
La pena è aumentata di un terzo se i fatti suddetti sono commessi (sia nei casi di aggravanti che di generica combustione illecita di rifiuti) in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti
NUOVE SANZIONI PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI DI
CARICO E SCARICO
Si ricorda che
nei registri di carico scarico in cui sono indicati per ogni tipologia
di rifiuto la quantità prodotta o
trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei
prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali
preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli
estremi del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti
(articolo 190 DLgs 152/2006)
L’articolo 1 del
Decreto-legge 116/2025 modifica il comma 2 articolo 258 DLgs 152/2006 che ora
così recita: “2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in
modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a
ventimila euro (nella versione precedente erano duemila e diecimila). Se il registro è relativo a rifiuti
pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa
accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore”. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del mezzo usato
per commettere il reato
SANZIONE ACCESSORIA PER NON CORRETTA TENUTA DEI REGISTI
DI CARICO E SCARICO
All'accertamento della violazione di cui al comma 2
articolo 258 come sopra riportato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si
tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
All'accertamento della violazione consegue altresì la
sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti
pericolosi
NUOVE SANZIONI PER MANCANZA DI FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE NEL TRASPORTO DEI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica il comma
4 articolo 258 del DLgs 152/2006 che ora così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta
nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni (nella versione
precedente reclusione fino a due
anni ex art 483 CP- QUI)
nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche
a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il
trasporto.”
NUOVA DISCIPLINA SANZIONI SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 259 del DLgs 152/2006 sulla spedizione illegale di rifiuti, che ora
così recita: “Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (QUI)
e dell'articolo 3 (QUI),
punto 26 del Regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
(versione precedente: ammenda da 1.550
euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni). La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. “
AGGRAVANTI NELLA ATTIVITÀ DI IMPRESA
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce un nuovo articolo 259-bis nel DLgs 152/2006 secondo il quale: “1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell’attività di un'impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”
DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI
L’articolo 1 del Decreto-legge 116/2025 introduce il nuovo articolo 259-ter nel DLgs 152/2006 secondo il quale: nel caso che i fatti relativi: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (articolo 255-bis), abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter), attività gestione rifiuti non autorizzati (articolo 256), spedizione illegale di rifiuti (articolo 259): sono commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
ESCLUSIONE DALLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO GLI
ILLECITI SOPRA ANALIZZATI
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 131-bis del Codice penale (esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto) i reati di cui ai seguenti articoli come
modificati dallo stesso Decreto-legge come sopra illustrato:
- abbandono rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs
152/2006;
- attività di gestione rifiuti non autorizzata con
conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);
- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo
256 DLgs 152/2006);
- spedizione illecita di rifiuti (articolo 259 DLgs
152/2006).
AGGRAVAMENTO PENE PER TRAFFICO
ILLEGALE E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ
L’articolo 452-sexies del Codice penale prevede al primo
comma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente
di materiale ad alta radioattività."
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica l’articolo 452-sexies sostituendo il comma 2 che ora recita:
“La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.
La novità rispetto al precedente è che in questo si prevedeva l’aumento della metà della pena solo in caso di messi in pericolo della vita delle persone, ora anche di fattori ambientali. Nella nuova versione viene aggiunto il riferimento ai siti contaminati che nella versione precedente non c’era.
AGGRAVAMENTO DELLE PENE PER CONSEGUENZE PARTICOLARI DEL
REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
L’articolo 452-quaterdecies del Codice Penale prevede: “Chiunque,
al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.”
L’articolo 2 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 452-quaterdecies del Codice penale introducendo il seguente comma 3:
“Le pene previste dai commi che
precedono sono aumentate fino alla
metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade
di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.
APPLICAZIONE DEI REATI ILLUSTRATI IN PRECEDENZA
ALL’ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA
L’articolo 382-bis del Codice di procedura penale prevede
che: “1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice
penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base
di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente
ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque,
entro le quarantotto ore dal fatto.”
L’articolo 3 del Decreto-legge 116/2025 prevede
l’articolo 382-bis si applichi anche per i seguenti reati:
- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis del Codice
penale);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale (articolo 452-ter del Codice penale);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater del Codice
penale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
(articolo 452-sexies del Codice penale);
- Attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti (articolo 452-quaterdecies del Codice penale);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
(articolo 255-bis DLgs 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (articolo 255-ter DLgs
152/2006);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (articolo
256 DLgs 152/2006);
- attività di gestione rifiuti non autorizzata con
conseguenti aggravanti (comma 1-bis articolo 256 DLgs 152/2006);
- gestione di discarica non autorizzata (comma 3 articolo
256 DLgs 152/2006);
- conseguenze aggravanti per gestione discarica non
autorizzata (comma 3-bis articolo 256 DLgs 152/2006);
- Spedizioni illegali di rifiuti (articolo 259 DLgs
152/2006).
L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI
BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE AZIENDE MAFIOSE ANCHE NEL CASO DI
PROCEDIMENTI A CARICO PER I REATI IN MATERIA DI GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI
L’articolo 5 del Decreto-legge 116/2025 modifica il comma
1 articolo 34 del Dlgs 159/2011(Codice leggi antimafia-QUI)
che ora recita:
“1. Quando, a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i
pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli
compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora DLgs 36/2023 articolo 222 QUI), dall'Autorità
nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il
libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di
carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto
alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque
agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o
applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste
dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e
i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis
e 648-ter del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli
seguenti del DLgs 152/2006:
255-ter (ABBANDONO RIFIUTI PERICOLOSI,
256, comma 1 (ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA),
secondo periodo,
256 comma 1-bis GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA CON
DANNI A PERSONE E AMBIENTE),
256 comma 3 (GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA)
256 comma 3-bis (GESTIONE DISCARICA NON AUTORIZZATA CON DANNI
A PERSONE E AMBIENTE), 256-bis (COMBUSTIONE ILLECITA RIFIUTI)
259 (SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI)
e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle
misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il
tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei
confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria
delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo
svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.”
AGGRAVAMENTO SANZIONI PER ILLECITI AMBIENTALI NELLA
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE
ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA
L’articolo 6 del Decreto Legge 116/2025 modifica le sanzioni ex articolo 25-undecies
DLgs 231/2001 (QUI),
aumentandole, per quote pecuniarie per gli illeciti ambientali in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e associazioni senza
personalità.
DIVIETI DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI RIFIUTI
L’articolo 7 del Decreto-legge 116/2025 modifica
l’articolo 15 del Codice della Strada introducendo tra i divieti anche i
seguenti:
-insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze
con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;
- depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli
articoli 232-bis (mozziconi prodotti da fumo) e 232-ter (rifiuti di
piccolissime dimensioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai
veicoli in sosta o in movimento.
Viene anche modificato l’articolo 201 del codice della strada sulla notifica delle violazioni. In particolare, si introduce un nuovo comma che prevede relativamente al verificare della violazione del divieto di depositare rifiuti di piccole dimensioni, si applicano le procedure di cui al comma 5-ter articolo 201 (QUI) del Codice della strada. A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.
L’articolo 8 del Decreto-legge 116/2025 prevede che a tutela e
salvaguardia dell’ambiente, della salute e delle produzioni
agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione
finalizzate all'accertamento delle violazioni previste dagli articoli 255 (abbandono rifiuti non pericolosi),
255-bis (abbandono rifiuti non pericolosi in condizioni particolari), 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256 (attività di gestione rifiuti non autorizzati), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (spedizione illegale di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonché dagli articoli 452-bis (inquinamento ambientale),
452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività) del codice penale, al fine della rilevazione di eventuali variazioni morfologiche e chimico-fisiche dei suoli, è
possibile avvalersi, anche, dei dati, delle rilevazioni ortofotografiche e di
tutto quanto contenuto nella Carta nazionale dell'uso del suolo dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
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