giovedì 18 ottobre 2018

Per la Provincia della Spezia gli impianti rifiuti non sono industrie insalubri… sic!


La Provincia della Spezia hanno risposto su sollecitazione del Sindaco del Comune di Vezzano Ligure in relazione ad una istanza con la quale un gruppo di cittadini residenti nell’area interessata dall’impianto di trattamento rifiuti urbani indiferenziati in località Saliceti, chiedevano al Sindaco di emettere il parere sanitario  previsto dal comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 nella procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a detto impianto nel 2015, parere non emesso quando appunto detta autorizzazione venne rilasciata.

Intanto una questione di metodo. La istanza era rivolta al Sindaco e si riferiva al mancato esercizio di una sua funzione ex lege. Non si comprende quindi perché ilSindaco che ha disposizione funzionari, segretario comunale e avvocati non abbia risposto direttamente senza rimbalzare la questione alla Provincia che certamente è l’ente autorizzatore ma non è competente a rilasciare il sopra citato parere sanitario.  Diciamo che il Sindaco di Vezzano Ligure sull’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti ci ha abituati a atteggiamenti tipici da “pesce in barile” di cui renderà conto alle prossime elezioni (se non lui il suo partito) e alla sua coscienza (e questa invece riguarda solo lui).

Quanto al merito della risposta della Provincia (sollecitata dal Sindaco di Vezzano Ligure) in 30 anni di lavoro nel campo del diritto ambientale raramente mi è capito di leggere  una sequenza di assurdità giuridiche come quelle in questione.
Vediamole queste assurdità con mia spiegazione punto per punto del perché le ritenga assurde, visto che sono abituato a criticare sempre nel merito le posizioni che ritengo sbagliate
In corsivo (e nel riquadro) riporto le assurdità della nota della Provincia seguite dalla mia analisi critica


PRIMA ASSURDITÀ DICHIARATA DALLA PROVINCIA

1) la citata deliberazione n.1295 è stata adotta da Regione Liguria nel 2016, successivamente alla data della Determinazione Dirigenziale n. 187 del 29/10/2015”.
La delibera della Regione Liguria 1295 del 2016 ha disciplinato la procedura di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitaria (VIIAS) nelle procedure di rilascio dell’AIA. La istanza dei cittadini la citava per dimostrare che esistono modalità istruttorie per valutare preventivamente l’impatto ambientale e sanitario  di un impianto in sede di autorizzazione integrata ambientale, modalità che potevano essere utilizzati per redigere il Parere Sanitario previsto dalla procedura di rilascio dell’AIA anche per l’impianto di Saliceti.
Quanto al fatto che la Delibera della Regione (2016) è stata approvata dopo il rilascio dell’AIA (2015) non rileva assolutamente ai fini del ragionamento sviluppato nella Istanza dei cittadini e per due motivi chiarissimi:
1. La delibera della Regione sulla VIIASnon ha carattere vincolante ma è solo un insieme di linee guida da seguire a discrezionalità degli enti, a seconda delle loro diverse competenze, nella gestione della istruttoria del rilascio dell’AIA
2. Se proprio vogliamo giocare con le date la delibera della Regione non fa altro che riprodurre le linee guida dell’Ispra deliberate il 22.04.2015 quindi ben 6 mesi prima del rilascio dell’AIA all’impianto di Saliceti.



SECONDA ASSURDITÀ DICHIARATA DALLA PROVINCIA
2) il citato parere da esprimere ai sensi dell’articolo 216 del RD 27 luglio 1934 n. 1265, fa riferimento ad un elenco di industrie insalubri, in seguito riportato dal Decreto 5 settembre 1984. Nel citato elenco l’impianto in parola non figura in nessuna delle due classi
Le due classi che cita la dichiarazione della Provincia sono quelle di prima classe e seconda classe. Quelle di prima classe non possono stare vicino a centri abitati salvo si dimostri da parte del gestore e previa verifica della Autorità Sanitaria (Sindaco) che non recano nocumento alla salute pubblica. Quelle della seconda classe possono stare vicino a centri abitati ma previa apposite prescrizioni di prevenzione sanitaria.
Intanto è falso quanto dichiarato dalla Provincia in quanto gli impianti che trattano rifiuti (a prescindere dalla tecnologia usata) rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe.  Infatti per classificare una industria insalubre di prima classe occorre verificare tre parametri:
Sezione A): le sostanze chimiche utilizzate nella attività industriale
Sezione B): i materiali e prodotti trattati nel ciclo produttivo
Sezione C): la tipologia di attività e impianto
Ora il punto 100 della sezione B) dell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (ex DM 5/9/1994) prevede tra i prodotti e materiali il cui utilizzo comporta la dichiarazione di industria insalubre di prima classe proprio i “rifiuti solidi”.

La questione potrebbe chiudersi qui ma voglio essere ancora più preciso.
Prima di tutto il Parere Sanitario che deve rilasciare il Sindaco, nel caso disciplinato dal comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006, non riguarda tanto le industrie insalubri ma gli impianti assoggettati ad AIA a prescindere siano dichiarati insalubri. Il fatto che si citi l’articolo 216 è solo per richiamare il fatto che il Sindaco entra in gioco nella procedura di AIA non come rappresentante del Comune ma come Autorità Sanitaria sul territorio Comunale. Se così non fosse la normativa dovrebbe prevedere il parere del Sindaco anche nelle altre procedure autorizzatorie (Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione unica impianti da fonti rinnovabili e assimilate, tanto per fare due esempi) quando entrano in gioco industrie insalubri, cosa che non è.
In secondo luogo se è vero che secondo una certa giurisprudenza il rilascio dell’AIA supera la normativa delle industrie insalubri è altrettanto vero che detta giurisprudenza afferma che affinchè il rilascio dell’AIA abbia questo effetto occorre che venga esercitata la funzione del Sindaco in materia di rilascio del Parere Sanitario ai sensi del comma 6 articolo 29-quater più volte citato in precedenza in questo post. Infatti “il legislatore  ha previsto un coordinamento fra le due  discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, ovvero del citato TULS in materia di industrie insalubri, e di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione;”  (TAR TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 1767 del 12  Dicembre 2008).

Quindi come ben chiarisce questa sentenza il Parere del Sindaco all’interno del rilascio dell’AIA si « impone » ex lege ed è quindi obbligatorio tanto più se l’industria in questione è classificata insalubre come ho ampiamente spiegato in questo post QUI



TERZA ASSURDITÀ NELLA DICHIARAZIONE DELLA PROVINCIA
3) L’ASL 5, autorità competente nell’ambito del procedimento di rilascio dell’AIA, ha fornito il seguente parere (nota prot. 6685 del 1/7/2015): non si riscontrano, nelle modalità di trattamento delle emissioni e di abbattimento degli odori, elementi ostativi alla concessione del rilascio dell’AIA fatte salve le prescrizioni di Arpal

In questo parerino dell’ASL si riscontrano numerose contraddizioni e incongruenze. Infatti:
Prima questione: l’autorità competente nell’AIA non è l’ASL ma il soggetto istituzionale che rilascia il provvediento come affermato dalla lettera p) articolo 5 del DLgs 152/2006, nel caso ligure la Provincia.
Seconda questione: si afferma che le uniche prescrizioni sono quelle dell’Arpal e in questo modo si ammette che nessuna prescrizioni di tipo sanitario sull’impianto in questione sia stata rilasciata nonostante che come abbiamo visto sopra la legge le preveda espressamente
Terza questione: il Parere deve essere rilasciato dal Sindaco non dall’ASL che al massimo può supportare tecnicamente il Sindaco nell’esercizio di questa funzione cosa che non ha fatto neppure autonomamente come dimostra proprio la dichiarazione della Provincia sopra riportata. Non solo ma come afferma una delle sentenze più chiare (e non appellata) in materia: “la citata  normativa ascrive a competenze diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la salute pubblica” (TAR Lazio sezione I sentenza n° 819 del 14 settembre 2009).



CONCLUSIONE
Trovo francamente irrituale, per non usare termini più forti, che la Provincia si presi a rilasciare pareri confusi come quello sopra esaminato solo ed esclusivamente per coprire una chiara omissione da parte di un Sindaco. Le istituzioni spezzine hanno fatto così l’ennesima bruta figura! 




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