giovedì 11 ottobre 2018

Sversamenti dal depuratore Acam nel golfo di Spezia: cosa dice la legge

L’amministrazione pubblica comunale ha ammesso durante la seduta della commissione ambiente che ci sono stati 8 sversamenti negli ultimi 8 mesi in mare dal  depuratore della Spezia attraverso il  bypass. E aggiunge «l’utilizzo della procedura bypass da parte di Acam è regolare.  

Intanto per dire che la procedura è regolare bisogna dimostrarlo verificando in concreto  se le norme in materia sono state rispettate.

Vediamo come funziona la normativa



GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COME E DA CHI SONO AUTORIZZATI
Ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 12 del 2017:
Gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto sono autorizzati nell’ambito dell’AUA relativa all’intero complesso.
2. I nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza sono soggetti all’AUA in quanto modifica sostanziale”.

Il titolare della funzione autorizzatoria ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n° 12 del 2017 è la Provincia (e/o Città Metropolitana)

Ma al di la delle competenze la cosa che conta è che la norma sopra citata prevede che si debbano  autorizzare (quindi prevedere prescrizioni specifiche) non solo gli scarichi generale dal depuratore ma anche  gli sfioratori (o c.d. bypass) ovviamente anche prevedendo deroghe alla normativa generale sui limiti degli inquinanti degli scarichi idrici, vediamo però come di seguito. 




DEROGHE ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI SCARICHI
Secondo l’articolo 101 del DLgs 152/2006 : “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dall’allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di:
- avviamento e
- di arresto e
- per l’eventualità di guasti nonché
- per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime

Insomma ci possono esser deroghe in casi particolari elencati dalla norma sopra citata ma accompagnate da prescrizioni altrimenti ricadiamo nello scarico vero e proprio che deve avere una autorizzazione ordinaria oppure se questa non c’è siamo nel penale per scarico abusivo!   




COME DEVONO ESSERE DEFINITE LE DEROGHE DALLE REGIONI
La legge regionale 29 del 2007 stabilisce intanto le modalità di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane prevedendo che gli scarichi abbiano un trattamento adeguato ai sensi dell’allegato 5 (limiti emissioni agli scarichi idrici) , ma soprattutto le norme attuative del Piano  regionale di tutela delle acque intervengono sui parametri da rispettare per gli sfioratori (o c.d. bypass)




COME DEVONO ESSERE REGOLAMENTATI I BYPASS
In particolare secondo l’articolo 7 di dette norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque si intendono:
sfioratore o scaricatore di emergenza: dispositivo a servizio di stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o in testa all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che entra in funzione al verificarsi di fuori servizio prolungato delle stazioni stesse. Tale dispositivo può svolgere anche le funzioni di scaricatore di piena;
sfioratore o scaricatore di piena: dispositivo a servizio di reti fognarie di tipo misto che consente di scaricare verso un recettore finale, in tempo di pioggia, la portata eccedente una soglia prestabilita in una determinata sezione della rete fognaria;

Inoltre l’articolo 14 di dette norme di attuazione afferma quanto segue:
I gestori degli sfioratori e delle relative stazioni di sollevamento realizzano e aggiornano per ogni punto di scarico un’adeguata analisi dell’impianto comprensiva dei seguenti contenuti:
• descrizione e tipologia di impianto;
• condizioni di attivazione dello sfioratore;
• valutazione delle frequenze e delle portate dello sfioratore;
• valutazione delle caratteristiche qualitative delle portate sfiorate sulla base della tipologia di scarichi veicolati in fognatura (con particolare attenzione alla possibile presenza di scarichi industriali e delle sostanze pericolose di cui alla Tabella 1/A dell’Allegato I alla Parte III del D.lgs 152/06);
• parametri di diluizione e pretrattamenti a monte delle portate sfiorate;
• caratteristiche della condotta di scarico;
• interventi necessari per la mitigazione della pressione ambientale.
Entro 24 mesi dalla data di approvazione del Piano le relative monografie sono trasmesse all’autorità competente; ogni aggiornamento dovrà essere altresì comunicato.”



CONCLUSIONI
Risulta con chiarezza (come d’altronde analizzato da giurisprudenza amministrativa in materia) che Il punto focale della controversia consiste nell’accertamento delle concrete modalità di funzionamento del by-pass del depuratore di turno (quindi anche quello di Acam nel caso spezzino), dovendosi stabilire se si tratti di un autentico sfioratore (elemento costruttivo a servizio della rete fognaria e dell'impianto di depurazione realizzato quale sistema di emergenza idraulica, la cui entrata in esercizio non è prevedibile con precisione dipendendo dalle precipitazioni atmosferiche ovvero comunque da eventi naturali non prevedibili a priori con assoluta certezza) ovvero di un vero e proprio scarico.
E dopo aver stabilito questo se rientra nell’autentico sfioratore (e/o bypass) questo deve rispettare quanto previsto sopra (vedi articolo 14 norme attuative piano regionale tutela acque) se invece rientra nello scarico, nel caso specifico o ha una autorizzazione precisa senza deroghe oppure è abusivo e siamo nel penale.
Per dirla altrimenti: “In altre parole, per non essere assoggettato al limiti tabellari previsti dal DLgs. n. 152 del 1999 (ora Dlgs 152/2006) lo scaricatore deve funzionare in maniera corretta, e cioè attivarsi solo in presenza di fenomeni metereologici di una certa rilevanza, ovverosia, soltanto a seguito dell'ingresso di acque bianche o comunque di reflui fognari conseguentemente molto diluiti, come tali generalmente rientranti nei limiti tabellari” (TAR Veneto Sez. III n. 679 del 22 giugno 2018).


Attendiamo chiarimenti più precisi dalle autorità competenti in materia visto che la questione potrebbe riprodursi producendo danni all’ecosistema golfo e alle attività di allevamento ivi presenti.


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