martedì 2 ottobre 2018

Centrale Enel: la giunta spezzina alla “canna del gas”


Il Consiglio Comunale spezzino convocato ieri sera per discutere del futuro dell’area della centrale Enel, ha votato un ordine del giorno in cui tra le varie cose (la maggior parte aria fritta esattamente il contrario di quanto avevo spiegato in questo post QUIchiede all’Enel di restare con un presidio energetico sul territorio con particolare riferimento ad una centrale a gas.

Questa richiesta, visto che stiamo parlando di un area rilevante per il futuro della città ma anche della salute di chi la abita, ha degli aspetti che raggiungono ampiamente l’indecenza.  

Il primo aspetto indecente è che il referendum del  1990 chiedeva il metano  come combustibile di transizione alla dismissione della  centrale. Ora nel 2018 (dopo 28 anni) si chiede una centrale a gas per procrastinare al 2050 (le date per ammortizzare investimenti di questo tipo sono dell'ordine di 20/30 anni) il permanere di un sito energetico a Spezia e non c'è più neppure la scusa di gestire una lunga transizione al post carbone!


Il secondo aspetto indecente è che Enel avrebbe dovuto usare il metano in base alla autorizzazione del 1997 (dopo  la famosa chiusura per violazione della legge sugli scarichi idrici), ebbene anche qui sono passati 21 anni (dicasi 21 anni!) senza che questo obbligo di legge sia stato fatto rispettare e nonostante i nostri esposti (in particolare quelli del Comitato Speziaviadalcarbone) in  procura regolarmente finiti nei cestini. E ora dopo tutto questo e senza avere mai svolto ne prevedere  in modo preciso e puntuale (non con discorsi da bar) un studio sul danno sanitario prodotto in quasi 60 anni di centrale, si propone una nuova centrale a gas che probabilmente non brucerà solo gas secondo le nuove tendenze tecnologiche  potrebbe utilizzare anche le biomasse (leggi rifiuti) .  Insomma quando davvero il metano era utile per limitare le emissioni della sezione a carbone non si applicava, violando la autorizzazione e quindi la legge che prevedeva obbligatoriamente l’uso di questo combustibile:
1. all’avviamento dei gruppo a carbone (evitando in parte le fumate nere dei c.d. transitori)
2. nelle condizioni atmosferiche avverse (inversione termica)
3. nei periodi di criticità ambientali che emergano dalle reti di monitoraggio.   


Il terzo aspetto indecente è la mancata contestazione da parte del Comune (sia le amministrazioni precedenti ma anche l’attuale) dei motivi, per cui Enel non ha mai usato i gruppi a metano della centrale, se volete capire  li trovate QUI con relativa critica.  


Il quarto aspetto indecente è che  la richiesta di fare una centrale a gas non viene da Enel ma dal Comune quando Enel in siti dove aveva solo il turbogas pensa a fare tutt'altro vedi ad esempio il sito di Campomarino a Campobasso ma anche quello di Montalto di Castro dove dal turbogas si passerà ad un villaggio turistico.


Il quinto aspetto indecente è che l’odg poi votato  è stato cambiato all’ultimo secondo dopo che fino a pochi minuti prima nel testo c’era un riferimento ad impegnare la giunta comunale a non prevedere, negli strumenti di pianificazione di competenza, impianti classificati come industrie insalubri di prima classe. Sono bastati pochi minuti per inserire nel testo una centrale a gas cioè una industria insalubre classica (vedi alla voce centrali termoelettriche punto 7 sezione C alla Parte I dell’allegato al Decreto Ministeriale 5 settembre 1994).


Il sesto aspetto indecente sta nelle motivazioni che la maggioranza del Consiglio ha addotto per impedire che venisse inserito il passaggio sul divieto alle industrie insalubri di prima classe.  Secondo gli “espertoni” della maggioranza mettendo questa frase si impediva di realizzare anche i “caseifici” usando un esempio dall’elenco delle categorie di attività considerate industrie insalubri. Dimenticando due particolari  non banali:  
1.come ha affermato il Consiglio di Stato ( sentenza 27/5/2014 n. 2751)  se è vero che la normativa  nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Consiglio di Stato, sezione V n.338/1996).
2. non avrebbe avuto senso in un odg di un Consiglio Comunale entrare nel merito dell'elenco per distinguere tra impianti e attività ammesse o meno. L'elenco è suddiviso per sostanze utilizzate (sottoallegato A, prodotti sottoallegato B, categorie di attività sottoallegato C). Molte di queste categorie di attività  vanno lette insieme con le sostanze utilizzate nel processo produttivo di cui al sottoallegato A quindi non è facile distinguere sopratutto in un atto politico di principio come un ordine del giorno che inevitabilmente non può avere avuto una istruttoria adeguata. Vi faccio un esempio: la categoria 15 tra le attività riguarda le industrie chimiche dove c'è scritto: : "produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci". Ora le “altre voci” come dice la legge si perdono nell'elelnco del sottoallegato B quello sul tipo di prodotti realizzati dalla attività e/o impianto. Quindi distinguere per singole attività la eventuale esclusione può essere fatto solo dopo adeguata istruttoria e non certo in un atto politico (mozione) del consiglio altrimenti si rischia di ammettere non volendo attività potenzialmente inquinanti tanto quanto i rifiuti, per esempio, ma sono solo esempi ovviamente: concerie, recupero di auto rottamate etc.  L’istruttoria verrà svolta dagli uffici e dalla giunta inserendo una norma specifica nel nuovo PUC o nella Variante e/o Regolamento ad hoc che dovranno essere motivate adeguatamente ricordando che cmq: “le scelte urbanistiche dettate dall’Amministrazione comunale mediante la relativa strumentazione piano regolatore costituiscono valutazioni connotate da amplissima discrezionalità, sottratte come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2013, n.5114).  Non solo ma come è ovvio variante e/o  regolamento per le industrie insalubri dovranno passare dal Consiglio Comunale.


Il settimo aspetto indecente è che la scelta di indicare una soluzione precostituita (la centrale a gas) cozza contro il metodo che sta alla base dello stesso progetto Futur-E di Enel basato sulle seguenti fasi:
- ascolto del territorio,
- manifestazione di interesse,
- invio di proposte progettuali comprensive di offerte vincolanti per l’acquisizione del sito.
Invece questa maggioranza del consiglio comunale spezzino si sveglia una mattina e propone una centrale a gas come se il territorio fosse di proprietà di questi consiglieri comunali!






P.S. tralascio di commentare la battuta del Sindaco spezzino per cui gli studi sul danno sanitario prodotto dalla centrale in questi anni non servono perché “l’indagine epidemiologica c’è già” perché davvero si commenta da se. Sul punto cmq leggete QUI.

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