venerdì 22 settembre 2017

Cassazione: la salute si tutela non solo con i limiti di legge ma anche con ulteriori prescrizioni

La sentenza della Cassazione penale 34517/2017 (QUIriguarda una questione rilevante per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. La questione riguarda l’ampiezza del potere prescrittivo dell’autorità competente, ma anche indirettamente degli organi di vigilanza inseribili in una autorizzazione ambientale.

L’articolo 279 del DLgs 152/2006 al comma 2 recita:  “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

Secondo la Cassazione con questa norma il legislatore non vuole solo assicurare il rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalle leggi ambientali ma anche: “consentire alle autorità preposte, attraverso il titolo abilitativo e l’imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato finalizzato ad una efficace tutela di ambente e salute che  l’espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo” (si veda anche Cassazione sezione 3, 24334/2014)


Quale è la finalità di questo potere “estensivo” nelle prescrizioni autorizzatorie secondo la Cassazione?
Afferma la Cassazione: “in questo modo, l’ordinamento realizza un meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo”, questo interesse è prima di tutto la salute dl cittadino!

Questa tutela anticipata del bene salute, sempre secondo la Cassazione, avviene:
1. quando la sanzione penale sopra riportata (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006)  è applicabile  una condotta direttamente offensiva del bene come nel caso ad esempio di violazione dei limiti di emissioni dell’aria ex lege
2. quando vengono violate prescrizioni tipiche del controllo amministrativo (monitoraggi particolari, modalità di esercizio) che vengono imposte nella autorizzazione ma anche dalla attività di controllo sulla attività dell’impianto dopo la autorizzazione e a prescindere dal rispetto dei limiti di emissione ex lege.  
Afferma la Cassazione : “Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione, in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali contesti”.
Queste prescrizioni ulteriori da valutare caso per caso magari per situazioni non chiare di inquinamento che richiedono un intervento precauzionale (esempio emissioni anomale anche odorigene) possono essere contenute in apposite ordinanze della autorità che rilascia l’autorizzazione ma anche del Sindaco come autorità sanitaria, la cui violazione comporta l’attivazione della procedura amministrativa prevista dall’articolo 278 del DLgs 152/2006 (diffida, sospensione fino alla revoca  della autorizzazione.
Afferma la Cassazione: “A tal fine, peraltro, l’articolo 278 (Nota [1]) del DLgs n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione”.



CONCLUSIONI
Questa sentenza conferma come le autorità competenti sia alla autorizzazione che al controllo del rispetto della stessa possano intervenire non solo con spirito formale di verifica del rispetto dei limiti di legge ma anche per affrontare situazioni anomale di inquinamento: emissioni diffuse, emissioni odorigene, rumori anomali, gestioni del ciclo produttivo che possono produrre inquinamento o incidenti, situazioni di danno sanitario in atto dei residenti vicini all’impianto autorizzato.
La legge come si vede fornisce ampi strumenti di prevenzione della salute dei cittadini anche nel caso in cui i limiti di emissione sono rispettati. Quante volte ci siamo sentiti dire dalle autorità preposte: “non possiamo fare altro perché l’azienda rispetta i limiti di legge” ebbene la Cassazione ci spiega che si può fare altro!





[1] 278. Poteri di ordinanza
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente
.”

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