Leggo sul Secolo XIX di
oggi che l’Assessore competente del Comune di Sarzana in relazione alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano per la localizzazione delle
antenne per la telefonia mobile, afferma testualmente: “L’ufficio Vas della
Regione a cui avevamo inviato il Piano affinché fosse valutato– spiega - ce lo
ha restituito in quanto assegna ai Comuni il ruolo di autorità competente per
la Vas e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle
loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime
amministrazioni”.
Se le cose stanno così, e
il sottoscritto condivide questo assunto, il procedimento di approvazione del
Piano va annullato o comunque archiviato e ripreso dall’inizio, di seguito
spiego perché…
IL PIANO ANTENNE DEL COMUNE DI SARZANA E LA
PROCEDURA DI VAS SVOLTA FINO AD ORA
A pagina 5 del Documento preliminare per la Verifica di
assoggettabilità a VAS del Piano Antenne si legge: “La Regione Liguria, individuata come autorità competente di
riferimento, ha provveduto, a sua volta, a disciplinare la materia con Legge
Regionale n. 32 del 2012. “
Abbiamo
visto che l’Assessore, nella stampa locale di oggi, ha fatto quindi marcia
indietro rispetto a quanto dichiarato nel suddetto Documento Preliminare,
peccato che questo era chiarissimo da molti mesi (almeno da aprile come
vedremo).
Il
nuovo comma 2 articolo 5 legge regionale
32/2012, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6/2017,
recita: “I comuni, le province e la Città
metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di
assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui
all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle
medesime amministrazioni.”
L’articolo 11 della legge regionale 6/2017 recita: “Le procedure di cui agli articoli 9 e 13 della l.r.
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni afferenti i piani e i
programmi di cui all’articolo 5, comma 2, della medesima l.r. 32/2012 e
successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono concluse dall’autorità competente che ne ha avviato
il procedimento.”
Ora la legge regionale
6/2017 è stata pubblicata nel BURL n. 5 del 12 aprile 2017. L’avvio della
procedura di VAS sul Piano Antenne del Comune di Sarzana è del 31 maggio 2017
(data di pubblicazione dell’avviso sul BURL) .
Risulta quindi che dal
combinato disposto del comma 2 articolo 5 della legge regionale 32/2012 con
l’articolo 11 della legge regionale 6/2017: la procedura di VAS, anche quella
di verifica di assoggettabilità (articolo 13 legge regionale 32/201), è di
competenza del Comune in quanto Autorità Procedente del Piano in oggetto.
LE CONSEGUENZE DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE
DALLA REGIONE AL COMUNE PER LA VAS DEL PIANO ANTENNE
Lo spostamento di
competenze sopra riportato ha delle conseguenze importanti nella organizzazione
del procedimento di VAS che fino ad ora il Comune non ha minimamente preso in
considerazione. L’Assessore del Comune di Sarzana, sempre sul Secolo di oggi,
afferma che il Piano è stato inviato ad Arpal ed Ente Parco
Montemarcello-Magra, ci mancherebbe viene da scrivere, è obbligo di legge che
siano sentiti enti che rappresentano interessi da valutare nel procedimento di valutazione/approvazione
del Piano. Ma questo nulla ha a che fare su come il Comune (Autorità Competente
di VAS nel caso in esame) deve organizzarsi per svolgere la valutazione
ambientale del Piano Antenne.
Infatti nel caso in esame
il Comune di Sarzana è contemporaneamente Autorità Competente (per la VAS) e
Procedente (per la predisposizione da parte delle Giunta e per la approvazione
del Piano da parte del Consiglio Comunale).
Ma cosa si intende ex lege
per autorità procedente e autorità competente? Vediamolo subito
AUTORITÀ PROCEDENTE E AUTORITÀ COMPETENTE
NELLE PROCEDURE DI VAS PER I PIANI
L’articolo 2 della legge
regionale 32/2012 sulle definizioni della procedura di VAS rinvia all’articolo
5 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), secondo questo ultimo articolo:
per Autorità competente si intende: “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5);
per Autorità
procedente, si intende : “la pubblica
amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del
presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano,
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma“.
(lettera q) comma 1 articolo 5).
LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL CASO IN CUI UN COMUNE SIA AUTORITÀ COMPETENTE
E PROCEDENTE ALLO STESSO TEMPO NELLA PROCEDURA DI VAS
Qui ci aiuta oltre che la
normativa la giurisprudenza passata in giudicato del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato con sentenza n.133/2011 è intervenuto sulla
questione di una procedura di VAS che vede coincidere, ex lege, nello stesso
Ente (il Comune nel caso) la figura della
Autorità Procedente e della Autorità Competente. La sentenza afferma due
principi chiarissimi:
1.L’Autorità Competente può essere interna al Comune
ma identificata in un ufficio distinto da quello del responsabile del
procedimento di Piano. In particolare
secondo il Consiglio di Stato: “il presupposto su cui si basano le
conclusioni raggiunte dal primo giudice, secondo cui l’autorità competente alla
V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione
diversa da quella avente qualità di “autorità
procedente”, non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e
nazionale. Infatti in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova
affermato, con riferimento alle Autorità Competente e Procedente in maniera esplicita
che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e
che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo
o articolazione della stessa amministrazione procedente).”
2. l’ufficio o settore del Comune che dovrà
svolgere la funzione di Autorità Competente di VAS non deve essere designato
una tantum. In particolare secondo il Consiglio di Stato: “appare evidente la volontà di assicurare che
la fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori, con atti che
individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene
attribuita la veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in
linea con le richiamate disposizioni nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7
articolo 6 ndr) la scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex
post, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione”.
COME DEVE ORGANIZZARSI IL COMUNE NELLA PROCEDURA
DI VAS NEL CASO SIA AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE CONTEMPORANEAMENTE PER LO
STESSO PIANO
Quindi la sentenza del
Consiglio di Stato vista con la nuova versione della legge regionale sulla
VAS pone un problema organizzativo ineludibile
al Comune di Sarzana di organizzazione dell’ufficio di Autorità Competente
vincolante per ogni conclusione della procedura di VAS e che deve rispondere,
come emerge dalla suddetta sentenza letta insieme con la disciplina della procedura
di VAS ex DLgs 152/2006 alle seguenti linee guida operative non aggirabili:
1. indipendenza della Valutazione Ambientale
rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma
2. non dipendenza gerarchica della struttura
dell’Autorità Competente da quella dell’Autorità procedente
3. necessaria collaborazione, nella
distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente e Autorità procedente
nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di
recepimento dei risultati della VAS nel piano/programma adottato/approvato
dalla Autorità procedente
4. adeguata fondatezza tecnico scientifica e ponderazione
degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica al rilascio
del parere motivato
5. coerenza con il Parere Motivato del contenuto del
Piano/Programma approvato
6. trasparenza nel processo di costruzione – valutazione
- approvazione del piano o programma
7. adeguata considerazione e motivazione nel recepimento
all’interno del piano/programma dei risultati della consultazione del pubblico
ed enti interessati
8. sostenibilità di bilancio e fattibilità tecnico
gestionale
9. coerenza con la vigente normativa nazionale e
regionale.
IL
COMUNE DI SARZANA AD OGGI NON HA RISPETTATO I SUDDETTI INDIRIZZI EX LEGE
E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Ad oggi nessuno
di questi indirizzi operativi è stato recepito da parte del Comune di Sarzana
nella procedura di VAS in oggetto tanto è vero che il Documento Preliminare di
VAS confusamente (e qui c’è un errore grave anche della società di consulenza
che ha predisposto il Piano dimostrando di non conoscere la legge ligure in
materia) continua a riconoscere la competenza di VAS alla Regione.
Non solo ma secondo il
comma 6 articolo 13 della legge regionale 32/2012: “L'autorità competente adotta, entro
novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato
provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o
escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali
prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica
contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza.
Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le
determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente.”.
Invece in palese contrasto con la norma appena
citata, a pagina 160 il Documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS
del Piano in oggetto afferma: “Sulla base
dell’analisi dello stato attuale dell’ambiente condotta, nonché alla luce delle
Valutazioni (generali e di dettaglio) effettuate, si può affermare che il Piano
Comunale di Organizzazione degli Impianti di teleradiocomunicazione di Sarzana
non produce di per sé impatti incrementali sull’ambiente.”
Questa
affermazione non può essere propria del Documento in questione ma deve
risultare dal Parere Motivato della Autorità Competente designata appositamente
e dalla Dichiarazione di Sintesi da allegare al Piano al momento della sua
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PIANO DEVE ESSERE ASSOGGETTATO A
PROCEDURA ORDINARIA DI VAS E NON SOLO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Secondo la lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs
152/2006 sono assoggettati a procedura di VAS, tra gli altri, i piani per il settore delle
telecomunicazioni.
Il comma 2
suddetto afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a)
sono assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di
assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6.
Il comma 3
fa riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2
riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani
minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una
variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS
ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3).
La Corte di Giustizia con
sentenza 21
dicembre 2016 causa C‑444/15 ha chiarito che si applica il comma 3 (quindi solo
la verifica di VAS senza automatica applicazione della VAS ordinaria) nel caso
in cui:
1. il piano o il programma sia elaborato e/o
adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e
2. che tale area costituisca,
all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e
proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima.
Il Piano Antenne del
Comune di Sarzana è un piano a valenza territoriale comunale nel senso che riguarda
potenzialmente l’intero territorio del Comune. È vero che i siti riguardano
parti di quel territorio ma la loro localizzazione ha richiesto e richiede una
valutazione complessiva della ricettibilità del territorio stesso, infatti il
Documento Preliminare di VAS che accompagna il Piano effettua una analisi
preventiva dello stato dell’intero territorio comunale. Cmq anche qui soccorre la giurisprudenza della
Corte di Giustizia secondo la quale: “quale parametro di riferimento una
superficie pari a una percentuale massima del 5 % della zona di competenza
delle singole amministrazioni locali come ciò che, secondo una prospettiva di
vita naturale, può essere ancora intesa come «piccola» area”.
Comunque a prescindere
dalla questione di applicabilità della VAS ordinaria o della Verifica di Assoggettabilità a VAS, come ho
spiegato nel paragrafo precedente del presente post, il Comune ha violato le modalità di
conclusione della stessa procedura di Verifica secondo la legge regionale
ligure in materia.
LA MANCATA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO
AMBIENTALE E SANITARIO
Aggiungo infine che il
Documento Preliminare concludendo per non rinviare a procedura ordinaria di VAS
il Piano in oggetto impedisce di applicare quello che è diventato un obbligo di
legge nella VAS ordinaria e cioè la verifica di applicabilità della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale
e Sanitario (VIIAS), introdotta dalla legge regionale 6/2017 all’articolo
15 della legge regionale 32/2012.
CONCLUSIONI
Premesso che il Piano ha
altri limiti istruttori e procedurali che essendo oggetto di azioni da parte
dei cittadini residenti non posso qui trattare per deontologia professionale,
concludo affermando che la procedura fino ad oggi seguita dal Comune è stata in
palese violazione di quanto sopra riportato rendendo la stessa illegittima. Il
Comune non ha che una strada quella di annullare l’attuale procedimento o
archiviarlo/sospenderlo (ha ottimi legali a disposizioni trovino loro la
strada).
Peraltro le problematiche
sopra esposte riguarderanno da ora in poi tutti i Comuni liguri dal momento in
cui si troveranno a valutare un piano o un programma assoggettabili alla
disciplina della VAS. Si veda ad esempio nuovo Piano Urbanistico
Comunale di Spezia visto che la procedura di VAS è stata avviata in data 7
giugno 2017 quindi successivamente alla data del 12 aprile 2017 termine ultimo
per mantenere la vecchia competenza della Regione.
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