Se parliamo di legge la data di scadenza della attuale autorizzazione integrata ambientale (AIA) non è il 2021 come spiego di seguito in questo post.
Se parliamo di scelte ovvio che l'auspicio è che si mantenga la data del 2021 ma allo stesso tempo si chiariscano bene le questioni legate alla bonifica perché non vogliamo una nuova area ex IP restata li per decenni e poi bonificata in modo confuso e dannoso per la salute dei cittadini.
Vediamo come stanno le cose...
LA SCADENZA DI LEGGE DELLA AUTORIZZAZIONE
ALLA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
La scadenza di legge per
l'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata nel settembre 2013) è il 2023
oppure addirittura il 2029 se la centrale continuerà ad essere certificata EMAS
(marchio ecologico della UE), tutte le altre date che girano sono sbagliate
perché non tengono conto delle modifiche di legge introdotte nel 2014 dal DLgs
152/2006 (si vedano i commi 8 e 9 dell'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 vedi NOTA 1). Non solo ma tutto questo è stato ulteriormente specificato da una
Circolare del Ministero dell'Ambiente del 27/10/2014 che ha chiarito
testualmente: "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni
integrate ambientali in vigore alla data del 11 aprile 2014."
Ovviamente la centrale
potrebbe chiudere prima ma solo per decisione autonoma dell’Enel, che con la
suddetta normativa ha aumentato il suo potere di contrattazione verso la
città. A questa ipotesi si potrebbe aggiungere l’intervento della
magistratura se emergessero violazioni gravi di legge ma per ora gli esposti
presentati non hanno prodotto alcun effetto Vado e comunque il tutto
dipenderebbe sempre dalla decisione della magistratura.
Quindi quando si parla di date di scadenza dell'AIA e di dismissioni della centrale, le questioni da affrontare
da parte di amministratori e cittadini attivi compresi i lavoratori
interessati sono le seguenti:
1. come aggirare queste
scadenze di legge nel caso la dismissione venisse allontanata
2. come gestire la
centrale in questa fase transitoria
3. come affrontare, nel
caso di dismissione, la bonifica dell’area della centrale
COME AGGIRARE QUESTE SCADENZE DI LEGGE NEL
CASO LA DISMISSIONE VENISSE ALLONTANATA
Ma c’è una possibilità di
aggirare questa nuova normativa, grazie anche alle specificazioni introdotte
dal Decreto Ministero Ambiente del 16/12/2015 (vedi QUI) se:
1. emergano
elementi istruttori nuovi non rilevati dall’AIA già rilasciata. Ad esempio in
materia di rischio sanitario (se si facessero le indagini come quella svolta a
Vado e da queste emergessero situazioni negative legate al funzionamento della
centrale) si veda lettera b) punto 3 Decreto Ministero Ambiente 16/12/2015;
2. eventuali
richieste di deroghe da parte di Enel come potrebbe accadere per l’entrata in
vigore di nuove norme comunitarie in materia di emissioni inquinanti, si veda
lettera b) punto 3 Decreto Ministero Ambiente 16/12/2015;
3. necessità
di aggiornare il piano di monitoraggio per la presenza di nuovi elementi
istruttori (vedi sopra), si veda lettera c) punto 3Decreto Ministero Ambiente
16/12/2015.
I punti 1 e 3 dipendono
anche e soprattutto dalle amministrazioni pubbliche preposte a cominciare dal
Comune e dalla Provincia come pure dalla Regione oltre che ovviamente dal
Ministero dell’Ambiente
Non comporta avvio di
revisione dell’AIA la semplice attuazione delle prescrizioni in essa previste
salvo che non ci sia violazione di queste ultime ma a quel punto scatterebbe la
procedura di diffida e poi di sospensione dell’AIA.
COME GESTIRE LA CENTRALE IN QUESTA FASE
TRANSITORIA
Prima di tutto riprendere
la discussione su come sta funzionando la centrale con quali emissioni a
cominciare dalla gestione dei transitori e quindi quale gestione transitoria da
qui alla chiusura dell'impianto. Alcune riflessioni le avevo svolte QUI e QUI.
In particolare sarebbe necessaria
una analisi della attuale
situazione della centrale presentata e discussa pubblicamente. Questa analisi
dovrebbe riguardare:
1. lo stato delle
prescrizioni AIA;
2. lo stato dei
monitoraggi sulla salute in particolare stato delle indagini delle autorità
pubbliche;
3. tempistica di
dismissione sulla quale sarebbe assolutamente necessario un pronunciamento del
Ministero Sviluppo anche in relazione alla disciplina della durata
revisione aggiornamento dell'AIA;
4. rischio di
incidente rilevante, normativa rimossa bellamente (vedi QUI);
5. avviare un
confronto con Enel, anche alla luce delle sentenze di condanna per
l’inquinamento prodotto nel passato, sul risarcimento del danno ambientale da
riconoscere alla città a prescindere dalla bonifica che è invece un obbligo di
legge. (vedi NOTA 2). Questo aspetto è stato volutamente rimosso
dalla ultima convenzione ((per il testo
completo vedi QUI) del Comune di Spezia con Enel
(vedi NOTA 3)
COME AFFRONTARE, NEL CASO DI DISMISSIONE, LA
BONIFICA DELL’AREA DELLA CENTRALE
Secondo me occorre:
1. inserire
nel nuovo PUC una futura destinazione funzionale dell'area che escluda a priori
industrie insalubri di prima classe secondo i recenti indirizzi del Consiglio
di Stato in materia sia di riduzione del consumo del suolo vedi QUI,
che di industrie insalubri vedi QUI.
2.
impegnare il Governo e i Ministeri
Sviluppo Economico e Ambiente a non utilizzare la normativa sulle
infrastrutture strategiche o sugli inceneritori che prevedono la
possibilità di bypassare il livello locale nella scelta di impianti di
incenerimento o di combustione come previsto dal recente Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 che disciplina procedure accelerate per
questi impianti in attuazione dell’articolo 35 della legge 11 novembre
2014, n. 164
3.
Impegnare Enel e Ministero dell’Ambiente a chiarire, ognuno per i propri ruoli
e competenze, la data effettiva della dismissione della centrale anche alla
luce delle novità normative sulla durata della attuale autorizzazione (AIA)
descritte nella prima parte di questo post
4.
ricognizione di tutta la normativa interferente con bonifiche analizzando
specificamente gli spazi che, la vigente normativa e la giurisprudenza
della corte di giustizia e nazionale, conferiscono alle amministrazioni
pubbliche nell’imporre la bonifica in base al principio chi inquina paga e
nel coinvolgere investitori privati: vedi ad es. QUI
5. buone
pratiche di bonifiche di aree con ex centrali a carbone
6. ricognizione
dei sistemi di finanziamento europei e anche privati (banche istituti di
crediti, fondi) per riconversioni di aree
7. ricognizione
di buone pratiche di riconversione di aree industriali assimilabili
8. verifica
sulle modalità di coinvolgimento della industria locale in progetti di
industria da economia circolare
9. elaborazione,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di
un modello di valutazione per scenari sia sotto il profilo ambientale
economico che sociale
10. elaborazione,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di
un modello di governance partecipata per la elaborazione, valutazione
approvazione di un progetto di riuso dell'area ex Enel. Partendo da un accordo
tra gli enti interessati che ne definisca i passaggi amministrativi.
UN ULTIMA QUESTIONE DA CHIARIRE
PREVENTIVAMENTE ALL’AVVIO DELLA
DISMISSIONE DELLA CENTRALE E RELATIVA BONIFICA
Sul Secolo XIX dello
scorso 21 marzo 2017 venne pubblicata la
notizia che secondo documenti Enel ma condivisi dal Comune non ci sarà
bisogno di bonificare l’area che ha interessato per anni l’attività della
centrale soprattutto se in quell’area verrà mantenuta la destinazione ad uso
industriale. Quella notizia è passata sotto sordina e nessuno, ambientalisti
compresi hanno sollevato un problema enorme se non un mio post di quel periodo
passato ovviamente inosservato anzi “volutamente” non considerato da tutti.
Quello che esiste in
riferimento allo stato dell’inquinamento in atto nell’area della centrale Enel
è contenuto in un documento che si chiama Relazione di Riferimento (per il testo vedi QUI).
Questo documento del 7 gennaio 2016 è previsto dalla normativa che
disciplina la attuale autorizzazione alla centrale la c.d. Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA).
Ma di cosa si tratta e
soprattutto questo documento dimostra che davvero non c’è bisogno
di bonificare l’area della centrale come afferma confusamente la
dichiarazione del Comune?
La Relazione di Riferimento
presentata per la centrale Enel di Spezia così conclude: “le
sostanze pericolose individuate in relazione all’assetto di funzionamento
della centrale non comportano possibili contaminazioni del suolo e delle acque
sotterranee escludendo quindi la presenza di sostanze pertinenti cioè di
sostanze disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che disciplina le modalità di
redazione della Relazione di Riferimento” ( vedi QUI).
Tutto bene quindi? No! e
si ricava proprio dalla stessa Relazione di Riferimento presentata da Enel.
Cosa manca nella relazione di riferimento sulla centrale Enel
La relazione infatti
relativamente all’area dei carbonili afferma che dopo la
presentazione dell’analisi di rischio (fase propedeutica a definire gli
obiettivi di bonifica di un’area inquinata) sono ancora in corso i
Monitoraggi
Relativamente all’area
dei bacini ceneri nella Relazione di Riferimento si afferma: “……Enel
ha presentato al Ministero un progetto preliminare di messa in sicurezza e
ripristino dei bacini di ceneri; l’iter autorizzativo per l’esecuzione degli
interventi è tutt’ora in corse e l’Ente competente è ora la Regione”.
Conclude la Relazione di
Riferimento su queste aree della centrale dichiaratamente inquinate:
“tutte le attività sopra descritte sono state intraprese al fine di
gestire secondo la normativa vigente per le bonifiche i superamenti di
legge riscontrati. "Tali contaminazioni non saranno pertanto
trattate nell’ambito della presente Relazione di Riferimento" Intanto non
è vero che non si debba tener conto delle attività di bonifica in corso nella
relazione di riferimento. Se noi andiamo a vedere la definizione di Relazione
di Riferimento del DLga 15272006 lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si
afferma: “Le informazioni definite in
virtù di altranormativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera
possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.”
Ovvio che qui si fa riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il
concetto è ripreso nel comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del
DLgs 152/2006.
Non solo ma a
conferma ulteriore soccorre il concetto di sito interessato dalla
Relazione di Riferimento. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le
linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente
limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante
per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la
situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.
D’altronde se uno
confronta l’indice della Relazione di Riferimento di Enel con quello
previsto dalle Linee guida della UE (vedi QUI)
su come deve essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la
Relazione Enel è stata svolta un poco affrettatamente (vedi Nota 3 al
presente post)
Inoltre la questione
della garanzie finanziarie ai fini della copertura dei costi necessari per
la restituzione dell’area in condizioni ambientalmente sostenibili. Enel
afferma in premessa alla Relazione di riferimento di aver versato copia
del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che
la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26
Maggio 2016 (vedi QUI)
che ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare
l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla
Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del
principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul
danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre
del DLgs 46/2014).
NOTA 1 "8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
NOTA 2 La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame."
NOTA 2 La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani, (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”.
Sulla base di quella
perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità
per le ripetute emissioni anomale.
Nel procedimento penale
relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo
negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA
relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di
chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici),
stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due
direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso
una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un
anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma
Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una
gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva
prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie
Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le
cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure
hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento
della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della
relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione
commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla
azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel Marzo 2000 aggiornava
i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio.
NOTA 3 La Convenzione limitandosi a
chiedere qualche generico finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una
limitata attività di formazione e ricerca rimuove il problema del risarcimento
del danno ambientale prodotto dalla centrale al nostro ecosistema e alla
nostra economia soprattutto marina.
Tutto ciò avviene quindi
in totale violazione del principio chi inquina paga come tradotto dalla
Direttiva sul risarcimento danno ambientale e dalla più recente giurisprudenza,
ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il principio comunitario “chi inquina paga”,
piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale,
imputi il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè
imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit
analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi
trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo
in modo più conveniente.".
Questo articolo 6 ci porta
lontani anni luce dalla interpretazione prevalente nella UE del principio chi
inquina paga; dove questo principio (proprio perché distinto specificamente nel
Trattato di funzionamento delle Istituzioni UE) assume i caratteri di
principio orizzontale:
1. la precauzione
deve ispirare l’azione preventiva
2. l’azione
preventiva deve essere preferita alla correzione
3. la correzione alla
fonte degli inconvenienti ambientali deve imporsi rispetto alle forme di
risarcimento per equivalente
4. il risarcimento
del danno fondato sui meccanismi della responsabilità civile riveste la
funzione di strumento di chiusura del sistema in grado di fornire un minimo di
protezione a tutte le situazioni non altrimenti tutelabili.
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