Dopo la riforma recente della
legge regionale sulla VAS ai Comuni spetta la competenza di approvare il Parere
Motivato di VAS cioè l’atto che conclude il procedimento di valutazione
ambientale strategica (acronimo VAS) di un piano a valenza territoriale ed
urbanistica.
Infatti ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 6/2017 si applicano il nuovo regime di
competenza comunale per tutte le procedure di VAS avviate successivamente alla data del 12
aprile 2017 termine ultimo per mantenere la vecchia competenza della Regione.
Vediamo quindi
specificamente questa novità e il come il Comune deve organizzarsi per espletare questa sua
nuova importante funzione.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5
LR 32/2012: decentramento di svolgimento della VAS a livello dei Comuni
Province e Città Metropolitana
Modifica approvata
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Testo originale
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Il comma 1 è sostituito
dal seguente:
“1. La Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di
assoggettabilità dei piani e programmi di cui all’articolo 3 fatto salvo
quanto previsto dal comma 2”
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“1. La Regione è l'autorità competente per la VAS e per la
verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 in
relazione ai quali le discipline di settore prevedono l'approvazione o
l'espressione di assensi, intese o pareri obbligatori da parte della Regione.”
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Il comma 2 è sostituito
dal seguente:
“2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana sono autorità
competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, di
programmi e delle loro varianti di cui all’articolo 3, la cui approvazione
sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni”
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“2. La Provincia è l'autorità competente per la VAS e per la
verifica di assoggettabilità in tutti gli altri casi di piani e programmi non
rientranti nel comma 1. Per l'esercizio di tali funzioni, la Provincia adotta
disposizioni organizzative conformi ai principi e alle modalità previste nel
Capo II.”
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Non si può estendere
questo decentramento agli enti parco perché sarebbe in contrasto con la legge
quadro nazionale sui Parchi che prevede la approvazione del piano del parco da
parte della Regione.
IL FONDAMENTO GIURIDICO
ISTITUZIONALE DELLA COMPETENZA AI COMUNI DELLA PROCEDURA DI VAS DEI PIANI
URBANISTICI
Si tratta di una scelta
che riprende la legge regionale Toscana ad esempio e che è coerente con la
filosofia di fondo della VAS.
Peraltro dare al solo Ente
Regione, come è avvenuto fino ad ora in Liguria, la competenza della VAS
sui piani/programmi degli enti locali era una indebita intromissione di un ente
a rappresentanza politica in attività di altro ente ed è contrario al DLgs 152/2006.
Infatti il DLgs 152/2006 lascia la regolamentazione della VAS degli enti locali
alle Regioni ma nel rispetto dei principi dello stesso.
Tra questi principi ci
sono quelli per cui:
1. La VAS costituisce
parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del
piano/programma (comma 5 articolo 11);
2. Autorità
competente [NOTA 1] collabora
con la Autorità Procedente [NOTA 2] alla
redazione del Rapporto Ambientale (comma 2 articolo 11)
Inoltre questo
decentramento della procedura di VAS è coerente con principi costituzionali
quali: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, integrazione delle
competenze, leale collaborazione. In particolare i principi di sussidiarietà e
di adeguatezza (ex articolo 118 della Costituzione) se letti in modo coordinato
con le finalità della VAS quale processo interno al procedimento di
approvazione del piano/programma, costituiscono fondamento costituzionale
alla scelta di attribuire le competenze amministrative relative alla VAS a
Comuni, Province ed Enti Parco Regionali per i piani e programmi comunali,
provinciali e delle aree protette regionali.
N.B. È IL COMUNE, NON LA REGIONE, CHE EMETTE
IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI VAS PER I PIANI/PROGRAMMI APPROVATI A LIVELLO
COMUNALE
N.B. se la competenza a
gestire la procedura di VAS è trasferita ai Comuni per i piani e programmi che
loro approvano questo significa che sia la procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS che la VAS ordinaria devono concludersi con un
provvedimento emanato dall’Ente Comune. Rinviare la decisione finale alla
Regione, come ho sentito dire da qualche amministratore e burocrate improvvido
(esperti evidentemente di scaricabarile) è illegittimo e la Regione non lo
permetterà.
Recita il comma 4 articolo
12 del DLgs 152/2006: “4. L'autorità
competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.”.
Ora l’Autorità competente per
il testo unico ambientale DLgs 152/2006 è quella che emette il provvedimento
che conclude il procedimento di VAS (lettera p) comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006) cioè quindi il Comune secondo la nuova versione della legge ligure
come sopra riportato.
INDIRIZZI OPERATIVI PER COSTITUIRE LA
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
In sostanza il parere
motivato che conclude, ex lege, il procedimento di VAS deve essere rilasciato
da un ufficio e da un responsabile diverso da quello del responsabile del
procedimento di Piano Urbanistico Comunale pena la illegittimità del
procedimento. Il tutto seguendo i seguenti principi della sentenza del
Consiglio di Stato n.133/2011 (vedi QUI):
Principi
– indipendenza della
Valutazione Ambientale rispetto al processo di costruzione e approvazione del
piano/programma
– non dipendenza
gerarchica della struttura dell’Autorità Competente da quella dell’Autorità
procedente
– necessaria
collaborazione, nella distinzione di ruoli e funzioni, tra Autorità Competente
e Autorità procedente nella procedura di VAS (compreso il monitoraggio) e nelle
modalità di recepimento dei risultati della VAS nel piano/programma
adottato/approvato dall’Autorità procedente
– adeguata fondatezza
tecnico scientifica e ponderazione degli interessi in gioco da parte della
istruttoria propedeutica al rilascio del parere motivato
– coerenza con il
Parere Motivato del contenuto del Piano/Programma approvato
– trasparenza nel
processo di costruzione – valutazione - approvazione del piano o programma
– adeguata
considerazione e motivazione nel recepimento all’interno del piano/programma
dei risultati della consultazione del pubblico ed enti interessati
– sostenibilità di
bilancio e fattibilità tecnico gestionale – coerenza con la vigente normativa
nazionale e regionale
No alla
individuazione una tantum della autorità competente
Consiglio di Stato
sentenza n.133/2011: “appare evidente la volontà di assicurare che la
fissazione delle “competenze” sia compiuta a priori, con atti che individuino
in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la
veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in linea con le
richiamate disposizioni nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr)
la scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in
relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione”. Il consiglio per i Comuni è quindi di approvare con apposita delibera di giunta la costituzione di un apposito ufficio VAS interno al Comune distinto da quello del responsabile del procedimento di Piano/Programma.
Non si dica che non si può, in Toscana lo fanno da anni anche nei piccoli Comuni e lo posso testimoniare per esperienza professionale diretta.
[1] autorità
competente : “la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica
di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato,
nel caso di valutazione di piani e
programmi,” (lettera p) comma 1 articolo 5);
[2] • autorità
procedente, si intende : “la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero
nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o
privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma“. (lettera q) comma
1 articolo 5).
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