Quindi il lettore mi perdonerà se ritorno sul tema ma mi pare sia molto importante. Soprattutto è importante chiarire un concetto che da quanto leggo e sento non è chiaro a molti interlocutori sia istituzionali che di parte ambientalista. Questa volta non mi limiterò agli enunciati generali ma farò una disamina puntuale della vigente normativa.
LA SCADENZA DELL’AIA ORA È DIVENTATA AVVIO DELLA PROCEDURA DI RIESAME
Con la riforma al DLgs 152/2006 introdotta dal DLgs. n. 46 del 2014 non esiste più formalmente una scadenza automatica dell’AIA con relativo rinnovo da parte della autorità competente, ma la scadenza è legata ai termini per avviare la procedura di riesame dell’AIA.
Con la riforma al DLgs 152/2006 introdotta dal DLgs. n. 46 del 2014 non esiste più formalmente una scadenza automatica dell’AIA con relativo rinnovo da parte della autorità competente, ma la scadenza è legata ai termini per avviare la procedura di riesame dell’AIA.
Nella sostanza non cambia
moltissimo perché comunque alla scadenza dei nuovi termini di legge viene
disposto l’avvio della procedura di riesame comunque. Però nel diritto i
termini cambiano il significato degli effetti giuridici. Per cui se c’è
scadenza di una autorizzazione e senza rinnovo disposto esplicitamente c’è automaticamente ex
lege il fermo dell’impianto, se invece si avvia la procedura di riesame alla
scadenza del termine di legge fino a che tale procedura è aperta non c’è
chiusura dell’impianto salvo che questa venga disposta (dalla autorità
competente o dalla magistratura) per violazioni di legge o delle prescrizioni
autorizzatorie vigenti al momento dell’avvio della revisione.
Infatti a conferma di questa interpretazione il comma 11 dell’articolo 152/2006 (riformato nel 2014) recita: “11. Fino alla pronuncia dell'autorità
competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base
dell'autorizzazione in suo possesso.”
Riproduco di seguito la legge con una precisazione come risulta dalla lettura coordinata della lettera b) comma 3 e dei commi 8 e 9 dell'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 come riformato nel 2014
Commi 8 e 9 articolo 29octies:
“8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo
la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è
esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta
autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo
successivo riesame.”
Lettera b) comma
3 articolo 29-octies:
“3. Il riesame con valenza,
anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto
sull'installazione nel suo complesso: …
b) quando sono
trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.”
LA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE CHIARISCE
ULTERIORMENTE IL PASSAGGIO DA SCADENZA EX LEGE PER IL RINNOVO A PROCEDURA DI RIESAME
Tutto quanto sopra per i “precisi”
è stato ulteriormente ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente
del 27 ottobre 2014 interpretativa delle conseguenze giuridiche
determinate dalla entrata in vigore del DLgs n. 46 che nel 2014 ha modificato
il DLgs 152/2006
Afferma la Circolare in
relazione alla disciplina dell’istituto del rinnovo periodico:
“Con l’emanazione del DLgs 4 marzo 2014 n. 46, l’istituto del rinnovo
periodico, precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 2,3 e 3
del DLgs 152/2006 non è più formalmente contemplato dall’ordinamento.
Conseguentemente:
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata
in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA, sono rilasciati sulla base del
decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, ad esempio non prevedendo più il
rinnovo periodico ogni 5,6, o 8 anni;…
d)sono prorogate le scadenze di legge delle
autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile
2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata).”
La Circolare poi prosegue
chiarendo un aspetto che può essere rilevante proprio nei casi come quello
della centrale Enel di Spezia dove date di “scadenza” ex lege dell’AIA e data
di dismissione del sito per scelta della società Enel tendono a confondersi nel
dibattito pubblico.
La Circolare afferma: “Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la
prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe
essere considerata violazione di una
condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione
della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità
competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione
della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva
la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame
ala data del previsto rinnovo.”
LE CONSEGUENZE DI QUANTO SOPRA NEL CASO AD
ESEMPIO DELLA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
Ora ad esempio nel caso della centrale enel di Spezia l’attuale
AIA prevede la durata di 8 anni e quindi secondo la normativa ormai abrogata l’AIA
scadeva:
1.
a settembre del 2021 se l’impianto resta certificato, come è attualmente, EMAS
(8 anni dal rilascio dl 2013)
2.
a settembre del 2018 se l’impianto perde la certificazione EMAS (5 anni dal rilascio del 2013)
Ma in base alla nuova normativa sopra descritta e come confermato dalla Circolare sopra riportata le
scadenze per il rinnovo dell’AIA non ci sono più e servono solo per stabilire l’avvio della procedura di riesame. Le date
ora sono le seguenti:
1.
se l’impianto resta certificato EMAS la scadenza per l’avvio della procedura di
riesame è il settembre 2029 (16 anni dal rilascio dell’AIA);
2.
se l’impianto non resta certificato EMAL la scadenza per l’avvio della
procedura di riesame è il settembre 2023 (10 anni
dal rilascio dell’AIA).
A conferma definitiva di
quanto sopra analizzato sia sufficiente la lettera che il Ministero dell’Ambiente
(Direzione generale per le valutazioni ambientali) ha inviato ad Enel
Produzione Spa in data 16/12/2014. Secondo questa lettera nella seconda parte
si afferma testualmente:
“ Si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata
della validità dell’AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in
oggetto avverrà con i tempi di cui all’articolo 29-octies del DLgs 152/2006
come modificato dal DLgs 46/2014”.
COSA DOVREBBE FARE IL SINDACO DI UN COMUNE
CHE HA SUL SUO TERRITORIO IMPIANTI ESISTENTI SOGGETTI AD AIA
In relazione al quadro di
nuove scadenze e procedure di riesame
dettato dalla normativa sopra descritta il Sindaco ovviamente non può
incidere sulle date che sono fissate dalla legge come pure sulle dismissioni anticipate che
sono prodotto di decisioni dei gestori degli impianti. Il Sindaco, però, come
massima autorità sanitaria comunale e soprattutto avvalendosi del potere di Parere
Sanitario può fare tre cose per spiegarle prendo ad esempio il caso della
centrale Enel di Spezia:
1.
dimostrare con una valutazione di impatto sanitario che la centrale a
prescindere da quando chiuderà produce un impatto sanitario eccessivo e quindi
proporre prima delle scadenze sopra esaminate
prescrizioni per una revisione dell’AIA ex comma 7 [NOTA 1]
articolo 29-quater del DLgs 152/2006
2.
chiedere la applicazione di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale, sopra
citata, del 27 Ottobre 2014 nel passaggio dove si afferma, in relazione all’allungamento
delle date per l’avvio della procedura di riesame dell’AIA, la necessità di un
carteggio tra Enel e Autorità Competente (nel caso della centrale spezzina:
Ministero Ambiente)dal quale: “… dovrà
risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle
eventuali fidjussioni prestate quale condizioni della efficacia dell’AIA”. La questione delle fidejussioni
è significativa anche ai fini della futura bonifica dell’area. Sul punto il
Sindaco dovrebbe altresì chiedere chiarimenti ad Enel e Ministero Ambiente in
relazione alle garanzia finanziarie da allegare alla Relazione di
Riferimento, documento depositato da Enel che dovrebbe ex lege fare
il quadro dell’inquinamento in atto in quell’area. Ora sempre in riferimento
alla centrale spezzina (ma il principio estendibile ad altri impianti
assoggettati ad AIA) Enel afferma in premessa a detta Relazione di riferimento
di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del
2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata
specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUI) che
ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare
l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla
Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del
principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul
danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del
DLgs 46/2014).
3.
chiedere in quale modo è stato rispettato quanto scritto nella lettera che il Ministero
dell’Ambiente ha inviato ad Enel in relazione all’adeguamento alle scadenze
della nuova versione del DLgs 152/2006 dopo la riforma del 2014. Si afferma in
quella lettera che è stata presentata una richiesta di aggiornamento dell’AIA
da parte di Enel e che: “entro 1 gennaio
2016 la centrale deve essere adeguata alla nuova versione del DLgs 152/2006”. Una idea io ce l’ho di cosa voglia dire tutto
questo ma è opinione personale, sarebbe interessante sapere ufficialmente cosa
ne pensa il Sindaco e ovviamente Enel e
Ministero dell’Ambiente.
[NOTA 1] “7. In presenza di circostanze intervenute successivamente
al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora
lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio
motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e
da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità
competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
29-octies.”
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